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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27810/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del giudice delegato, della domanda di ammissione al passivo proposta dall'azienda sanitaria per un credito di euro 1.461.732,29, relativo al recupero di somme erogate negli anni 1998-2002 in eccesso rispetto alle capacità operative massime della struttura poi fallita. La domanda è stata dichiarata inammissibile per tardività rispetto al termine di cui all'art. 101 l. fall. L'opposizione ex art. 98 l. fall. è stata respinta dal tribunale, che ha ritenuto insostenibile la tesi secondo cui il credito sarebbe sorto o divenuto esigibile solo dopo il fallimento o solo dopo la definizione della vicenda amministrativa e della successiva revocatoria della cessione d'azienda. Con il ricorso per cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto, da un lato, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita extrapetizione, sostenendo che il credito era sorto nel corso della procedura; dall'altro, violazione dell'art. 101 l. fall., dell'art. 2560 c.c., dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 104-bis l. fall., assumendo che il credito non fosse insinuabile prima del giudicato sulla revocatoria e che la retrocessione dell'azienda al fallimento comportasse effetti diversi da quelli riconosciuti dal tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo, chiarendo che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storico-naturalistici e non questioni giuridiche, e che non vi è extrapetizione quando il giudice qualifica giuridicamente in modo diverso i fatti allegati dalle parti. Ha poi rigettato il secondo motivo, affermando che, ai fini della natura concorsuale del credito, rileva il fatto genetico dell'obbligazione e non la sua mera esigibilità; nel caso concreto l'obbligazione restitutoria derivava da fatti anteriori al fallimento. Ha inoltre precisato che l'art. 2560 c.c. tutela il creditore del ramo ceduto e si applica ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda anteriori al trasferimento, anche se non ancora liquidi o esigibili, sicché la società fallita non si era liberata cedendo l'azienda e restava coobbligata con la cessionaria. È stata infine esclusa l'applicabilità dell'art. 104-bis l. fall. nel senso prospettato dalla ricorrente, poiché il debito era sempre stato della fallita e non può dirsi "ritornato" al fallimento per effetto della revocatoria. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 101 l. fall.

    primo comma; ultimo comma

    il termine di decadenza per l'insinuazione al passivo opera anche quando il credito sia già sorto prima del fallimento ma venga azionato tardivamente; la Corte esclude che la mera esigibilità successiva trasformi il credito in credito sorto nel corso della procedura.

  • art. 98 l. fall.

    regola l'opposizione allo stato passivo, utilizzata nel caso per contestare il decreto di inammissibilità della domanda di insinuazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non di questioni giuridiche o argomentazioni difensive.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è extrapetizione se il giudice si limita a qualificare giuridicamente i fatti allegati e a rilevare l'assenza degli elementi costitutivi della pretesa, senza introdurre un bene della vita diverso da quello domandato.

  • art. 1173 c.c.

    ai fini della nascita del credito rileva il fatto idoneo a produrre l'obbligazione sul piano sostanziale.

  • art. 2560 c.c.

    il cedente non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento salvo consenso dei creditori; la tutela opera anche se il credito non è ancora liquido o esigibile, e il secondo comma rileva se il debito non risulta dai libri contabili.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa un impedimento al recupero o all'insinuazione del credito in attesa del giudicato sulla revocatoria.

  • art. 104-bis l. fall.

    la disciplina della retrocessione dell'azienda al fallimento non è stata ritenuta applicabile nel senso di trasferire alla procedura la responsabilità per debiti che erano già della fallita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della concorsualità di un credito, conta il momento genetico dell'obbligazione e non il momento in cui il credito diventa liquido o esigibile: se il fatto costitutivo è anteriore al fallimento, il credito è anteriore alla procedura anche se gli effetti economici si manifestano dopo.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo fatti storici specifici e decisivi, non le tesi giuridiche con cui una parte pretende di attribuire a quei fatti una diversa qualificazione.
  • Non ricorre extrapetizione quando il giudice, restando entro il perimetro dei fatti allegati e del bene della vita richiesto, qualifica diversamente il rapporto dedotto o rileva la mancanza di elementi costitutivi della pretesa.
  • L'art. 2560 c.c. tutela il creditore dell'azienda ceduta anche per debiti anteriori al trasferimento non ancora liquidi o esigibili, purché inerenti all'esercizio dell'azienda; la cessione non libera il cedente salvo consenso del creditore.
  • La retrocessione dell'azienda alla procedura fallimentare non trasforma automaticamente in debiti della procedura obbligazioni che erano già riferibili al fallito e che non si erano estinte con la cessione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAziendaInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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