Cassazione Civile, Ordinanza n. 21527/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva ricevuto un avviso bonario relativo all'anno d'imposta 2015, con richiesta di IVA, sanzioni e interessi. Pur non contestando il mancato versamento dell'imposta, aveva impugnato l'atto limitatamente a sanzioni e interessi, sostenendo di non essere incorsa in negligenza e di non poter pagare per mancanza di liquidità determinata dal ritardo nei pagamenti di enti pubblici committenti. La CTR aveva respinto tale tesi ritenendo che l'IVA esposta in dichiarazione fosse stata di fatto incassata e che la carenza di liquidità non fosse rilevante. In cassazione la società ha denunciato, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, D.Lgs. 472/1997, assumendo che la forza maggiore dovesse essere intesa in senso penalistico e dovesse escludere le sanzioni per la situazione di crisi finanziaria derivante dai ritardati pagamenti della PA.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso in parte non specificamente diretto a censurare la ratio della decisione di merito e, comunque, infondato nel merito. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia di sanzioni tributarie, la forza maggiore va intesa in senso penalistico come evento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti e la coscienza e volontarietà della condotta; non integra tale esimente la crisi di liquidità dovuta al reiterato, ancorché grave, inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, anche se prevedibile. Pertanto ha rigettato il ricorso, confermando la debenza delle sanzioni e degli interessi, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
la ricorrente ha incardinato il motivo come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 6, comma 5, D.Lgs. 472/1997
art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997
costituisce la norma invocata per l'esimente della forza maggiore in materia di sanzioni tributarie.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la forza maggiore va interpretata in senso rigoroso e penalistico: occorre un evento imponderabile e inevitabile che elimini la coscienza e volontarietà della condotta.
- La crisi di liquidità dell'impresa, anche se derivante dal ritardo nei pagamenti di amministrazioni pubbliche debitrici, non integra di per sé la forza maggiore idonea a escludere le sanzioni tributarie, se il mancato versamento dell'imposta è comunque riconducibile a una scelta o a una gestione del rischio prevedibile.
- Nel ricorso per cassazione è necessaria una critica specifica alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione degli argomenti già svolti in appello non è sufficiente a scalfire la motivazione di merito.
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