Sentenza n. 1645/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota che ha confermato il diniego dell’indennità prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001 per il trasferimento conseguente alla soppressione del 32° Gram Otranto e del Distaccamento Elmas
Esito
Favorevole al ricorrente (militare trasferito)
Prevale il privato
La controversia
Il militare, trasferito presso il 15° Stormo di Cervia in seguito alla soppressione del 32° Gram Otranto e del Distaccamento Elmas, ha impugnato la nota del 17 gennaio 2019 con cui l’Amministrazione ha confermato il diniego dell’indennità ex art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001. Ha dedotto violazione della disciplina dell’indennità e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per motivazione insufficiente e incongrua, erroneità e travisamento dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, difetto d’istruttoria e disparità di trattamento. Sosteneva che la movimentazione fosse d’autorità, perché conseguente alla riorganizzazione e soppressione dei reparti, e non a domanda; l’indicazione di sedi gradite non mutava la natura del trasferimento né escludeva il diritto all’indennità. Il Ministero opponeva che il militare aveva accettato il trasferimento a domanda e senza oneri per l’Amministrazione, rinunciando così al beneficio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la nota impugnata. Ha ritenuto decisivo che la movimentazione fosse stata determinata dalla soppressione dei reparti, scelta esclusiva dell’Amministrazione, e integrasse quindi un trasferimento d’autorità. L’indicazione o l’accettazione di una sede gradita rende irretrattabile la scelta della sede, ma non trasforma la natura del trasferimento né estingue il diritto all’indennità, che discende direttamente dalla legge al ricorrere dei relativi presupposti. È priva di efficacia abdicativa la clausola, predisposta unilateralmente dall’Amministrazione, con cui il militare accetta che il trasferimento sia qualificato, a fini amministrativi, come a domanda e senza oneri. L’Amministrazione è stata condannata a pagare le spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre IVA, CPA e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86
Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell’ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi
L’indennità spetta al personale contemplato dalla norma quando il trasferimento d’autorità comporta una sede di servizio in un comune diverso; la qualificazione dipende dalla natura effettiva della movimentazione, non dalla denominazione convenzionale attribuita dalle parti.
art. 1, comma 1, l. n. 86/2001
a) il trasferimento ad altra sede a seguito di soppressione o dislocazione della struttura, in quanto originato da una scelta esclusiva dell’amministrazione militare, integra un trasferimento d’ufficio e dà diritto alla relativa indennità a prescindere da qualunque clausola di gradimento o di accettazione da parte del militare, la quale rende irretrattabile l’individuazione della sede prescelta ma non incide sul diritto di credito (a percepire l’indennità) che scaturisce direttamente dalla legge al ricorrere di determinati presupposti.
La soppressione o dislocazione della struttura, quando determina la movimentazione per scelta dell’Amministrazione, comporta un trasferimento d’ufficio e il diritto all’indennità; il gradimento della sede non incide sul credito previsto dalla legge.
Massime di principio
- Il trasferimento del personale militare conseguente alla soppressione o dislocazione di una struttura, quando è determinato da una scelta esclusiva dell’Amministrazione, ha natura d’autorità e dà diritto all’indennità prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001, se ricorrono gli altri presupposti normativi.
- L’indicazione o l’accettazione da parte del militare di una sede gradita può rendere irretrattabile l’individuazione della sede, ma non modifica la natura d’autorità del trasferimento né esclude il diritto all’indennità che ne consegue ex lege.
- La clausola predisposta unilateralmente dall’Amministrazione con cui il militare accetta che il trasferimento conseguente alla soppressione di un reparto sia qualificato, a fini amministrativi, come «a domanda» e «senza oneri per l’Amministrazione» non ha efficacia abdicativa o estintiva del diritto all’indennità previsto dalla legge.
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