Cassazione Penale, Sentenza n. 31000/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che confermava l'applicazione degli arresti domiciliari nei confronti della ricorrente per i reati di corruzione (capo 7) e frode nelle pubbliche forniture (capo 10). La ricorrente deduce vizi di motivazione e travisamento della prova (in particolare contestando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, la rilevanza delle intercettazioni, l'esistenza di un atto contrario ai doveri d'ufficio in relazione alla proroga contestata, la mancanza di consapevolezza circa l'inefficienza del servizio e la possibile diversa qualificazione giuridica dei fatti ex art. 355 c.p.), nonché la non necessità della misura cautelare o la sua incongruità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile: i motivi sono risultati in parte non consentiti (es. doglianze di travisamento del fatto non ammissibili in sede di legittimità) e in parte mancanti della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.. La Corte ha confermato che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi sulla base delle intercettazioni e della documentazione, ritenendo che la ricorrente avesse dato un contributo rilevante alla proroga del servizio e omesso di vigilare sull'esecuzione contrattuale, oltre a esercitare pressioni per ottenere l'assunzione del figlio. La Cassazione ha ribadito i limiti del sindacato del giudice di legittimità (tra cui la non rinnovabilità del travisamento del fatto) e il valore indiziario pieno delle intercettazioni nel subprocedimento cautelare. Ha inoltre confermato la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva concreto e attuale) e ritenuto proporzionata la misura degli arresti domiciliari. Per l'inammissibilità totale del ricorso, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Norma procedurale che disciplina il riesame delle misure cautelari; utilizzata per qualificare l'atto impugnato (ordinanza di conferma degli arresti domiciliari).
artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamati come limiti formali alla presentazione del ricorso per cassazione: il ricorso deve contenere la specificità delle censure; l'assenza di tale specificità determina l'inammissibilità.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato nella sua interpretazione post L. n. 46/2006: limita il sindacato della Cassazione sul motivo relativo alla motivazione dei giudici di merito, consentendo il controllo solo quando ricorra il travisamento della prova, con indicazione specifica delle prove travisate.
L. n. 46 del 2006
Modifica richiamata per illustrare i limiti del sindacato di legittimità in materia di motivazione (art. 606 c.p.p.).
art. 355 c.p.
Citato dalla difesa come possibile diversa qualificazione giuridica dei fatti (richiesta di riqualificazione), ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione e comunque richiedente valutazioni di fatto.
art. 455 c.p.p.
Richiamato nel testo in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti: la Corte ha osservato che la questione non era stata sollevata in precedenza e pertanto è inammissibile in cassazione.
art. 110 c.p.
Richiamato per chiarire che in caso di concorso di persone è sufficiente avere dato un contributo causalmente rilevante all'evento criminoso, anche se non si è posto in essere integralmente la condotta tipica.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria dell'attore del ricorso in caso di inammissibilità dovuta a colpa, con quantificazione della sanzione.
Massime di principio
- In cassazione i motivi che si traducono in un 'travisamento del fatto' non sono ammissibili: la Corte non può riesaminare i fatti e sovrapporre la propria valutazione ai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e indicare chiaramente quali elementi probatori si ritengono travisati; la mancanza di specificità determina l'inammissibilità.
- Le intercettazioni, anche se criptiche, possono essere valutate come indizio pieno nel subprocedimento cautelare se l'interpretazione operata dal giudice di merito risulta logica e coerente con le massime di esperienza.
- In ipotesi di concorso di persone (art. 110 c.p.) non è necessario che ciascun concorrente abbia posto in essere tutte le condotte tipiche: è sufficiente un contributo causale rilevante, anche atipico, all'evento criminoso.
- Le doglianze di riqualificazione giuridica dei fatti (nuove qualificazioni) se non tempestivamente sollevate in sede di merito sono inammissibili in cassazione perché richiedono valutazioni di fatto.
- Chi propone ricorso manifestamente inammissibile o privo della necessaria specificità può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare con attenzione la fondatezza e la forma delle censure prima di proporre impugnazioni.
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