Sentenza n. 6607/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione a) - del Decreto prot. n. 22857 del 07.12.2024 in uno alla allegata graduatoria con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, ha approvato la graduatoria finale del concorso di cui al Decreto ministeriale n. 205 del 26.10.2023 (“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno”) in uno al Decreto del Ministero dell’istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2575 del 06.12.2023 per la classe di concorso A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per la Regione Piemonte nella parte in cui i ricorrenti, pur avendo superato tutte le prove concorsuali e, quindi, pur essendo idonei, non risultano utilmente inseriti in graduatoria; b) - del Decreto prot. 23505 del 12.12.2024, decreto prot. n. 23587 del 13.12.2024, decreto prot. n. 23704 del 16.12.2024, decreto prot. n. 23773 del 17.12.2024, decreto prot. 23868 del 18.12.2024 e decreto prot. n. 23934 del 19.12.2024 in uno alle allegate graduatorie con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, ha parzialmente integrato, mediante scorrimento a seguito di rinunce, la graduatoria finale del concorso di cui al Decreto ministeriale n. 205 del 26.10.2023 (“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno”) in uno al Decreto del Ministero dell’istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2575 del 06.12.2023 per la classe di concorso A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per la Regione Piemonte nella parte in cui i ricorrenti, pur avendo superato tutte le prove concorsuali e, quindi, pur essendo idonei, non risultano utilmente inseriti nella graduatoria così come plurimamente modificata; c) - per quanto di ragione, quali atti consequenziali, degli avvisi finalizzati all’immissione in ruolo dei candidati vincitori e dei candidati successivamente individuati tra gli “idonei” (decreto prot. 22858 del 07.12.2024 in uno agli allegati; decreto prot. n. 23096 del 10.12.2024 in uno agli allegati; decreto prot. n. 23565 del 13.12.2024; decreto prot. 23702 del 16.12.2024; decreto prot. n. 23859 del 18.12.2024; decreto prot. n. 24032 del 20.12.2024); d) - per quanto di ragione, sebbene privo di natura provvedimentale nonché di numero di protocollo, dell’avviso recante “Chiarimenti in materia di accesso agli atti e titoli di riserva” pubblicato dall’USR Piemonte in data 14.10.2024; e) - per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo, del decreto prot. 13134 del 07.08.2024 pubblicato dall’USR Piemonte di riparto del contingente di posti comuni e di sostegno del personale docente di scuola statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo e secondo grado, per l’a.s. 2024/25, nella regione Piemonte laddove assegna posti n. 195 posti per le assunzioni da GM24 per la cdc A012; f) - per quanto di ragione, del decreto prot. n. 12058 del 19.07.2024 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per la Regione Piemonte; g) - per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo, del DDG n. 78 del 17.01.2024 con cui è stato RIdeterminato il contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale di cui DDG n. 2575 del 06.12.2023 con cui è stata bandito il “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”; h) - per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo, del DDG n. 2575 del 06.12.2023 con cui è stata bandito il “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” in uno agli allegati 1 e A del DDG n. 2575/2023 contenenti i posti a bando per ciascuna regione in uno alle percentuali dei riservisti del 30%; i) - per quanto di ragione, del DD n. 3059 del 10.12.2024, con cui è stato bandito il duplicativo “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” per la copertura di 10.677 posti vacanti nell’anno 2024/2025 (in uno agli allegati) nella parte in cui risultano 61 posti disponibilità per la classe di concorso A012 (ora AS12) nella Regione Piemonte; l) - per quanto di ragione, dell’avviso prot. n. 23747 del 30.01.2025 recante il calendario della prova scritta nell’ambito della procedura di cui al sub i) prevista per i giorni 25, 26 e 27 Febbraio 2025; m) - per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo, del D.M. n. 205/2023 recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112” in uno agli allegati; n) - ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad ottenere la ostensione integrale ed integrata della graduatoria nonché, soprattutto, la commutazione della stessa in G.M. ad esaurimento; nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del provvedimento di ostensione integrale ed integrata della graduatoria nonché, soprattutto, di commutazione della stessa in G.M. ad esaurimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria finale e successivi scorrimenti del concorso per docenti della classe A012 in Piemonte, nonché atti connessi, inclusa l’indizione di una successiva procedura concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, pur avendo superato tutte le prove del concorso, hanno contestato la mancata inclusione in posizione utile nella graduatoria e la mancata trasformazione della graduatoria in graduatoria ad esaurimento. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione della disciplina del concorso e degli obblighi di trasparenza, pubblicità e buon andamento, lamentando la mancata pubblicazione integrale della graduatoria comprensiva degli idonei, l’insufficiente conoscibilità degli scorrimenti, la durata annuale della graduatoria, il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, travisamento e sviamento. Hanno inoltre sostenuto il contrasto della disciplina speciale con i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, accesso ai pubblici impieghi ed effettività della tutela giurisdizionale. Con il secondo motivo hanno contestato la successiva indizione di un ulteriore concorso, qualificato come PNRR 2, deducendo la violazione del principio di preferenza dello scorrimento della graduatoria precedente, dei principi di economicità e buon andamento e l’irragionevole duplicazione delle procedure selettive.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla pubblicità della graduatoria, ha ritenuto che la normativa non imponesse la pubblicazione integrale di tutti gli idonei, essendo sufficiente la pubblicazione degli esiti rilevanti per le immissioni in ruolo. Le modalità adottate dall’amministrazione sono state considerate compatibili con il bilanciamento tra trasparenza, tutela dei dati personali e celerità della procedura. La posizione individuale dei candidati resta conoscibile mediante accesso agli atti e, pertanto, non è compromesso il diritto di difesa. Il giudice ha inoltre escluso l’obbligo di una pubblicazione unitaria e definitiva della graduatoria durante i successivi scorrimenti, ritenendo legittima l’adozione di atti progressivi in relazione alle disponibilità dei posti e alle sopravvenienze normative e organizzative. Le censure relative a motivazione e istruttoria sono state giudicate generiche: nelle procedure concorsuali è sufficiente una motivazione semplificata e l’iter logico è ricostruibile dagli atti della procedura; non sono emersi elementi di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento. La durata annuale della graduatoria è stata ritenuta conforme alla disciplina speciale, prevalente su quella generale invocata dai ricorrenti, e giustificata dalle esigenze di programmazione del reclutamento e dagli interventi straordinari collegati al PNRR. Quanto alla nuova procedura concorsuale, il TAR ha ritenuto che essa fosse normativamente prevista e giustificata da autonome esigenze organizzative e programmatorie, dal fabbisogno di personale e dai vincoli temporali e finanziari della disciplina speciale. Il principio di preferenza dello scorrimento non è assoluto, ma relativo, e può essere derogato in presenza di adeguata giustificazione. Nel caso concreto, la scelta di indire un nuovo concorso è stata ritenuta coerente con il principio del merito, con la qualità della selezione e con il programma straordinario di assunzioni, nonché non irragionevole o arbitraria. Le spese sono state compensate per la novità della disciplina concorsuale.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
Consente al giudice di richiamare la giurisprudenza conforme della Sezione per la motivazione della sentenza in forma semplificata.
art. 9 DDG n. 2575/2023
Disciplina, secondo il testo, la graduatoria e la relativa durata nell’ambito della procedura concorsuale; il TAR la interpreta nel senso che non impone una graduatoria comprendente tutti gli idonei né la pubblicazione integrale di tutti i nominativi.
art. 12 D.M. n. 205/2023
Disciplina la graduatoria della procedura concorsuale e la sua durata; la previsione speciale della durata annuale è ritenuta prevalente rispetto alla disciplina generale invocata dai ricorrenti.
art. 19 d.lgs. 33/2013
Richiamato dai ricorrenti in materia di trasparenza e pubblicazione dei dati relativi ai concorsi; il TAR esclude che imponga la pubblicazione integrale della graduatoria con tutti gli idonei.
art. 97, comma 1, Cost.
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il TAR ritiene non irragionevole la durata annuale della graduatoria e la scelta di indire una nuova procedura.
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001
Richiamato dai ricorrenti nel confronto con la disciplina speciale della durata delle graduatorie; non prevale sulla disciplina speciale del concorso esaminato.
art. 47, comma 11, d.l. 36/2022, convertito dalla l. 79/2022, come modificato dall’art. 20, comma 2, d.l. 75/2023, convertito dalla l. 112/2023
Richiamato dai ricorrenti quale disciplina generale o comparativa sulla durata e sull’utilizzo delle graduatorie; il TAR ritiene prevalente la normativa speciale della procedura concorsuale.
art. 2 d.P.R. 487/1994
Richiamato dai ricorrenti in materia di procedure concorsuali e accesso agli impieghi pubblici; non risulta violato secondo il TAR.
art. 3 l. 241/1990
Il TAR ritiene rispettato l’obbligo motivazionale, considerando sufficiente la motivazione semplificata propria delle procedure concorsuali e ricostruibile dagli atti.
art. 3, comma 7, D.M. n. 205/2023
Costituisce la base normativa della procedura concorsuale oggetto della controversia.
art. 3, comma 8, D.M. n. 205/2023
Costituisce la base normativa della successiva procedura concorsuale contestata dai ricorrenti.
Massime di principio
- La disciplina speciale di una procedura concorsuale può prevedere una graduatoria di durata limitata e non comprendente tutti i candidati idonei, senza porsi per ciò solo in contrasto con i principi di buon andamento, uguaglianza e accesso ai pubblici impieghi, quando la durata e la struttura della graduatoria siano funzionali alla programmazione del reclutamento e a interventi straordinari normativamente previsti.
- Gli obblighi di trasparenza nelle procedure concorsuali non impongono necessariamente la pubblicazione integrale della graduatoria con tutti gli idonei: è sufficiente la pubblicazione degli esiti rilevanti ai fini dell’immissione in ruolo, purché la posizione individuale e gli elementi necessari alla difesa siano conoscibili mediante gli strumenti di accesso previsti dall’ordinamento e sia rispettata la tutela dei dati personali.
- Gli scorrimenti di una graduatoria possono essere disposti mediante atti progressivi adottati in tempi diversi in relazione alle disponibilità dei posti e alle sopravvenienze normative o organizzative; non sussiste necessariamente un obbligo di pubblicazione unitaria e definitiva della graduatoria in ogni fase dello scorrimento.
- Nelle procedure concorsuali la motivazione può assumere forma semplificata quando l’iter logico della valutazione sia ricostruibile dagli atti della procedura; censure generiche di difetto di motivazione o istruttoria non sono sufficienti in assenza di elementi concreti di illogicità manifesta, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
- Il principio di preferenza dello scorrimento di una graduatoria non ha carattere assoluto: l’amministrazione può indire una nuova procedura concorsuale quando la scelta sia prevista o consentita dalla normativa e adeguatamente giustificata da esigenze di programmazione, fabbisogno di personale, vincoli temporali o finanziari e tutela del merito e della qualità della selezione.
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