Ordinanza n. 17/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del preavviso di rigetto pratica emesso dal Comune di Reggio Calabria - Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale in data 21-23 ottobre 2025 prot. -OMISSIS-avente ad oggetto la pratica edilizia n. -OMISSIS-, non notificato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: preavviso di rigetto relativo a una pratica edilizia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il preavviso di rigetto emesso dal Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale del Comune di Reggio Calabria in relazione a una pratica edilizia. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il Tribunale ha ritenuto dirimente l'assenza del periculum in mora, rilevando che il mero preavviso di rigetto non determina, di per sé, l'insorgenza di un pregiudizio concreto e attuale.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare. La sospensione è stata negata perché il preavviso di rigetto, non costituendo ancora il provvedimento finale, non comporta un pregiudizio concreto e attuale in capo al ricorrente; è quindi carente il periculum in mora. Il Collegio ha lasciato impregiudicata, rinviandola alla fase di merito, la questione dell'autonoma impugnabilità del preavviso e della conseguente sussistenza dell'interesse a ricorrere. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto l'istanza è stata rigettata per carenza del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, il mero preavviso di rigetto, in quanto atto non conclusivo del procedimento, non determina di per sé un pregiudizio concreto e attuale e non integra il periculum in mora necessario per la sospensione della sua efficacia.
- La questione dell'autonoma impugnabilità del preavviso di rigetto e della sussistenza dell'interesse a ricorrere può essere riservata alla fase di merito quando non sia dirimente ai fini della decisione cautelare.
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