Regolamento (UE) 2021/1308
Regolamento delegato (UE) 2021/1308 della Commissione del 28 aprile 2021 che modifica gli allegati I e II della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la modifica dell’elenco delle vie navigabili interne dell’Unione e i requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna due aspetti centrali del regime UE per la navigazione interna: da un lato, rivede l’elenco delle vie navigabili interne dell’Unione per zone geografiche; dall’altro, sostituisce la norma tecnica di riferimento per le unità navali. La modifica recepisce le richieste di alcuni Stati membri, tiene conto del recesso del Regno Unito e allinea i requisiti tecnici alla nuova norma ES-TRIN 2021/1 adottata dal CESNI. L’applicazione della nuova norma tecnica decorre dal 1° gennaio 2022.
Modifica gli allegati I e II della direttiva (UE) 2016/1629 aggiornando l’elenco delle vie navigabili interne dell’Unione e sostituendo la norma tecnica applicabile alle unità navali con la ES-TRIN 2021/1.
Ambito di applicazione
Si applica alle unità navali adibite alla navigazione interna nelle vie navigabili dell’Unione classificate nelle zone 1, 2, 3 e 4, nonché agli Stati membri interessati dalla classificazione delle rispettive vie navigabili interne. Incide in particolare sull’elenco geografico delle vie navigabili interne contenuto nell’allegato I della direttiva (UE) 2016/1629, con aggiornamenti per Francia, Svezia, Regno Unito (soppressione dei riferimenti dopo il recesso), e altri Stati membri elencati. Quanto ai requisiti tecnici, si applica alle unità navali a decorrere dal 1° gennaio 2022 mediante rinvio alla norma ES-TRIN 2021/1.
Regolamento delegato (UE) 2021/1308: aggiornamento delle vie navigabili interne e dei requisiti tecnici per le unità navali
Il regolamento interviene sulla direttiva (UE) 2016/1629, che disciplina i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, nell’ambito del sistema armonizzato di certificazione tecnica dell’Unione. I considerando richiamano la necessità di mantenere un livello uniforme di sicurezza e di aggiornare sia la classificazione geografica delle vie navigabili interne sia il riferimento tecnico applicabile alle unità navali.
Finalità e contesto normativo
La direttiva (UE) 2016/1629 ha istituito un quadro armonizzato per il rilascio dei certificati tecnici alle navi adibite alla navigazione interna conformi a requisiti tecnici unificati. Il regolamento dà seguito alle richieste di modifica presentate da Stati membri interessati per la classificazione delle vie navigabili e recepisce la nuova norma europea ES-TRIN 2021/1 adottata dal CESNI, sostituendo il precedente rinvio alla ES-TRIN 2019/1.
Modifica dell’allegato I: elenco delle vie navigabili interne
L’allegato I viene sostituito integralmente per aggiornare l’elenco delle vie navigabili interne dell’Unione suddivise nelle zone 1, 2 e 3. Il testo riporta, per ciascuno Stato membro interessato, i tratti fluviali, lacustri e marittimi interni ricompresi nella classificazione.
Tra le modifiche di rilievo:
- per la Francia, vengono inserite le vie navigabili della zona 1 e vengono aggiornati numerosi tratti nelle zone 2 e 3;
- per la Svezia, vengono aggiornate e ampliate le aree classificate nelle zone 1, 2 e 3;
- per il Regno Unito, tutti i riferimenti alle vie navigabili interne sono soppressi in conseguenza del recesso dall’Unione.
Il testo contiene inoltre una nota specifica secondo cui, per le navi il cui porto di armamento si trova in un altro Stato, occorre tenere conto dell’articolo 32 del trattato di cooperazione Ems-Dollart dell’8 aprile 1960.
Modifica dell’allegato II: requisiti tecnici minimi
L’allegato II viene sostituito per stabilire che i requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali adibite alla navigazione interna delle zone 1, 2, 3 e 4 sono quelli fissati nella norma ES-TRIN 2021/1. La nuova norma, adottata dal CESNI il 13 ottobre 2020, contiene regole tecniche uniformi in materia di:
- costruzione, allestimento ed equipaggiamento delle navi;
- disposizioni speciali per categorie specifiche, come navi da passeggeri, convogli spinti e navi portacontainer;
- sistemi di identificazione automatica;
- identificazione delle navi;
- modelli di certificati e registri;
- disposizioni transitorie;
- istruzioni per l’applicazione della norma tecnica.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la modifica relativa all’allegato II, e quindi l’applicazione della ES-TRIN 2021/1, decorre dal 1° gennaio 2022.
Effetti pratici per gli operatori
Per i professionisti del settore, il regolamento comporta due conseguenze operative principali:
- occorre verificare la corretta classificazione della tratta navigata rispetto all’elenco aggiornato dell’allegato I;
- i certificati e i requisiti tecnici delle unità navali devono essere valutati secondo la ES-TRIN 2021/1 dal 1° gennaio 2022.
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco delle vie navigabili interne dell’Unione
L’allegato I della direttiva (UE) 2016/1629 è sostituito per aggiornare l’elenco delle vie navigabili interne classificate nelle zone 1, 2 e 3. La revisione include l’inserimento e l’aggiornamento di tratti e aree per vari Stati membri, in particolare Francia e Svezia, su richiesta degli Stati interessati, e la soppressione di tutti i riferimenti alle vie navigabili situate nel territorio del Regno Unito a seguito del recesso dall’Unione.
Nuova norma tecnica applicabile alle unità navali
L’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 è sostituito per stabilire che i requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali adibite alla navigazione interna sono quelli previsti dalla norma ES-TRIN 2021/1, adottata dal CESNI il 13 ottobre 2020. La nuova disciplina tecnica comprende regole su costruzione, allestimento ed equipaggiamento delle navi, disposizioni speciali per alcune categorie di navi, sistemi di identificazione automatica, identificazione delle navi, modelli di certificati e registri, misure transitorie e istruzioni applicative.
Decorrenza dell’applicazione della norma ES-TRIN 2021/1
La sostituzione dell’allegato II, e quindi l’applicazione della norma ES-TRIN 2021/1 ai requisiti tecnici delle unità navali, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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