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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13755/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per fuga e omissione di soccorso dopo un sinistro stradale. Secondo la ricostruzione accolta nei gradi di merito, egli, alla guida di un autoveicolo, procedeva a velocità elevata e contromano, provocava un urto frontale con un'altra vettura, dal quale derivavano lesioni al conducente e al passeggero, e poi si allontanava a piedi senza fermarsi né prestare assistenza; veniva identificato tramite immagini video. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione, sostenendo che non fosse stata provata la violenza dell'impatto e che vi fosse un contrasto tra le dichiarazioni del passeggero e della persona offesa, con conseguente mancata prova dell'insussistenza dello stato di necessità. Con il secondo motivo invocava la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., censurando la pena irrogata e richiamando le peculiarità della strada e della condotta. Con il terzo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per motivazione ritenuta carente e stereotipata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse ricostruito i fatti in modo coerente e senza salti logici, fondandosi sulle deposizioni della persona offesa, di un testimone e degli operanti di polizia giudiziaria; ha valorizzato l'allontanamento dell'imputato dopo il sinistro, la telefonata per farsi venire a prendere e l'assenza di prestazione di soccorso, nonché l'assenza di prova dello stato di necessità. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione dell'art. 131-bis c.p. per la gravità delle lesioni e della condotta colposa e non censurabile il diniego delle attenuanti generiche, sorretto da elementi negativi di personalità e precedenti. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 189, commi 6 e 7, cod. strada

    La condotta di chi, dopo aver causato un incidente con feriti, non si ferma e non presta assistenza integra il reato contestato; l'allontanamento dal luogo del sinistro esclude l'adempimento degli obblighi imposti dalla norma.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede la valutazione complessiva della condotta criminosa e dei suoi profili offensivi; la Corte ribadisce che il limite negativo alla punibilità va allegato dall'imputato mediante elementi specifici e non può essere riconosciuto quando la gravità delle lesioni e della condotta rendono il fatto non tenue.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato in modo conforme all'art. 131-bis c.p.; il testo usa la medesima disposizione come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato espressamente, ma la motivazione richiama la valutazione coerente delle prove testimoniali; tuttavia, non viene enunciata una regola specifica su tale articolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto quando la sentenza impugnata abbia ricostruito i fatti con argomentazione coerente e priva di salti logici, mentre il ricorso si limiti a riproporre doglianze già esaminate e disattese.
  • In materia di omissione di soccorso dopo sinistro stradale, l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza permane quando gli elementi fattuali accertati depongano per la percezione dell'incidente e delle condizioni di bisogno delle persone coinvolte; l'allontanamento del conducente dopo l'urto è incompatibile con tale obbligo.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non opera automaticamente in base alla sola modesta entità della pena o a circostanze del contesto: occorre una valutazione complessiva della condotta, dell'offensività e delle conseguenze, e grava sull'imputato l'onere di allegare specificamente i presupposti applicativi.
  • Il giudice può negare le attenuanti generiche valorizzando elementi negativi della personalità dell'imputato e i precedenti penali, purché esponga in modo sufficiente le ragioni del diniego; una censura generica o meramente contrappositiva non è idonea a superare la motivazione di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa d'inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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