Cassazione Civile, Sentenza n. 22502/2020 del 16/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha chiesto il rimborso delle imposte di registro e ipocatastali versate in misura proporzionale (anziché fissa) per l'acquisto di un immobile in Ortigia registrato il 25/10/2005, sostenendo che l'immobile rientrava in un "piano di recupero" (piano particolareggiato adottato nel 1990 e richiamato nell'atto) e pertanto spettavano le agevolazioni fiscali previste dall'art.5 L.168/1982. L'Agenzia aveva negato il rimborso perché il piano particolareggiato era decaduto allo scadere del termine decennale (anno 2000). La ricorrente ha contestato la decisione invocando la permanenza di vincoli urbanistici, l'effetto delle delibere comunali (delibera n.178/1998 e n.127/2005) che avrebbero attribuito valore di piano di recupero o confermato il piano, nonché la normativa regionale e il principio del legittimo affidamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'agevolazione fiscale dell'art.5 L.168/1982 è subordinata all'esistenza oggettiva del piano di recupero al momento del trasferimento e alla sussistenza dei requisiti soggettivi (che l'acquirente sia soggetto che attua il recupero). Il termine massimo decennale previsto per il piano particolareggiato dall'art.16 L.1150/1942 non può essere prorogato o fatto decorrere nuovamente da delibere comunali ex art.34 L.457/1978; tali delibere potevano solo attribuire al piano particolareggiato il valore di piano di recupero, senza estendere i termini di efficacia dell'agevolazione oltre il limite di legge. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo relativo all'art.10 L.212/2000 perché nuovo in Cassazione. Conseguentemente il diniego dell'Agenzia è stato confermato, la ricorrente condannata alle spese (e all'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002 come modificato).
Norme richiamate
legge 14/04/1982 n.168 (art.5)
"Nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27 e segg., ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa. Nello stesso ambito le permute sono esenti dall'imposta sull'incremento del valore sugli immobili e sono soggette alle imposte di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa"
L'agevolazione è speciale e va interpretata restrittivamente: spetta solo se sussistono tutti gli elementi della fattispecie (inserimento dell'immobile in un piano di recupero valido al momento del trasferimento e acquirente qualificabile come soggetto che attua il recupero).
legge 06/08/1978 n.457 (art.27 e art.28 e art.34)
"I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili..." (art.28) e disposizioni relative all'attribuzione di valore di piano di recupero ai piani particolareggiati (art.34)
I piani particolareggiati già approvati potevano essere qualificati come piani di recupero con delibera comunale ai sensi dell'art.34, ma tale qualificazione non poteva riavviare né prorogare il termine massimo di efficacia decennale fissato per i piani particolareggiati/di recupero.
legge 17/08/1942 n.1150 (art.16, comma 5)
"col decreto di approvazione... sono fissati il tempo, non maggiore di anni dieci, entro il quale il piano particolareggiato dovrà essere attuato"
Il termine decennale per l'attuazione del piano particolareggiato è rilevante ai fini dell'individuazione della spettanza dell'agevolazione fiscale; lo spirare del termine rende cessare l'efficacia del piano ai fini dell'agevolazione.
codice di procedura civile (art.91 c.p.c.)
Principio generale: le spese seguono la soccombenza; la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese all'Amministrazione soccombente.
legge 27/07/2000 n.212 (art.10)
Richiamata dalla ricorrente in tema di legittimo affidamento, ma la Corte ha ritenuto la questione nuova e quindi inammissibile in Cassazione.
D.P.R. 30/05/2002 n.115 (art.13, comma 1-quater)
Norma procedurale che prevede l'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, del pagamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- L'agevolazione fiscale prevista dall'art.5 L.168/1982 richiede che al momento del trasferimento l'immobile sia davvero compreso in un "piano di recupero" valido e vigente: la mera esistenza di prescrizioni urbanistiche non è sufficiente.
- Il termine massimo decennale previsto dall'art.16 L.1150/1942 per l'attuazione del piano particolareggiato è fondamentale: la sua scadenza impedisce la fruizione dell'agevolazione per atti stipulati successivamente, salvo che il piano sia ancora effettivamente vigente nei termini di legge.
- Le delibere comunali che attribuiscono valore di piano di recupero a piani particolareggiati (art.34 L.457/1978) non possono di per sé prorogare o riavviare i termini di efficacia stabiliti dalla legge: tali delibere non estendono il periodo in cui operano le agevolazioni fiscali oltre il limite legale.
- Il principio del legittimo affidamento non prevale quando l'agevolazione è espressamente collegata a condizioni oggettive di durata e efficacia dell'atto urbanistico; eccezioni devono essere specificamente attraversate nel merito e non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione.
- In sede di ricorso per cassazione non sono ammesse questioni nuove non sollevate nei gradi di merito (es. invocazione tardiva di norme a tutela del contribuente).
- In casi simili è essenziale documentare la piena e formale vigenza del piano di recupero (atto formale, termini di efficacia, eventuali autorizzazioni/visure) alla data del trasferimento per ottenere o difendere le agevolazioni fiscali.
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