Corte di giustizia, Ordinanza C-745/24
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 18 dicembre 2025. — Verband Sozialer Wettbewerb eV contro GLOBUS Handelshof GmbH & Co. KG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta che non dà adito a ragionevoli dubbi – Agricoltura e pesca – Prodotti biologici – Regolamento (UE) 2018/848 – Articolo 3, punto 52 – Nozione di “etichettatura” – Nozione di “etichetta” – Articolo 2, punto 53 – Nozione di “pubblicità” – Articolo 30, paragrafo 1 – Prodotti che riportano termini riferiti alla produzione biologica – Articolo 32, paragrafo 1, lettera a) – Obbligo di indicare sull’etichetta il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo cui è soggetto l’operatore che ha effettuato l’ultima operazione di produzione o preparazione – Inapplicabilità a volantini pubblicitari che promuovono tali prodotti. — Causa C-745/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata ex articolo 99 del regolamento di procedura, ha risolto un dubbio interpretativo sul regolamento (UE) 2018/848 in materia di prodotti biologici. Ha escluso che il numero di codice dell’organismo di controllo debba comparire nei volantini pubblicitari di una catena di distribuzione quando tali volantini sono fisicamente separati dai prodotti promossi. La Corte ha valorizzato la distinzione sistematica tra "etichettatura" e "pubblicità" nel regolamento e l’esigenza di non estendere oltre il testo normativo l’obbligo previsto per l’etichetta.
Prodotti biologici: l’obbligo di indicare il numero di codice dell’organismo di controllo non si applica ai volantini pubblicitari fisicamente separati dai prodotti promossi.
La questione giuridica
Se, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, la pubblicità di prodotti biologici tramite volantini distribuiti ai consumatori debba riportare il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo dell’operatore che ha effettuato l’ultima operazione di produzione o preparazione; in particolare, se la nozione di "etichettatura" includa anche la "pubblicità" e se l’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), si estenda a pubblicità fisicamente separate dai prodotti.
Principio di diritto
L’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, letto insieme alle definizioni di cui all’articolo 3, punti 52 e 53, e all’articolo 30, paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di indicare il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo riguarda l’etichettatura del prodotto biologico e i supporti che l’accompagnano o vi si riferiscono, ma non si estende ai volantini pubblicitari fisicamente separati dai prodotti promossi; la pubblicità resta distinta dall’etichettatura e non può essere assimilata ad essa, anche se contiene indicazioni "bio" o "eco".
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
- Regolamento (UE) 2018/848
- Articolo 1 del regolamento (UE) 2018/848
- Articolo 3, punti 52 e 53, del regolamento (UE) 2018/848
- Articolo 30, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/848
- Articolo 32, paragrafi 1, lettera a), e 3, del regolamento (UE) 2018/848
- Articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848
- Regolamento (UE) n. 1169/2011
- Regolamento (UE) 2017/625
Prodotti biologici: numero di codice dell’organismo di controllo e volantini pubblicitari
L’ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Saarbrücken in una controversia tra un’associazione contro la concorrenza sleale e una catena di ipermercati. La questione concerne l’interpretazione del regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica e, in particolare, se l’indicazione del numero di codice dell’organismo di controllo debba figurare anche in volantini pubblicitari che promuovono prodotti biologici.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale, la società Globus aveva distribuito volantini pubblicitari contenenti prodotti presentati come biologici, con l’indicazione "bio" e il logo biologico dell’Unione, ma senza il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo dell’operatore che aveva effettuato l’ultima operazione di produzione o preparazione. Il Verband Sozialer Wettbewerb eV ha chiesto in via inibitoria di vietare tale pratica, sostenendo che l’obbligo di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2018/848 si estendesse anche alla pubblicità.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 1 del regolamento (UE) 2018/848, che disciplina produzione biologica, certificazione, etichettatura e pubblicità;
- l’articolo 3, punto 52, che definisce l’"etichettatura" come termini, diciture, marchi, nomi commerciali, immagini o simboli apposti su imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta;
- l’articolo 3, punto 53, che definisce la "pubblicità" come qualsiasi presentazione al pubblico di prodotti, con mezzi diversi dall’etichettatura, idonea a promuoverne la vendita;
- l’articolo 30, paragrafo 1, che disciplina l’uso di termini riferiti alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali;
- l’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), che impone l’indicazione del numero di codice dell’organismo di controllo sull’etichetta dei prodotti che riportano tali termini;
- l’articolo 32, paragrafo 3, che richiede che tali indicazioni siano in un punto evidente, facilmente visibile e leggibile;
- l’articolo 33, paragrafo 1, relativo al logo biologico dell’Unione.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice tedesco chiedeva, in sostanza, se:
- la pubblicità di prodotti biologici tramite volantini debba riportare il numero di codice dell’organismo di controllo;
- la nozione di "etichettatura" comprenda anche qualsiasi "pubblicità" di un prodotto biologico;
- il rinvio dell’articolo 32 all’articolo 30 estenda l’obbligo anche a pubblicità fisicamente separate dal prodotto;
- in caso di risposta non univoca, quali criteri distinguano i diversi tipi di pubblicità.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la versione francese dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), parla dell’"étiquette" del prodotto, mentre l’articolo 3, punto 52, definisce l’"etichettatura" in senso più ampio, come insieme di supporti o forme su cui sono apposti i termini riferiti al prodotto. Le versioni tedesca e inglese utilizzano invece i termini corrispondenti a "labelling"/"Kennzeichnung", ossia all’etichettatura, non all’etichetta in senso stretto.
La Corte chiarisce che, in tutte le versioni linguistiche, la pubblicità è concettualmente distinta dall’etichettatura. In particolare:
- l’articolo 3, punto 53, definisce la pubblicità come presentazione al pubblico con mezzi diversi dall’etichettatura;
- il regolamento utilizza in modo sistematico e distinto i termini "etichettatura" e "pubblicità";
- l’articolo 32, paragrafo 3, richiede una collocazione evidente, visibile, leggibile e indelebile, requisito compatibile con l’etichetta o con supporti assimilabili, non con materiale promozionale separato dal prodotto.
Secondo la Corte, l’articolo 30, paragrafo 1, non può ampliare la nozione di etichettatura oltre la definizione data dall’articolo 3, punto 52. Il rinvio contenuto nell’articolo 32 non consente quindi di estendere l’obbligo a ogni forma di pubblicità che menzioni prodotti biologici.
La soluzione è coerente con gli obiettivi del regolamento: garantire concorrenza leale, fiducia dei consumatori e tracciabilità dei controlli. Per questi fini, è sufficiente che il numero di codice compaia sull’etichetta o su un supporto di etichettatura del prodotto; non è necessario imporne l’inserimento nei volantini pubblicitari, anche perché ciò comporterebbe difficoltà pratiche quando il distributore non conosce ancora, al momento della stampa, l’operatore specifico che effettuerà la consegna.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, in combinato disposto con l’articolo 3, punti 52 e 53, e con l’articolo 30, paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di indicare il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo non si estende ai volantini pubblicitari fisicamente separati dai prodotti biologici promossi.
Principio affermato
La pubblicità di prodotti biologici, quando è fisicamente separata dal prodotto, non è etichettatura e non è soggetta all’obbligo di riportare il numero di codice dell’organismo di controllo previsto per l’etichetta del prodotto biologico. L’obbligo di tracciabilità previsto dal regolamento 2018/848 resta limitato ai supporti di etichettatura del prodotto o ad essi assimilabili, non al materiale pubblicitario autonomo.
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