Sentenza n. 1559/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della Carta docente per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Vercelli n. 372/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 16 ottobre 2025. La pronuncia civile aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente all’anno scolastico 2024/2025, oltre interessi dalla maturazione al saldo, condannando il Ministero a provvedere. Poiché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale, la ricorrente ha chiesto l’ordine di conformazione al giudicato, il pagamento delle somme dovute e la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito, ma la pretesa non è stata adeguatamente contestata. Il TAR ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni statali prima dell’avvio dell’esecuzione coattiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero al giudicato civile. Ha ordinato all’Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza euro 500,00 a titolo di Carta docente per l’anno scolastico 2024/2025, oltre agli interessi dalla scadenza al saldo, agli ulteriori accessori di legge maturati e dovuti e agli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento giudiziale. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l’esatta quantificazione delle somme discende dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto, il calcolo prospettato dalla ricorrente non vincola definitivamente l’Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e gli artt. 1283 e seguenti c.c. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato. Il commissario dovrà determinare l’importo complessivamente dovuto e adottare gli atti contabili necessari all’esecuzione, entro i successivi centoventi giorni, senza compenso ulteriore poiché l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio in relazione alla seriale inerzia amministrativa rilevata.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice nell’ordinare l’esecuzione del giudicato e nel nominare il commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali devono eseguire i provvedimenti giudiziali di pagamento prima dell’avvio del recupero coattivo.
artt. 1283 e seguenti c.c.
Impongono di determinare misura e decorrenza degli interessi secondo i parametri legali e il contenuto del titolo, senza che la quantificazione indicata dal creditore vincoli definitivamente l’Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano, rispettivamente, la disciplina delle spese processuali nel giudizio amministrativo e l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a un giudicato civile nei confronti di una pubblica amministrazione ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice amministrativo deve rendere effettivo il diritto già accertato dal giudice ordinario, senza modificarne l’oggetto o la misura.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali, il creditore può proporre ricorso per ottemperanza per ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l’Amministrazione; la somma dovuta deve essere determinata sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali, verificando in particolare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare soltanto su istanza del creditore dopo l’inutile scadenza del termine assegnato.
- L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire giudicati aventi a oggetto somme di denaro può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura della Corte dei conti quando si inserisca in un contesto seriale suscettibile di arrecare ulteriori interessi, penalità e spese a carico dell’erario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 lug 2026Sentenza n. 1488/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 lug 2026Sentenza n. 1489/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 lug 2026Sentenza n. 1490/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 lug 2026Sentenza n. 1491/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 lug 2026Sentenza n. 1553/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 4 lug 2026Sentenza n. 1554/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →