Cassazione Penale, Sentenza n. 37657/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due principali censure: 1) nullità per inosservanza dei requisiti del decreto di citazione diretta a giudizio perché al Mannino erano stati notificati distinti decreti di citazione con formulazioni analoghe ma differenti nella descrizione dell'occupazione del medesimo terreno; 2) violazione di norme processuali e del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio in quanto il tribunale, in sede di appello ai soli fini civili, ha riformato la sentenza di primo grado (assolutoria) ritenendo inattendibili o rivalutando completamente le dichiarazioni rese in primo grado senza procedere alla rinnovazione istruttoria (escussione o nuovo esame dei testi ritenuti decisivi), in contrasto con l'orientamento delle Sezioni Unite che impone la rinnovazione quando l'appello si fondi su diverso apprezzamento della prova dichiarativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato e quindi inammissibile: la notificazione di due distinti decreti non comportava nullità essendo contestata la medesima condotta sullo stesso terreno e non essendosi instaurati plurimi procedimenti. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: il tribunale d'appello ha completamente ribaltato l'esito assolutorio basandosi su rivalutazione di prove dichiarative senza rinnovazione istruttoria, violando i canoni dell'immediatezza e del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili e il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello (con rimessione della liquidazione delle spese per questo grado al giudice rimettente).
Norme richiamate
art. 649 cod.proc.pen.
Norma sul divieto di secondo giudizio; la Corte ha ritenuto che non trovasse applicazione poiché non si erano instaurati procedimenti distinti derivanti dalla notifica di atti diversi che avessero comportato autonomia processuale.
art. 603 comma 3-bis cod.proc.pen.
La disposizione modificata dalla legge 23/6/2017 n.103 è richiamata in relazione alla disciplina dell'appello: la Corte ricorda che, anche dopo la modifica, se il giudice d'appello riforma l'assoluzione ai soli fini civili sulla base di diverso apprezzamento di prove dichiarative ritenute decisive, è obbligatoria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (anche d'ufficio), secondo l'orientamento delle Sezioni Unite.
art. 622 cod.proc.pen.
Norma che consente il rinvio per nuovo giudizio; la Corte ha disposto il rinvio agli effetti civili al giudice civile competente per valore, in applicazione di tale istituto.
art. 341 cod.proc.civ.
Indica la competenza del giudice civile per gli appelli contro le sentenze del giudice di pace; la Corte ha rinviato al tribunale civile di Termini Imerese quale giudice competente per valore in grado d'appello.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 22065 del 28/01/2021 (Rv. 281228)
Le Sezioni Unite hanno stabilito il principio vincolante secondo cui la rinnovazione istruttoria è necessaria quando l'appello si fonda su diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva; la Corte lo ha applicato per annullare la decisione di appello.
Massime di principio
- Se in appello, ai soli fini civili, il giudice riforma un'assoluzione basandosi su diverso apprezzamento di prove dichiarative ritenute decisive, deve procedere alla rinnovazione istruttoria (anche d'ufficio); l'omissione comporta annullamento degli effetti civili.
- La notifica di più decreti di citazione non produce automaticamente nullità se tutti gli atti riguardano la stessa condotta e non hanno dato luogo a procedimenti distinti; occorre valutare l'effettiva instaurazione di più processi o il rischio di doppio giudizio.
- In caso di annullamento degli effetti civili per mancata rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, il rinvio per nuovo giudizio va disposto davanti al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
- I principi dell'immediatezza e del grado di persuasione richiesto (oltre ogni ragionevole dubbio) restano rilevanti anche quando si decide l'aspetto civilistico sull'imputato dopo un'assoluzione penale di primo grado.
- La liquidazione delle spese relative al grado di legittimità può essere rimessa al giudice al quale viene disposto il rinvio.
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