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Sentenza

Sentenza del 08/06/2018 n. 14946 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della C.T.R. di Roma che aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento. Hanno dedotto, tra l'altro, l'erronea considerazione della loro mancata partecipazione all'udienza, l'inammissibilità dei documenti prodotti dall'Ufficio in appello, l'esistenza di un giudicato esterno, il mancato adeguamento a una precedente sentenza, la violazione dell'obbligo di allegazione degli atti presupposti e l'intervenuta adesione al condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato infondato perché la decisione della C.T.R. si fondava sulla definitività dell'avviso di liquidazione presupposto e non sulla mancata presenza dei contribuenti all'udienza. Il secondo motivo è stato respinto perché, nel processo tributario, l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello. Le censure relative al mancato adeguamento alla precedente sentenza e alla violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente sono state dichiarate inammissibili per genericità e mancato collegamento con i vizi tassativi dell'art. 360 c.p.c. L'eccezione di giudicato è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e la richiesta di cessazione della materia del contendere per condono è stata respinta per mancanza di documentazione e per le contestazioni della concessionaria. I contribuenti sono stati condannati al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.800,00 per ciascun resistente, oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33

    La censura relativa alla natura camerale dell'udienza è stata ritenuta infondata perché la decisione impugnata non si fondava sulla mancata partecipazione dei contribuenti, ma sulla definitività dell'atto presupposto.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2

    è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti

    Nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello, anche se erano già disponibili in precedenza o non erano stati prodotti in primo grado; la norma speciale prevale sulle limitazioni dell'art. 345 c.p.c.

  • Art. 345 c.p.c.

    La disciplina generale sulle preclusioni documentali in appello non limita, nel processo tributario, la più ampia facoltà prevista dall'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

  • Art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico e tecnicamente riconoscibile uno dei vizi tassativamente previsti dalla norma; non è sufficiente contestare genericamente l'ingiustizia o l'erroneità della sentenza.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2

    Nel processo tributario, le disposizioni speciali del relativo decreto prevalgono sulle norme del codice di procedura civile incompatibili.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    La relativa censura non è stata esaminata nel merito perché formulata in modo generico e non ricondotta a uno specifico vizio denunciabile in Cassazione.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 11

    L'adesione al condono può incidere sulla pretesa tributaria, ma deve essere provata documentalmente e tempestivamente dedotta nel giudizio; in mancanza, non consente di ottenere la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando un atto presupposto, come un avviso di liquidazione o di accertamento, è divenuto definitivo, la successiva cartella può essere contestata soltanto per vizi propri, salvo che sia provata l'efficacia di un giudicato o altra causa estintiva della pretesa.
  • Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa dall'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, anche se i documenti erano disponibili o non erano stati prodotti in primo grado.
  • Un ricorso per Cassazione deve indicare con precisione il vizio previsto dall'art. 360 c.p.c. e spiegare il collegamento tra la violazione denunciata e la motivazione della sentenza; le contestazioni generiche sono inammissibili.
  • Chi invoca un giudicato esterno deve indicare e documentare in modo autosufficiente la sentenza precedente, il suo contenuto, la definitività e l'identità, totale o parziale, dell'oggetto del giudizio.
  • La richiesta di cessazione della materia del contendere basata su condono, definizione agevolata o pagamento richiede la produzione della relativa documentazione e la verifica della sua applicabilità concreta alla pretesa oggetto della cartella.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte non rivaluta liberamente i fatti né corregge una sentenza solo perché ritenuta ingiusta: il controllo è limitato ai motivi specifici previsti dalla legge.

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