Sentenza n. 2475/2026 - Napoli, Sezione 5
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate sull'atto di segnalazione ed istanza di avvio del procedimento amministrativo, notificato a mezzo pec in data 29/1/2025, tendente ad ottenere le verifiche di competenza: (i) del Comune di Castel Volturno nell'esercizio, tra l'altro, delle proprie funzioni SUAP, di controllo e governo del territorio, delle attività produttive ed in materia edilizia, nonché (ii) dell'ASL di Caserta nell'esercizio, tra l'altro, delle proprie funzioni dei servizi veterinari di prevenzione, di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, relativamente all'attività di allevamento bufalino, industria insalubre di prima classe, condotta senza soluzione di continuità in area ad alta densità abitativa presso gli immobili identificati in N.C.E.U. nel Comune di Castel Volturno al foglio 49, p.lle 5722, 5836, 5838, 5723, 5271 e 5265, confinanti con gli immobili in proprietà della ricorrente società, che il PUC destina su espressa richiesta del controinteressato a “parco tecnologico e per il tempo libero”, con la consequenziale adozione dei provvedimenti necessitati; per l'accertamento (i) del diritto della ricorrente a veder tutelata la propria posizione giuridica soggettiva con l'allontanamento dell'allevamento in applicazione della normativa di settore, nonché (ii) dell'obbligo delle Amministrazioni resistenti di provvedere sull'istanza; e per la condanna delle Amministrazioni intimate alla conclusione del procedimento con l'adozione dei provvedimenti necessitati volti all'allontanamento dell'allevamento entro il termine di trenta giorni dalla sentenza che definirà il giudizio, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta che si attiverà in caso di denegata e non creduta perdurante inerzia del Comune di Castel Volturno e/o dell'ASL di Caserta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Castel Volturno e dalla ASL di Caserta sull'istanza del 29 gennaio 2025 volta a ottenere verifiche e provvedimenti repressivi nei confronti di un allevamento bufalino
Esito
Favorevole al resistente (ente locale e ASL)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un complesso immobiliare abitativo confinante con un allevamento bufalino di circa 900 capi, ha chiesto al Comune, alla ASL e all'ARPAC di svolgere le verifiche di rispettiva competenza in relazione alla localizzazione dell'attività, ritenuta abusiva e incompatibile con l'area ad alta densità abitativa, nonché di adottare i provvedimenti necessari, incluso l'allontanamento dell'allevamento. L'ARPAC ha risposto, mentre Comune e ASL sono rimasti inizialmente silenti. Nel frattempo, tuttavia, il Comune, a seguito di un procedimento avviato su istanza di altri soggetti e di un sopralluogo congiunto della polizia municipale, della ASL veterinaria e dell'ARPAC, ha adottato l'ordinanza n. 69 del 10 aprile 2025, disponendo la cessazione immediata dell'attività di allevamento bovino e bufalino e di produzione di latte crudo. La ricorrente ha quindi proposto azione avverso il silenzio, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere e la condanna delle amministrazioni alla conclusione del procedimento con l'adozione dei provvedimenti necessari, anche mediante nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La ASL ha eccepito l'insussistenza dell'obbligo di provvedere e l'avvenuto espletamento dei controlli; il controinteressato ha evidenziato l'adozione dell'ordinanza comunale, la cui efficacia era stata sospesa in sede cautelare dal Consiglio di Stato. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile carenza di interesse ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. La finalità perseguita con l'istanza — ottenere controlli amministrativi e la cessazione dell'attività di allevamento ritenuta abusiva — era già stata realizzata attraverso il sopralluogo congiunto della polizia municipale, della ASL e dell'ARPAC e l'adozione dell'ordinanza comunale n. 69 del 10 aprile 2025, che aveva disposto la cessazione ad horas dell'attività. L'obbligo dell'amministrazione di rispondere all'istanza del privato, nell'ambito dell'azione avverso il silenzio, presuppone il mancato esercizio del potere pubblico; tale presupposto viene meno quando l'amministrazione abbia già esercitato il potere repressivo richiesto, anche se il provvedimento sia stato successivamente sospeso in sede cautelare. La sospensione cautelare dell'ordinanza non incide, secondo il TAR, sull'interesse a coltivare il giudizio sul silenzio, poiché l'azione non può essere utilizzata per imporre l'adozione di un provvedimento già emanato. La ricorrente non ha inoltre dimostrato l'esistenza di un interesse ulteriore e diverso rispetto a quello già curato dall'ordinanza comunale. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, come la carenza di interesse, prima della decisione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato con riferimento alla fissazione sollecita delle udienze di merito disposta dal Consiglio di Stato in sede cautelare; il TAR non ne trae una specifica regola decisoria sul ricorso per silenzio.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio presuppone che l'amministrazione non abbia ancora esercitato il potere pubblico sollecitato dal privato; se il potere è stato esercitato con l'adozione del provvedimento richiesto, viene meno l'interesse a ottenere una pronuncia che imponga di provvedere.
- L'adozione, anche nell'ambito di un procedimento avviato su istanza di soggetti diversi, di un provvedimento repressivo che realizzi la finalità sostanziale perseguita dal ricorrente esclude l'interesse a proporre o coltivare l'azione avverso il silenzio, salvo che sia dedotto e dimostrato un interesse ulteriore e autonomo.
- La successiva sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento amministrativo già adottato non fa rivivere, di per sé, l'interesse all'azione contro il silenzio, quando quest'ultima sia diretta a ottenere l'adozione di un atto che l'amministrazione ha già emanato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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