Cassazione Penale, Sentenza n. 50041/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le persone offese hanno impugnato l'ordinanza di archiviazione adottata dal GIP dopo l'udienza camerale, denunciando violazione di norme processuali a pena di nullità e un vizio di motivazione per motivazione meramente apparente e abnormità del provvedimento; hanno quindi contestato il merito della decisione di archiviazione
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che il codice di procedura penale non consente impugnazione in Cassazione dell'ordinanza di archiviazione pronunciata all'esito dell'udienza di opposizione se non nei casi di nullità per difetto del contraddittorio (art. 127, comma 5 c.p.p.). La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali che escludono la possibilità di ricorrere per vizio di motivazione e ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale proposta; ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 411 cod. proc. pen.
Consente alla persona offesa di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione chiedendo la prosecuzione delle indagini e imponendo l'indicazione, a pena di inammissibilità, dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e degli elementi di prova; regola l'udienza in camera di consiglio e le possibili determinazioni del giudice
art. 410 cod. proc. pen. (e art. 410-bis)
art. 410 cod. proc. pen.; art. 410-bis cod. proc. pen.
Regolano l'accoglimento della richiesta di archiviazione e le impugnazioni e la Corte evidenzia che l'ordinanza emessa ai sensi di tali norme è in genere non impugnabile in Cassazione quando è stata rispettata la regola del contraddittorio
art. 127, comma 5 cod. proc. pen.
art. 127, comma 5 cod. proc. pen.
Stabilisce che l'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'art. 127, comma 5 (difetto del contraddittorio); solo in tali ipotesi è consentito il reclamo al tribunale in composizione monocratica
art. 409 cod. proc. pen.
Prevede il controllo giurisdizionale del GIP sulla richiesta di archiviazione, con possibilità di ordinare indagini supplementari o di disporre l'imputazione anche se il PM non propone l'azione
art. 412 cod. proc. pen.
Attribuisce al Procuratore Generale la facoltà di avocare le indagini e, eventualmente, di esercitare l'azione penale in luogo del PM gerarchicamente inferiore
art. 24 Cost.; art. 117 Cost.; Direttiva 2012/29/UE
art. 24 Cost.; art. 117 Cost.; Direttiva 2012/29/UE (citati in senso generale)
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e la presunta violazione della Direttiva con riferimento alla limitazione dei mezzi di impugnazione in Cassazione, ritenendo che l'ordinamento offra comunque rimedi (controllo del GIP, opposizione ex art. 411, avocazione del PG)
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza di opposizione non è normalmente impugnabile in Cassazione: il rimedio straordinario è ammesso solo se sussiste nullità per difetto del contraddittorio
- La persona offesa ha il rimedio dell'opposizione ex art. 411 c.p.p., ma deve indicare con precisione l'oggetto delle indagini suppletive e gli elementi di prova a sostegno, altrimenti l'opposizione è inammissibile
- Il vizio di motivazione, se non integrato da una nullità processuale riconducibile al difetto di contraddittorio o a ipotesi di abnormità estrema, non costituisce di per sé motivo efficace di ricorso in Cassazione contro l'ordinanza di archiviazione
- Il concetto di 'abnormità' dell'atto è restrittivo: riguarda atti estranei al sistema normativo o che determinano la paralisi del processo; non si estende facilmente a semplici dissensi sul merito della valutazione probatoria
- Se il PM si astiene dall'esercitare l'azione penale e vi sono dubbi sulla correttezza delle indagini, il Procuratore Generale può avocare e, se del caso, procedere in sostituzione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49936/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49937/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49938/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49939/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49940/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49941/2023 del 15/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →