Sentenza n. 4110/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della sentenza n. 899/2022 pubbl. il 16/11/2022, RG n. 1694/2020, del Tribunale di Cassino G.L. Dott. Raffaele Iannucci, passata in giudicato con certificato del 25.03.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Cassino n. 899/2022, relativa all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza del Ministero e l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino, sezione lavoro, n. 899/2022, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per cinque annualità, nella misura di 500 euro annui e complessivi 2.500 euro. In via preliminare, il ricorrente aveva notificato il ricorso a mezzo PEC nel termine e aveva depositato nel fascicolo telematico sia la copia completa del messaggio PEC consegnato, contenente il ricorso corretto notificato all’Amministrazione, sia un diverso ricorso. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha fornito chiarimenti sull’esecuzione del giudicato. Il ricorrente ha quindi dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto all’obbligo di conformarsi alla pronuncia civile passata in giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ricevibile il ricorso, ritenendo che il deposito della copia completa del messaggio PEC consegnato all’Amministrazione, comprensivo del ricorso effettivamente notificato, avesse fatto entrare il ricorso nel fascicolo processuale entro il termine perentorio. Il deposito di un diverso ricorso è stato qualificato come mera irregolarità. Nel merito, il Collegio ha ricordato che l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva e mira ad accertare l’eventuale comportamento omissivo o elusivo dell’Amministrazione, senza consentire integrazioni o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché il ricorrente aveva allegato l’inadempimento e il Ministero non aveva fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione della sentenza, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi entro i successivi 90 giorni. Il TAR non ha applicato, allo stato, penalità di mora, riservandone l’eventuale applicazione a una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione fonda l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell’obbligo di conformarsi al giudicato.
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie per l’esecuzione del giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudice amministrativo svolge una funzione meramente esecutiva: accerta l’eventuale comportamento omissivo o elusivo dell’amministrazione e adotta le misure necessarie per attuare il giudicato, senza procedere a nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Quando il ricorrente allega l’inadempimento dell’amministrazione a un giudicato e l’amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del titolo, tale inerzia può fondare l’accoglimento della domanda di ottemperanza secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il deposito telematico della copia completa del messaggio PEC consegnato all’amministrazione, contenente il ricorso effettivamente notificato entro il termine perentorio, rende ricevibile il ricorso anche se al fascicolo è stato aggiunto, per errore, un diverso documento qualificabile come mera irregolarità.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di perdurante inadempimento, anche con facoltà di delega e di superamento del dissenso di altre amministrazioni coinvolte.
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