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Sentenza

Sentenza n. 803/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente per complessivi euro 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1289/2024 del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere, mediante accredito sulla carta elettronica del docente e alle stesse condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, la somma complessiva di euro 1.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all’attribuzione. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 4 ottobre 2024, il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza, salvo il pagamento delle spese legali liquidate nel giudizio presupposto. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 17 marzo 2026. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero, salvo eventuale adempimento intervenuto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal giudicato. Per l’eventualità di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente della stessa amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ritenuto esperibile l’azione per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere le iniziative esecutive e, nel caso deciso, il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice nei pertinenti capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso; il TAR ha attribuito tale facoltà al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria della condanna non vi abbia dato attuazione.
  • La notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consentono al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione statale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine stabilito e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega, e può utilizzare il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 quando manchino fondi nei capitoli di bilancio specificamente destinati al pagamento.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto un compenso aggiuntivo per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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