Cassazione Civile, Ordinanza n. 22061/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 proposta da una società che aveva custodiato per 628 giorni un container sottoposto a sequestro penale, chiedendo la liquidazione dell’indennità di custodia. Il Tribunale di Nola ha riconosciuto un importo di euro 3.973,00, ritenendo non provata l’esistenza di usi locali applicabili alla zona di custodia e, non potendo determinare con precisione le dimensioni del container, ha applicato in via analogica i criteri tariffari previsti dal D.M. 265/2006 per gli autocarri custoditi in area scoperta, incrementando poi equitativamente l’importo fino al livello previsto per i natanti di stazza superiore a dieci metri. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione di norme sul contenuto della motivazione e del contraddittorio, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso la prova delle caratteristiche del container e avesse liquidato l’indennità in modo contraddittorio; 2) violazione delle norme sulla determinazione delle tariffe di custodia, lamentando che il giudice avesse ignorato documentazione tariffaria di operatori del settore e che avesse illegittimamente escluso la prova di usi locali, oltre a far ricorso all’equità; 3) violazione delle norme sulle spese processuali, per avere compensato le spese con motivazione ritenuta apparente e basata sulla generica 'particolarità della materia'.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la valutazione del Tribunale sulla insufficienza della prova delle caratteristiche del container e sull’assenza di dimostrazione di usi locali per la zona di Nola; ha inoltre ritenuto legittimo il ricorso analogico ai criteri tariffari del D.M. 265/2006 per beni similari e ha escluso che la società avesse interesse a dolersi dell’incremento equitativo dell’indennità, essendo stato riconosciuto un importo superiore a quello derivante dalla mera applicazione delle tariffe degli autocarri. È stato invece accolto il terzo motivo, poiché la compensazione delle spese non poteva essere giustificata con il solo riferimento alla 'particolarità della materia', in difetto di specifiche e gravi ragioni esplicitate in motivazione. L’ordinanza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata rinviata al Tribunale di Nola, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 D.P.R. 115/2002
è il rimedio utilizzato per contestare la liquidazione dell'indennità di custodia giudiziaria
art. 58 D.P.R. 115/2002
richiamato tra le norme sulla disciplina delle tariffe di custodia
art. 59 D.P.R. 115/2002
base normativa delle tariffe approvate con decreto ministeriale per la custodia dei beni sequestrati
art. 5 D.M. 365/2005
richiamato in relazione alla disciplina tariffaria invocata dalla ricorrente
D.M. 265/2006
criterio tariffario applicabile, in via analogica, ai beni sequestrati non espressamente contemplati e, nel caso, agli autocarri come parametro similare
art. 132, comma 4 c.p.c.
richiamato come parametro di motivazione della decisione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato come parametro di motivazione della decisione
art. 101 c.p.c.
richiamato in relazione al contraddittorio sul metodo di liquidazione
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale di motivazione e giusto processo
art. 91 c.p.c.
norma sulla soccombenza e sulle spese di lite
art. 92, comma 2, c.p.c.
la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tipizzati o in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
norme sul ricorso per cassazione invocate per la censura di violazione di legge e vizio motivazionale
art. 1 preleggi
richiamato con riferimento alla dedotta violazione della disciplina applicabile
art. 4 preleggi
richiamato con riferimento alla dedotta violazione della disciplina applicabile
art. 2233, comma 1, c.c.
escluso dalla Corte come criterio applicabile, perché riferito alle sole professioni intellettuali
Corte cost. n. 77/2018
richiamata per affermare che la compensazione delle spese richiede motivazione su ragioni gravi ed eccezionali, analoghe per gravità alle ipotesi tipizzate
Massime di principio
- Quando un bene sequestrato non rientra esattamente nelle categorie tariffarie predeterminate, il giudice può ricorrere in via analogica al criterio previsto per beni aventi caratteristiche fisiche similari, senza applicare istituti propri delle prestazioni professionali.
- L'accertamento della prova o della non prova di usi locali e della non contestazione delle allegazioni di parte è questione di fatto riservata al giudice di merito e non può essere rinnovata in sede di legittimità.
- Il metodo di liquidazione dell'indennità di custodia è questione di diritto: non è necessario il contraddittorio specifico sul punto quando il giudice seleziona il criterio giuridico applicabile.
- La compensazione delle spese di lite richiede una motivazione specifica che indichi circostanze gravi ed eccezionali della controversia; non è sufficiente un generico richiamo alla particolarità o complessità della materia.
- Le ragioni che giustificano la compensazione devono essere esplicitate e devono essere di pari o maggiore gravità ed eccezionalità rispetto alle ipotesi tipizzate dalla legge.
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