Sentenza del 09/05/2016 n. 2746 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento - Metodo sintetico - Incrementi patrimoniali - Onere della prova in capo al contribuente - Onere probatorio "aggiuntivo" relativo alla provenienza - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la pretesa tributaria sostenendo di avere dimostrato, con idonea documentazione, che il maggior reddito ricostruito sinteticamente derivava, in tutto o in parte, da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. La questione riguardava l'interpretazione dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600/1973 e, in particolare, se sul contribuente gravasse anche un ulteriore onere di provare la specifica provenienza delle somme utilizzate per gli acquisti, oltre alla loro effettiva disponibilità, entità e durata del possesso.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato affermato che il contribuente deve documentare l'esistenza, l'entità e la durata del possesso dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte utilizzati per giustificare la maggiore capacità di spesa, ma non è tenuto a fornire un'ulteriore prova della provenienza delle somme, oltre alla prova della loro effettiva disponibilità finanziaria. Richiedere tale dimostrazione aggiuntiva introdurrebbe un presupposto impositivo diverso da quello previsto dalla legge, collegando la tassazione non all'esistenza di un reddito, ma alla spesa finanziata da redditi non adeguatamente qualificati.
Norme richiamate
Art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973
L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
La norma consente al contribuente di dimostrare che il maggior reddito determinato sinteticamente è stato finanziato da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'onere probatorio riguarda l'esistenza, l'entità e la durata del possesso di tali redditi, non una prova ulteriore e autonoma della loro provenienza.
Art. 2697 c.c.
La disposizione generale sull'onere della prova è richiamata nel contesto della ripartizione degli oneri probatori tra Amministrazione finanziaria e contribuente, senza poter essere utilizzata per imporre al contribuente un onere probatorio ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600/1973.
Massime di principio
- Nel redditometro o nell'accertamento sintetico, il contribuente può neutralizzare, in tutto o in parte, la presunzione dimostrando documentalmente che le spese o gli incrementi patrimoniali sono stati finanziati con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
- La documentazione deve attestare l'entità delle somme e la loro disponibilità nel periodo rilevante, non necessariamente ricostruire ogni singolo passaggio della provenienza del denaro.
- L'Amministrazione non può trasformare l'onere di provare la disponibilità finanziaria in un obbligo aggiuntivo di dimostrare una specifica provenienza delle somme, se tale requisito non è previsto dalla norma.
- La prova deve comunque essere concreta, idonea e temporalmente coerente con gli acquisti o gli incrementi patrimoniali contestati; la mera allegazione generica dell'esistenza di risparmi o redditi non imponibili può non essere sufficiente.
- In casi analoghi occorre distinguere tra la prova dell'esistenza e disponibilità di risorse non imponibili, che è necessaria, e la prova ulteriore della loro precisa provenienza, che non può essere pretesa automaticamente.
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