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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21580/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto che in sede esecutiva fosse riconosciuta la continuazione tra i reati dichiarati in due sentenze: 1) sentenza Corte d'appello di Bari 29/01/2021 (irrev. 22/04/2022) per reati relativi al DPR 309/1990 (artt. 73 co.1, 1-bis e 74) commessi tra il 02/02/2017 e il 15/05/2020; 2) sentenza Corte d'appello di Bari 30/05/2022 (irrev. 17/02/2023) per il reato di cui all'art. 73 co.5 DPR 309/1990 relativo al fatto del 05/12/2018. Il ricorrente censura l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha rigettato l'istanza assumendo che, sul punto, in sede di cognizione fosse stata in pratica esclusa la continuazione; la difesa ha sostenuto che l'art. 671 c.p.p. richiede che l'esclusione della continuazione in sede di cognizione sia espressa e che, siccome nel merito non era stata avanzata la richiesta di riconoscimento della continuazione, il giudice dell'esecuzione non poteva ritenersi precluso dall'esaminare la sussistenza dei presupposti della continuazione in sede esecutiva e doveva motivare rispetto agli elementi prodotti in esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione non si è limitato a fondare il rigetto su una presunta esclusione formale della continuazione in sede di cognizione, bensì ha preso atto di accertamenti di fatto irrevocabili contenuti nella sentenza relativa al fatto del 05/12/2018, che ha riqualificato quel fatto ai sensi dell'art. 73 co.5 DPR 309/1990 valorizzando la mancanza di un apparato organizzativo e l'assenza di concorso con altri. Tali accertamenti di fatto, essendo definitivi, sono incompatibili con la tesi difensiva che il fatto del 05/12/2018 rientrasse nell'ambito operativo del sodalizio criminale riconosciuto nella sentenza sub 1.; pertanto il giudice dell'esecuzione ha logicamente rifiutato il riconoscimento della continuazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di valutare e riconoscere la continuazione fra reati anche in sede esecutiva; l'omessa richiesta in sede di cognizione non costituisce automaticamente indice negativo. Tuttavia, il giudice dell'esecuzione deve tener conto degli accertamenti di fatto irrevocabili contenuti nelle sentenze di merito: se questi accertamenti escludono i presupposti fattuali della continuazione, ne deriva l'impossibilità di riconoscerla.

  • art. 73 DPR 309/1990 commi 1, 1-bis e 4

    Norme che disciplinano diverse ipotesi di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e le relative qualificazioni e sanzioni; nella prima sentenza sono stati ricompresi reati di natura associativa e plurimi illeciti connessi.

  • art. 73 DPR 309/1990 comma 5

    Previsione per ipotesi di lieve entità che può comportare riqualificazione dell'illecito quando emergano elementi che escludono l'apparato organizzativo o la rilevanza associativa; nella sentenza relativa al 05/12/2018 è stato applicato questo comma in ragione dell'accertata mancanza di apparato organizzativo e di concorso.

  • art. 110 c.p.

    Regola il concorso di persone nel reato; nella ricostruzione della sentenza sub 2. è stato rilevato che il fatto è stato commesso senza concorso con altri, elemento rilevante ai fini dell'esclusione della continuità con il sodalizio.

  • art. 81 c.p.

    Disciplina la continuazione di più reati; la valutazione della sussistenza della continuazione richiede accertamenti fattuali sulla identità dell'elemento soggettivo e oggettivo e sull'unità programmatoria delle condotte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata nel caso di specie.

Massime di principio

  • La mancata presentazione della richiesta di riconoscimento della continuazione in sede di cognizione non impedisce al giudice dell'esecuzione di valutare la continuazione ex art. 671 c.p.p.; tuttavia il giudice dell'esecuzione deve rispettare gli accertamenti di fatto irrevocabili già compiuti nelle sentenze di merito.
  • Se una sentenza di merito, divenuta irrevocabile, contiene accertamenti di fatto incompatibili con la tesi della continuazione (es. riqualificazione del fatto in ipotesi di lieve entità, riconoscimento della mancanza di apparato organizzativo o assenza di concorso), tali accertamenti precludono il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
  • Il giudice dell'esecuzione può e deve esaminare gli elementi nuovi posti a base dell'istanza in esecuzione, ma non può sovvertire accertamenti fattuali definitivi compiuti dal giudice della cognizione.
  • La parte che invoca la continuazione deve dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della continuazione (identità o analogia dell'oggetto, l'unicità della finalità o l'unità di disegno criminoso, e la temporalità compatibile), tenuto conto delle decisioni irrevocabili precedenti.
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione relativo a questioni esecutive, conseguono in genere le spese a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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