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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33669/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un proprietario di immobile aveva convenuto in giudizio la società incaricata della manutenzione della rete fognaria pubblica, lamentando danni al proprio bene causati da infiltrazioni provenienti dalla rete stessa. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria solo per una somma inferiore a quella richiesta. La società aveva proposto appello principale contestando la propria responsabilità; il proprietario aveva proposto appello incidentale chiedendo la condanna della controparte al pagamento dell'intera somma domandata e, soprattutto, la riforma della decisione sulle spese di primo grado con integrale rifusione delle stesse. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale della società e, accogliendo l'appello incidentale, aveva posto integralmente le spese di primo grado a carico della società. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla reale domanda incidentale del proprietario, che sarebbe stata subordinata alla riforma del capo sul quantum; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 92 e 112 c.p.c., censurando l'esclusione della soccombenza reciproca nel caso di accoglimento solo parziale di un'unica domanda risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, osservando che la doglianza era prospettata, in sostanza, come censura sull'interpretazione dell'appello incidentale e che, in tal caso, avrebbero dovuto essere indicate le regole ermeneutiche asseritamente violate; inoltre ha ritenuto non implausibile la lettura della Corte d'appello, secondo cui la richiesta sulle spese aveva contenuto autonomo. Ha respinto il secondo motivo, affermando la continuità con il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'accoglimento, anche sensibile, in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra soccombenza reciproca. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla domanda e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla dedotta omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare l'asserita omessa pronuncia e la pretesa extrapetizione/violazione del chiesto e pronunciato.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di regolazione delle spese di lite e di soccombenza reciproca.

  • art. 1362 c.c.

    Utilizzato come criterio generale di interpretazione degli atti processuali delle parti, richiamando i canoni ermeneutici della volontà.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato quale base per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando si censura in cassazione l'interpretazione di un atto processuale di parte, non basta lamentare genericamente l'erroneità della lettura data dal giudice: occorre indicare specificamente quali criteri ermeneutici siano stati violati e in che modo.
  • L'interpretazione dell'atto processuale deve essere verificata secondo i canoni di cui all'art. 1362 c.c., applicabili in via generale anche agli atti processuali, valorizzando l'intenzione complessiva della parte.
  • La richiesta di riforma di un capo sulle spese può essere interpretata come autonoma rispetto alla domanda sul merito quando il testo dell'atto non contenga un chiaro nesso di consequenzialità tra i due profili.
  • L'accoglimento solo parziale di una domanda proposta in un unico capo non integra, di regola, soccombenza reciproca; questa ricorre invece quando vi siano domande contrapposte tra le stesse parti o il parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi.
  • In tema di spese processuali, il giudice può porle integralmente a carico della parte integralmente soccombente anche se la domanda originaria sia stata accolta solo in misura ridotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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