Cassazione Penale, Sentenza n. 41366/2022 del 03/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame contro la custodia in carcere disposta dal G.I.P. per i reati di omicidio pluriaggravato e rapina in concorso. Il ricorrente deduceva: (i) l'inutilizzabilità della perquisizione domiciliare e personale e degli esiti investigativi connessi (per presunta violazione del diritto di difesa: assenza di nomina difensiva ed elezione di domicilio nei verbali); (ii) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese il 30/01/2021 in quanto rese prima dell'assunzione formale della qualità di indagato e senza interruzione quando emergevano elementi a suo carico; (iii) carenza motivazionale del Tribunale del riesame che non avrebbe adeguatamente valutato i vizi procedurali sull'acquisizione dei mezzi di prova e la sussistenza di vizi tali da inficiare l'utilizzabilità delle prove. Si chiedeva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (a) la doglianza sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee non è stata adeguatamente dimostrata dalla difesa; le circostanze addotte (giovane età, perquisizione, presenza in Questura) sono insufficienti da sole a escludere la spontaneità o la libera scelta di rendere dichiarazioni; ai sensi dell'art. 350 c.7 c.p.p. le dichiarazioni spontanee rese in fase investigativa sono utilizzabili se emerge chiaramente che sono state rese liberamente; (b) la presunta ritualità/irritualità della perquisizione non è stata provata: la perquisizione è atto tipicamente "a sorpresa" e il difensore non ha diritto ad essere previamente avvisato, salvo essere presente; (c) anche nel caso di esclusione delle dichiarazioni, il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto sussistente un significativo e convergente compendio indiziario a carico degli indagati (immagini di videosorveglianza che collocano il ricorrente sull'uscio dell'abitazione della vittima prima e dopo i fatti; contatti telefonici e chat con il coimputato; ritrovamento nella cantina del ricorrente di indumenti e oggetti riconducibili al coindagato e alla refurtiva; dichiarazioni e identificazione fotografica di testimone; frammento papillare su bottiglia rinvenuta sul pianerottolo). La motivazione del rigetto è stata ritenuta coerente e conforme alla giurisprudenza consolidata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e disposta la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 350, comma 7, cod. proc. pen.
Le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta a indagine sono utilizzabili nella fase procedimentale e nell'incidente cautelare se emerge con chiarezza che sono state rese liberamente, ossia senza coercizione o sollecitazione
art. 63 cod. proc. pen.
Norma sugli avvisi che possono/dover essere dati all'indagato; qui richiamata nella discussione sul fatto che l'assenza di avvisi non rende automaticamente inutilizzabili le dichiarazioni spontanee
art. 64 cod. proc. pen.
Norma collegata alla nomina del difensore e agli avvisi, richiamata nella censura difensiva ma non ritenuta idonea a escludere la spontaneità delle dichiarazioni senza prove concrete di coercizione
art. 273, comma 1, cod. proc. pen.
Criterio di valutazione per l'applicazione delle misure cautelari: la Corte ha ritenuto che, anche senza le dichiarazioni contestate, sussisteva un notevole complesso di elementi indiziari convergenti idoneo a giustificare la misura
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali nel caso di rigetto del ricorso in cassazione; applicata per disporre il pagamento delle spese da parte del ricorrente
art. 94, comma 1 ter, e comma 1 bis, disposizioni di attuazione del c.p.p.
Disposizioni relative alla comunicazione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario in caso di mancata remissione in libertà dell'imputato; la Corte ha ordinato l'invio della sentenza per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate nella fase cautelare e nei riti a prova contratta purché emerga con chiarezza la loro libera volontà; non basta la sola circostanza di giovanissima età o la precedente perquisizione per presumere coercizione
- La perquisizione domiciliare, essendo atto tipicamente "a sorpresa", non richiede la preventiva informazione al difensore; l'assenza di nomina difensiva nel verbale non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli atti se non viene provata l'irregolarità sostanziale
- Per ottenere l'esclusione probatoria o l'annullamento senza rinvio occorre fornire elementi concreti e specifici che dimostrino la violazione dei diritti difensivi o la coercizione/sollecitazione: obiezioni generiche sono insufficienti
- In sede di riesame e di Cassazione cautelare il giudice valuta il complesso indiziario nel suo insieme: anche se una prova viene eventualmente esclusa, possono rimanere altri elementi convergenti sufficienti a giustificare la misura
- La difesa deve contestare non solo la ritualità formale degli atti ma anche dimostrare come eventuali vizi abbiano inciso in modo decisivo sulla fondatezza del quadro indiziario e sulla persistenza delle esigenze cautelari
- Le pronunce di legittimità consolidano il principio che le dichiarazioni rese "in assenza" di difensore non sono automaticamente inutilizzabili; la loro utilizzabilità dipende dalla prova della spontaneità e dall'assenza di sollecitazione
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