Sentenza del 05/07/2018 n. 1297 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Art.20 d.p.r. 26 aprile 1986, numero 131 - Cessione quote societarie - Natura intrinseca dell'atto - Effetti giuridici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le contribuenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a un'operazione formalmente articolata in due atti: il conferimento di un ramo d'azienda nella società M. G. e, dopo meno di un mese, la cessione della totalità delle quote di tale società alla N. G. s.r.l. Esse sostenevano che gli atti dovessero essere considerati autonomamente e che non fosse configurabile una cessione di ramo d'azienda soggetta a imposta proporzionale. L'Agenzia delle Entrate, applicando l'art. 20 del d.p.r. n. 131/1986, aveva invece riqualificato l'operazione in base alla sua natura intrinseca, alla causa reale e agli effetti giuridici complessivi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado e l'avviso di liquidazione. Ha ritenuto che l'identità del soggetto che rappresentava le società, la successione ravvicinata degli atti e la loro funzione economica complessiva dimostrassero una sostanziale trasmissione del ramo d'azienda, soggetta a imposta di registro proporzionale. La riqualificazione è stata ritenuta fondata direttamente sull'art. 20 del d.p.r. n. 131/1986 e non sulla disciplina dell'abuso del diritto, sicché non era necessario provare uno specifico intento elusivo. Le appellanti sono state condannate al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 20 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131
«intrinseca natura ed agli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente»
La norma impone di qualificare l'atto secondo la sua causa reale e gli effetti giuridici effettivamente perseguiti, considerando anche una pluralità di pattuizioni o operazioni collegate. La forma e l'autonomia apparente dei singoli atti non impediscono di ricondurre l'operazione a una cessione di ramo d'azienda quando questa sia la sua sostanza economico-giuridica.
Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza n. 3481 del 14 febbraio 2014
In presenza di negozi collegati, la qualificazione ai fini dell'imposta di registro deve privilegiare la causa reale e la regolamentazione complessiva degli interessi, senza attribuire rilievo decisivo alla diversa forma o all'oggetto formalmente distinto dei singoli atti.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, una sequenza di atti formalmente distinti può essere valutata unitariamente quando, per tempi, soggetti coinvolti e contenuto economico, realizza in concreto il trasferimento di un'azienda o di un ramo d'azienda.
- Il conferimento di un ramo d'azienda seguito dalla cessione totalitaria delle quote della società conferitaria può essere riqualificato come cessione indiretta del ramo, con applicazione dell'imposta proporzionale, se la struttura complessiva dell'operazione non presenta una plausibile finalità alternativa.
- La riqualificazione fondata sull'art. 20 d.p.r. n. 131/1986 riguarda la qualificazione giuridica dell'operazione e, secondo l'impostazione della sentenza, non richiede la prova autonoma di un intento elusivo o dei presupposti dell'abuso del diritto.
- Per contestare efficacemente una riqualificazione complessiva non basta invocare l'autonomia formale degli atti: occorre offrire una spiegazione economica e giuridica plausibile che dimostri perché gli atti perseguano finalità realmente diverse dal trasferimento del ramo d'azienda.
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