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Sentenza

Sentenza n. 4521/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento del provvedimento di diniego all'istanza di riconoscimento del titolo di farmacista conseguito all'estero di cui alla nota prot. n. 0055980 del 10/10/2023, diniego comunicato con nota prot. n. 0064835 del 17/11/2023, DGPROF/2/I.5.h.a.7.4/2018/1192, e di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti.

Giustizia amministrativa202401537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia del titolo estero di farmacista conseguito in Ucraina, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo di farmacista conseguito presso un'università ucraina, sostenendo, con il primo motivo, l'omessa o insufficiente istruttoria sulle modalità di svolgimento del corso. In particolare, ha contestato che il percorso fosse stato svolto a distanza, deducendo un errore nella traduzione del titolo e affermando di avere frequentato in presenza le attività didattiche e sostenuto gli esami. Ha inoltre sostenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto verificare la corrispondenza tra la nozione straniera di corso a distanza e quella prevista dall'ordinamento italiano. Con il secondo motivo ha dedotto l'illegittimità del diniego, assumendo che la disciplina sul riconoscimento dei titoli esteri non subordinasse il riconoscimento alle modalità di svolgimento del corso, ma soltanto alla verifica della durata e dei contenuti della formazione. In via subordinata, ha sostenuto che il divieto italiano di attivazione di corsi a distanza per le professioni sanitarie, introdotto dal decreto ministeriale 14 luglio 2006, non potesse applicarsi al corso iniziato nel 2005.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente i motivi dedotti. Quanto alla natura del corso, ha valorizzato la traduzione giurata del titolo, nella quale risultava espressamente indicata la frequenza della Facoltà di Farmacia in forma di studi a distanza, per cinque anni e sei mesi. Ha inoltre considerato la comunicazione ministeriale secondo cui l'ambasciata italiana a Kiev aveva confermato la modalità a distanza. La ricorrente si è limitata a negare tale circostanza e a invocare un errore di traduzione, senza produrre certificazioni o attestati universitari idonei a dimostrare lo svolgimento in presenza, né provare che l'università offrisse quel corso esclusivamente in presenza. Il TAR ha ritenuto non credibile, anche alla luce del contemporaneo servizio militare e della disponibilità di sole sei-otto settimane di licenza due volte l'anno, che la ricorrente avesse potuto frequentare in presenza l'intero percorso professionalizzante. Quanto alla rilevanza ostativa della modalità a distanza, il Collegio ha ritenuto applicabile anche ai titoli stranieri il divieto, previsto dal decreto ministeriale 14 luglio 2006 per le università italiane e telematiche, di attivare corsi di laurea a distanza per le professioni sanitarie. Tale estensione è stata ricondotta al principio di uniformità di trattamento ex art. 3 Cost. e alla particolare esigenza di una formazione pratica effettivamente professionalizzante nel settore sanitario. Il TAR ha escluso anche la rilevanza dell'eventuale iscrizione al corso prima dell'entrata in vigore del divieto: la disposizione transitoria che consente alle università italiane di completare corsi già attivati non rende riconoscibile un analogo corso straniero. La valutazione della riconoscibilità deve essere compiuta in relazione alla normativa vigente al momento dell'attivazione del procedimento amministrativo o del conseguimento del titolo, e non alla normativa italiana vigente al momento dell'iscrizione presso l'università straniera. Le spese sono state compensate per l'andamento processuale e la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Ministero ha utilizzato il preavviso di rigetto per comunicare i motivi ostativi al riconoscimento del titolo e consentire alla richiedente di presentare osservazioni.

  • art. 3 Cost.

    Il TAR ha ricavato dal principio di uguaglianza e uniformità di trattamento l'applicabilità ai titoli esteri del divieto di formazione a distanza previsto per le professioni sanitarie in Italia.

  • decreto ministeriale 14 luglio 2006

    Le Università degli studi e le Università telematiche che hanno già attivato corsi di studio preordinati al rilascio delle lauree per le professioni sanitarie ai sensi del decreto 15 aprile 2005, sono autorizzate a completarli.

    Il decreto vieta alle università italiane e telematiche di attivare corsi di laurea a distanza per le professioni sanitarie; la disposizione transitoria consente soltanto il completamento dei corsi già attivati dalle università italiane e non fonda la riconoscibilità di corsi stranieri a distanza.

  • art. 8, comma 1, secondo periodo d.m. 17 aprile 2003

    La disposizione è richiamata quale norma abrogata dal decreto ministeriale 14 luglio 2006, che ha introdotto il divieto di attivazione dei corsi a distanza per le professioni sanitarie.

  • art. 3 d.m. 3 novembre 1999, n. 509

    La ricorrente ne ha invocato l'applicazione per sostenere la necessità di verificare la corrispondenza tra la modalità straniera di studio a distanza e la nozione italiana; il TAR ha respinto complessivamente tale prospettazione, ritenendo provata la natura a distanza del corso.

  • d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    La ricorrente lo ha invocato quale disciplina del riconoscimento dei titoli professionali esteri, sostenendo che la modalità di svolgimento del corso non costituisse motivo ostativo; il TAR ha ritenuto comunque ostativa la natura a distanza della formazione sanitaria.

  • d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    È stato richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità del d.lgs. 206/2007 anche al riconoscimento di titoli conseguiti da cittadini extracomunitari in Paesi extracomunitari.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo sanitario estero, la modalità a distanza del percorso formativo può costituire ragione ostativa al riconoscimento quando l'ordinamento italiano vieta, per le corrispondenti professioni sanitarie, l'attivazione di corsi di laurea a distanza.
  • Il divieto italiano di formazione universitaria a distanza per le professioni sanitarie, previsto per le università italiane e telematiche, può essere applicato anche ai titoli conseguiti presso università straniere in funzione di uniformità di trattamento e della necessità di garantire una formazione pratica effettivamente professionalizzante.
  • Chi contesta l'indicazione, risultante dal titolo tradotto, che il corso estero sia stato svolto a distanza deve fornire elementi documentali idonei a provare la diversa modalità in presenza; la mera negazione dell'errore di traduzione non è sufficiente.
  • La riconoscibilità di un titolo estero deve essere valutata alla luce della normativa vigente al momento dell'attivazione del procedimento amministrativo o del conseguimento del titolo, non della normativa italiana vigente al momento dell'iscrizione presso l'università straniera.
  • La disciplina transitoria che consente alle università italiane di completare corsi sanitari a distanza già attivati non estende automaticamente la riconoscibilità ai corsi analoghi già iniziati presso università straniere.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitariePartecipazione al procedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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