Cassazione Penale, Ordinanza n. 30909/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 24 giugno 2025, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge penale e processuale, lamentando che il giudice di merito non avesse svolto il doveroso controllo sulla sussistenza di una causa di proscioglimento rilevabile ex art. 129 c.p.p., chiedendo dunque una verifica nel merito di una possibile immediata declaratoria di proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, contro una sentenza emessa all'esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p., sono proponibili soltanto censure relative a vizi concernenti la volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero, l'eventuale difformità della sentenza rispetto all'accordo e l'applicazione di una pena illegale. Poiché il motivo dedotto attaccava invece l'omessa verifica di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., il ricorso è stato ritenuto estraneo ai limiti del mezzo di impugnazione ed è stato dichiarato inammissibile senza formalità. Conseguentemente, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa all'esito del concordato in appello è impugnabile solo per specifici vizi inerenti al consenso, alla volontà di aderire al concordato, alla conformità della decisione all'accordo e alla legalità della pena.
art. 129 c.p.p.
La difesa invocava l'obbligo di verifica di eventuali cause di proscioglimento rilevabili d'ufficio; nel caso concreto, però, tale censura è stata ritenuta non deducibile nel ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso inammissibile può essere dichiarato senza formalità di procedura quando le doglianze non rientrano nei motivi consentiti.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È il reato per cui il ricorso è stato proposto, in materia di stupefacenti, nella forma di lieve entità.
Massime di principio
- Contro una sentenza di appello pronunciata a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione ha un ambito molto ristretto: sono deducibili solo vizi relativi alla formazione del consenso, alla volontà di aderire all'accordo, alla conformità della decisione all'accordo stesso e alla legalità della pena.
- Non è ammissibile, nel ricorso avverso una decisione resa ex art. 599-bis c.p.p., sollecitare una rivalutazione del merito finalizzata a verificare l'esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se tale censura esula dai limiti propri del mezzo di impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella sua proposizione, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione in favore della Cassa delle ammende.
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