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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27112/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

Un privato aveva convenuto una società chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti perché la società aveva inoltrato al Comune documentazione relativa a una pratica di edilizia libera concernente un impianto fotovoltaico e un impianto solare termico. Il privato sosteneva di non avere rapporti con quella società, affermando che la pratica riguardava invece un diverso soggetto contrattuale, al quale aveva già versato un acconto. Chiedeva anche l'accertamento della falsità delle firme apposte in calce ad alcuni documenti prodotti in giudizio. La società contestava ogni addebito, deducendo che il privato fosse consapevole del suo intervento quale subappaltatrice, che avesse prestato consenso al trattamento dei dati e che le firme non fossero apocrife. Il Tribunale aveva accertato la falsità delle sottoscrizioni e condannato la società al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. La Corte d'appello aveva confermato integralmente. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme penali richiamate dalla decisione di merito, sostenendo che il giudice civile avrebbe dovuto applicare i criteri penalistici di prova dell'illecito e della riferibilità soggettiva del falso; 2) violazione degli artt. 482 e 489 c.p., assumendo l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato e negando che i documenti avessero natura di atti pubblici; 3) violazione delle norme sul falso innocuo e sul reato impossibile, sostenendo che la falsità sarebbe stata inidonea a ledere l'interesse tutelato e non avrebbe quindi potuto fondare il risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che, in ogni caso, fossero inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., poiché la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza consolidata secondo cui i criteri di valutazione del fatto nel processo civile divergono da quelli penali. Ha osservato che le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché le censure investivano il merito della ricostruzione fattuale e della quantificazione del danno, oltre a risultare precluso il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, non essendo state indicate differenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2059 c.c.

    richiamato come base del risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto in favore del soggetto leso dalla falsificazione della sottoscrizione

  • art. 185 c.p.

    Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui

    richiamato per affermare che il danno da reato può essere fatto valere in sede civile e che il giudice civile può accertare incidenter tantum la sussistenza del fatto-reato

  • art. 482 c.p.

    richiamato come fattispecie di falsità materiale del privato, in relazione alla falsificazione delle sottoscrizioni su documenti destinati alla pratica amministrativa

  • art. 489 c.p.

    richiamato dalla ricorrente e dalla Corte come norma evocata in tema di uso di atto falso

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    invocato dalla ricorrente per sostenere che la prova del fatto non potesse essere desunta da semplici indizi se non gravi, precisi e concordanti

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    invocato dalla ricorrente per sostenere che, in caso di prova insufficiente o contraddittoria, il giudice penale dovrebbe assolvere

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro dei criteri penalistici di accertamento della responsabilità

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    utilizzato dalla Corte per dichiarare inammissibili i motivi che si ponevano in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per affermare la preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    ritenuto non proponibile nel caso di doppia conforme in difetto di specifica deduzione della diversità delle ragioni di fatto delle due sentenze di merito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 49, comma 2, c.p.

    invocato dalla ricorrente nel terzo motivo per sostenere l'inidoneità della condotta a integrare un reato impossibile

Massime di principio

  • Nel giudizio civile di risarcimento del danno da fatto-reato, il giudice può accertare incidenter tantum l'esistenza del reato e la riferibilità del fatto, ma la valutazione probatoria resta regolata dai criteri propri del processo civile; non è necessario trasporre integralmente i canoni di giudizio penalistici.
  • La censura che si limiti a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito è inammissibile in cassazione, perché mira a ottenere un terzo grado di merito.
  • Il falso nella sottoscrizione di un documento destinato a essere prodotto in un procedimento amministrativo può incidere sulla fede pubblica documentale e non può essere qualificato come falso innocuo solo perché il documento sia parte di un iter procedimentale più ampio.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non basta richiamare astrattamente norme penali o civili: occorre confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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