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Ordinanza

Ordinanza n. 16/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto n. 2/14 V.G., emesso in data 12 maggio 2014 dalla Corte di Appello di Lecce e depositato in Cancelleria il 03/06/2014 a conclusione del procedimento attivato, in data 03 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 5 ter della legge nr. 89/01.

Giustizia amministrativa201501020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del decreto della Corte di Appello di Lecce emesso ai sensi della legge n. 89/2001, con istanza di sostituzione del commissario ad acta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatto adempimento di un decreto di condanna pronunciato dalla Corte di Appello di Lecce ai sensi della legge n. 89/2001. Nel corso del giudizio hanno depositato un'istanza di sostituzione del commissario ad acta. Il TAR ha rilevato che l'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024 ha introdotto nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 il comma 12-bis, prevedendo, decorso il termine di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, il divieto temporaneo di iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e la sospensione automatica delle azioni e dei giudizi già pendenti, al fine di consentire ai creditori di rinnovare la domanda di pagamento secondo le modalità previste dalla legge.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio, ritenendo che anche l'incidente di esecuzione relativo alla sostituzione del commissario ad acta rientri nell'ambito del giudizio di ottemperanza instaurato per l'esecuzione del decreto di condanna emesso ai sensi della legge n. 89/2001. La sospensione è stata pronunciata ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, fino alla scadenza del biennio previsto dalla disposizione. Il TAR ha precisato che il giudizio potrà proseguire ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., mediante presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio. Ogni valutazione sulla regolare instaurazione del contraddittorio con l'Amministrazione è stata lasciata impregiudicata.

Norme richiamate

  • art. 5-ter l. 89/2001

    La disposizione è richiamata quale base normativa del procedimento concluso con il decreto della Corte di Appello posto in esecuzione.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    Introduce una causa di sospensione automatica, per il biennio previsto, dei giudizi di ottemperanza già pendenti relativi a crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001, consentendo ai creditori di rinnovare la domanda di pagamento.

  • art. 1, comma 817, l. 207/2024

    Ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo, tra l'altro, il comma 12-bis applicato dal TAR.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, insieme all'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001, la base processuale della sospensione del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Consente la prosecuzione del giudizio sospeso mediante istanza di fissazione dell'udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

Massime di principio

  • La sospensione prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 opera automaticamente anche nei giudizi di ottemperanza già pendenti relativi all'esecuzione di decreti di condanna emessi ai sensi della legge Pinto.
  • La sospensione automatica si estende agli incidenti di esecuzione e alle fasi del giudizio di ottemperanza, comprese le istanze dirette alla sostituzione del commissario ad acta, quando tali attività riguardano l'esatto adempimento del decreto di condanna.
  • Dopo la scadenza del biennio di sospensione, il giudizio di ottemperanza può proseguire mediante presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni, secondo l'art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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