Ordinanza n. 77/2026 - Palermo, Sezione 5
per l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., della sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 1662/2024, con conseguente accertamento e declaratoria della violazione e/o elusione del giudicato da parte dell’Amministrazione resistente; nonché, in via conseguenziale e principale, per la dichiarazione di nullità, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, della diffida emessa in data 9 ottobre 2025 e della ordinanza sindacale del 12 aprile 1991, aventi ad oggetto la demolizione di un cancello, in quanto adottate in violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza; in via subordinata, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della diffida del 9 ottobre 2025 e della ordinanza sindacale del 12 aprile 1991, ove ritenute non nulle ma comunque illegittime per violazione di legge, eccesso di potere e violazione del giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida del 9 ottobre 2025 alla rimozione di un cancello e ordinanza sindacale del 12 aprile 1991 richiamata dalla diffida
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, in sede di ottemperanza e cumulativamente in sede di cognizione, l'accertamento della violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 1662/2024, nonché la declaratoria di nullità della diffida del 9 ottobre 2025 e dell'ordinanza sindacale del 12 aprile 1991, o, in subordine, il loro annullamento per violazione di legge, eccesso di potere e violazione del giudicato. La sentenza del Giudice di Pace aveva annullato un'ordinanza di sgombero relativa a un gazebo, rilevando l'insufficienza della prova comunale circa la natura pubblica dell'area e la conseguente inapplicabilità dell'art. 20 del Codice della strada. Dopo la formazione del giudicato, il Comune ha adottato la diffida richiamando la precedente ordinanza sindacale del 1991 e riaffermando la natura pubblica dell'area. Il ricorrente ha inoltre proposto domanda cautelare di sospensione. Il TAR ha rilevato, quanto all'ottemperanza, che la sentenza del Giudice di Pace era una pronuncia direttamente satisfattoria, priva di comandi di facere o non facere e di vincoli conformativi per il futuro esercizio del potere. Quanto all'ordinanza del 1991, il ricorrente ne ha contestato la legittimità pur non risultando l'atto prodotto, né formalmente indirizzato o notificato allo stesso. Quanto alla diffida del 2025, il ricorso è stato notificato il 9 gennaio 2026, sebbene la diffida fosse stata notificata il 9 ottobre 2025, oltre il termine di sessanta giorni.
La decisione
L'istanza cautelare è stata rigettata per difetto del fumus boni iuris; il TAR ha ritenuto assorbita ogni valutazione sul periculum in mora. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile nella parte relativa all'ottemperanza, perché la sentenza del Giudice di Pace non conteneva statuizioni autoesecutive da portare a esecuzione, ma si limitava ad annullare l'atto sanzionatorio per insufficienza della prova sulla natura pubblica dell'area. Le questioni relative all'eventuale riesercizio del potere sanzionatorio devono essere fatte valere con i rimedi ordinari di cognizione davanti al giudice ordinario; il Collegio ha dato atto che il contenzioso relativo alla seconda ordinanza di sgombero era già pendente in appello davanti al Tribunale di Palermo, dopo una declinatoria di giurisdizione. La domanda di annullamento dell'ordinanza sindacale del 1991 è stata considerata priva di legittimazione attiva, poiché l'atto, secondo allegazioni non specificamente contestate, non era indirizzato né notificato al ricorrente e non aveva prodotto effetti diretti e immediati nella sua sfera giuridica. La domanda di annullamento della diffida del 9 ottobre 2025 è stata ritenuta irricevibile per tardività, essendo stato superato il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall'art. 29 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 18 giugno 2026, anche per acquisire l'esito del contenzioso civile pendente.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
per l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a.
L'ottemperanza presuppone un giudicato suscettibile di esecuzione; la sentenza meramente demolitoria e direttamente satisfattoria, priva di comandi o vincoli conformativi, non è idonea a fondare il giudizio di ottemperanza.
art. 21-septies l. 241/1990
per la dichiarazione di nullità, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990
La norma è stata invocata dal ricorrente per dedurre la nullità degli atti asseritamente adottati in violazione o elusione del giudicato; l'ordinanza non accerta nel merito tale nullità.
art. 20 Codice della strada
sanzione accessoria di cui all’art. 20 del Codice della strada
La sentenza del Giudice di Pace aveva escluso l'applicabilità della disposizione per insufficienza della prova circa la natura pubblica dell'area.
art. 2909 c.c.
il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile ai sensi dell’art. 2909 c.c.
Il giudice richiama l'orientamento secondo cui, quando il giudice ordinario abbia esaminato il rapporto sanzionatorio sottostante all'atto repressivo, il giudicato può impedire l'adozione di una nuova sanzione in presenza di un definitivo accertamento dell'insussistenza dell'illecito; la relativa questione deve tuttavia essere fatta valere davanti al giudice ordinario.
art. 41 c.p.a.
azione di cognizione ai sensi dell’art. 41 c.p.a.
È stato richiamato dal ricorrente per chiedere, in via subordinata, l'esame della controversia come ordinaria azione di cognizione.
art. 29 c.p.a.
termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a.
La tardiva notificazione del ricorso, effettuata il 9 gennaio 2026 rispetto alla notificazione della diffida del 9 ottobre 2025, comporta l'irricevibilità della domanda di annullamento della diffida.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto la sospensione è stata negata per carenza del fumus boni iuris, senza esame del periculum in mora.
Massime di principio
- Una sentenza di annullamento resa in materia sanzionatoria, che si limiti a rilevare l'insufficienza della prova del presupposto applicativo della sanzione e non contenga comandi di facere o non facere né vincoli conformativi per il futuro esercizio del potere, è direttamente satisfattoria e non costituisce un giudicato autoesecutivo suscettibile di ottemperanza.
- Le contestazioni relative al riesercizio del potere sanzionatorio dopo una pronuncia del giudice ordinario devono essere fatte valere mediante i rimedi ordinari di cognizione davanti al giudice ordinario; il giudizio di ottemperanza non è lo strumento per ottenere l'esecuzione di una pronuncia priva di statuizioni esecutive.
- Il soggetto privo di legittimazione non può impugnare un provvedimento non formalmente indirizzato nei suoi confronti e che non abbia prodotto effetti diretti e immediati nella sua sfera giuridica.
- L'impugnazione di un provvedimento amministrativo notificato il 9 ottobre deve essere proposta entro il termine decadenziale di sessanta giorni; la notificazione del ricorso il 9 gennaio successivo rende tardiva e irricevibile l'azione di annullamento.
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