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Sentenza

Sentenza n. 281/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - degli atti preordinati e connessi al procedimento elettorale per la elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria del 5 e 6 ottobre 2025 come contenuti ed indicati nei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello di Catanzaro di proclamazione degli eletti del 23 - 31 ottobre 2025, con relativi allegati; - dei relativi verbali di proclamazione degli eletti; - di ogni altro atto conseguente, preordinato o connesso, ove e per quanto lesivo degli interessi del ricorrente e della collettività, per la parte in cui, nel determinare la cifra elettorale di ciascuna lista, al fine della verifica del superamento della soglia di sbarramento del 4%, è stato erroneamente ritenuto che la base di calcolo per la determinazione della percentuale di sbarramento vada ricavata dalla somma dei voti validi conseguiti dalle sole liste che hanno partecipato alla competizione elettorale, con esclusione dei voti validi conseguiti dai soli candidati presidente senza indicazione della lista. - nella parte in cui viene erroneamente dichiarato che la lista denominata “Noi Moderati” ha riportato la percentuale di voti validi del 4,05% con conseguente assegnazione di due seggi consiliari non spettanti; e per la correzione del risultato elettorale conseguente alla esclusione della lista “Noi Moderati” dal riparto dei seggi, con assegnazione dei seggi alle liste che risulteranno aventi diritto dal ricalcolo effettuato, assegnazione dei seggi consiliari ai candidati consiglieri aventi diritto e, tra questi, al ricorrente da proclamarsi eletto in sostituzione di uno dei consiglieri illegittimamente proclamati.

Giustizia amministrativa202501609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: atti e verbali di proclamazione degli eletti alle elezioni regionali calabresi del 5 e 6 ottobre 2025, nella parte in cui hanno ammesso la lista "Noi Moderati" al riparto dei seggi attribuendole due seggi consiliari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, candidato nella circoscrizione centro alla lista "Occhiuto Presidente" e risultato secondo con 6.445 preferenze, ha contestato l'attribuzione di due seggi alla lista "Noi Moderati". Ha dedotto la violazione dell'art. 1, comma 3, della legge regionale Calabria n. 1/2005, degli artt. 3 e 48 Cost. e dell'art. 15, comma 3, lett. a) e b), della legge n. 108/1968. Secondo il ricorrente, per calcolare la soglia di sbarramento del 4% avrebbero dovuto essere computati tutti i voti validi espressi, inclusi quelli attribuiti ai soli candidati alla Presidenza della Regione. Sulla base dei dati indicati, i voti complessivi sarebbero stati 792.723, mentre i voti della lista "Noi Moderati" sarebbero stati 30.729, pari al 3,87%, e non il 4,05% calcolato sul solo totale dei voti di lista, pari a 758.710. Il ricorrente ha chiesto l'esclusione della lista dal riparto, la riassegnazione dei due seggi e la propria proclamazione a consigliere regionale. I controinteressati hanno eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per mancata impugnazione degli atti relativi ai modelli elettorali e per mancato superamento della prova di resistenza, nonché contestato nel merito l'interpretazione proposta.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità. Ha ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti, in quanto atto finale lesivo del procedimento elettorale, richiamando l'art. 130, comma 1, c.p.a. Ha inoltre escluso che i decreti, i capitolati, i modelli elettorali e la circolare ministeriale fossero atti presupposti da impugnare necessariamente, trattandosi di atti funzionali a profili materiali e organizzativi, mentre la censura riguardava l'interpretazione della disciplina legislativa sulla soglia di sbarramento. Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalla prova di resistenza, poiché il ricorso era infondato nel merito. Nel merito, ha stabilito che la soglia del 4% prevista dall'art. 1, comma 3, della legge regionale Calabria n. 1/2005 deve essere calcolata sulla base dei soli voti validi delle liste circoscrizionali, con esclusione dei voti espressi esclusivamente per i candidati alla Presidenza. Tale conclusione deriva dalla lettura coordinata dell'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 1/2005 e dell'art. 15, comma 3, lett. a) e b), della legge n. 108/1968, che collega il riparto dei seggi alle cifre elettorali delle singole liste. I voti attribuiti ai soli candidati presidente rilevano per l'elezione presidenziale e non per la composizione del Consiglio regionale. Il TAR ha distinto il sistema calabrese da quello pugliese, nel quale la normativa regionale prevede espressamente il calcolo del totale dei voti regionali mediante la somma delle cifre elettorali dei candidati presidente. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 3 e 48 Cost., rilevando che la scelta di considerare soltanto i voti di lista costituisce esercizio non discriminatorio della discrezionalità legislativa in materia elettorale, funzionale anche a evitare la frammentazione della rappresentanza. La sentenza di proclamazione è stata quindi confermata; le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 130, comma 1, c.p.a.

    contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti

    L'atto di proclamazione degli eletti è il provvedimento finale lesivo del procedimento elettorale e può essere impugnato insieme agli atti precedenti.

  • art. 1, comma 3, l.r. Calabria n. 1/2005

    Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi

    La soglia del 4% per l'ammissione delle liste circoscrizionali al riparto dei seggi deve essere calcolata sui soli voti validi delle liste circoscrizionali, escludendo i voti attribuiti ai soli candidati presidente.

  • art. 15, comma 3, lett. a) e b), l. n. 108/1968

    l'Ufficio centrale circoscrizionale: a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale; ... b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista

    Il quoziente elettorale circoscrizionale e il riparto dei seggi sono determinati sulla base delle cifre elettorali delle sole liste circoscrizionali, senza computare i voti espressi esclusivamente per i candidati alla Presidenza.

  • art. 2, comma 2, l.r. Calabria n. 1/2005

    i consensi alle liste sono attribuiti anche al candidato a Presidente collegato ad esse

    La legge regionale attribuisce espressamente ai voti di lista anche rilevanza per il candidato presidente collegato, confermando che, quando intende estendere l'efficacia del voto, lo prevede specificamente.

  • artt. 3 e 48 Cost.

    La scelta legislativa di utilizzare i soli voti di lista per la soglia del 4% non viola l'uguaglianza del voto, poiché l'elettore che vota il solo candidato presidente esprime consapevolmente un voto rilevante per l'elezione presidenziale ma non necessariamente per la composizione consiliare.

  • art. 122, comma 1, Cost.

    il sistema di elezione ... dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica

    La disciplina regionale del sistema elettorale opera nell'ambito della competenza legislativa regionale concorrente e dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale.

  • artt. 1 e 4 l. n. 165/2004

    le Regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali: a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze

    La disciplina elettorale regionale può perseguire la formazione di maggioranze stabili e la rappresentanza delle minoranze, nei limiti dei principi fondamentali statali.

Massime di principio

  • Nelle elezioni regionali calabresi, la soglia di sbarramento del 4% per l'ammissione delle liste circoscrizionali al riparto dei seggi deve essere calcolata rapportando i voti della singola lista al totale dei voti validi conseguiti dalle sole liste circoscrizionali, con esclusione dei voti espressi esclusivamente per i candidati alla Presidenza della Regione.
  • Il combinato disposto dell'art. 1, comma 3, della legge regionale Calabria n. 1/2005 e dell'art. 15, comma 3, della legge n. 108/1968 impone di mantenere distinta la cifra elettorale delle liste circoscrizionali da quella dei candidati presidente: i voti attribuiti ai soli candidati presidente non concorrono alla determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale né alla soglia del 4% per il riparto dei seggi consiliari.
  • La disciplina elettorale regionale deve essere interpretata in modo coordinato e sistematico; la locuzione "voti validi" non può essere letta isolatamente quando il complessivo sistema normativo collega il riparto dei seggi alle cifre elettorali delle liste circoscrizionali.
  • La diversa disciplina adottata da un'altra Regione, che preveda espressamente il computo dei voti dei candidati presidente nel totale dei voti validi regionale, non è applicabile al sistema calabrese, fondato su disposizioni differenti.
  • La scelta legislativa di attribuire rilievo ai soli voti di lista per la determinazione della soglia di accesso al riparto dei seggi non viola di per sé gli artt. 3 e 48 Cost., poiché il voto espresso esclusivamente per il candidato presidente può essere destinato alla sola elezione presidenziale e non alla rappresentanza consiliare.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettorale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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