Sentenza n. 604/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di rinnovo del differimento dell’accesso agli atti, unitamente alle precedenti note di differimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, nella qualità di consigliere comunale e capogruppo consiliare, ha chiesto l’annullamento della nota con cui il Comune aveva rinnovato il differimento dell’accesso agli atti richiesti con riferimento alle interlocuzioni istituzionali relative alla questione idrica, nonché l’accertamento del diritto all’ostensione integrale della documentazione ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL. Ha dedotto violazione dell’art. 43 TUEL e degli artt. 3 e 22 ss. della l. 241/1990, violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e arbitrarietà, contestando la genericità e l’irragionevolezza della motivazione del differimento e la mancata indicazione di un termine certo. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità o irricevibilità del ricorso, sostenendo che il termine per impugnare decorresse dalla prima nota di differimento e che le note successive avessero carattere meramente confermativo, oltre a sostenere la legittimità del differimento per la tutela di un preminente interesse pubblico.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Ha ritenuto che la nota del 4 novembre 2025 fosse meramente confermativa delle precedenti note del 1° e del 20 ottobre 2025. Sebbene l’art. 43, comma 2, TUEL riconosca ai consiglieri comunali un diritto di accesso più ampio rispetto all’accesso documentale ordinario, in assenza di una disciplina speciale del rito e della decadenza si applicano le regole dell’accesso documentale, incluso il termine decadenziale di trenta giorni per l’impugnazione del diniego. L’istanza reiterata non riapre i termini quando non contiene fatti nuovi, elementi sopravvenuti o una diversa prospettazione dell’interesse legittimante l’accesso. Nel caso concreto, l’istanza del 27 ottobre 2025 riproduceva sostanzialmente quella originaria del 5 settembre 2025 e si limitava a contestare la precedente nota, mentre il Comune non aveva svolto una nuova istruttoria né una nuova ponderazione degli interessi, ma aveva soltanto meglio esplicitato le ragioni già poste a fondamento del differimento. La nota successiva costituiva quindi un atto integrativo e meramente confermativo, non autonomamente impugnabile e inidoneo a riaprire il termine decadenziale. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 43, comma 2, d.lgs. 267/2000
Attribuisce ai consiglieri comunali un diritto di accesso più ampio, quanto a legittimazione e contenuto della pretesa, rispetto all’accesso documentale ordinario.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina generale dell’accesso documentale, applicabile anche all’accesso consiliare per gli aspetti processuali e decadenziali non regolati da norme speciali.
art. 116, comma 1, c.p.a.
Prevede il termine perentorio di trenta giorni per proporre il ricorso in materia di accesso; tale termine è ritenuto applicabile anche all’accesso esercitato dai consiglieri comunali.
art. 25, commi 4 e 5, l. 241/1990
«pone un termine all’esercizio dell’azione giudiziaria da ritenere necessariamente posto a pena di decadenza»
Il termine per impugnare il diniego di accesso è decadenziale; la sua scadenza impedisce la reiterazione della medesima istanza e l’impugnazione di un successivo atto meramente confermativo.
Massime di principio
- Anche quando l’accesso è esercitato da un consigliere comunale ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL, il ricorso contro il diniego o il differimento deve essere proposto nel termine decadenziale previsto dall’art. 116, comma 1, c.p.a., in assenza di una disciplina speciale diversa.
- La reiterazione di un’istanza di accesso già respinta non riapre il termine per impugnare il diniego originario quando la nuova istanza non introduce fatti nuovi, elementi sopravvenuti o una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante.
- Un atto successivo è meramente confermativo, e non autonomamente impugnabile, quando l’amministrazione si limita a ribadire il precedente diniego senza svolgere una nuova istruttoria né una nuova ponderazione degli interessi, anche se arricchisce o chiarisce la motivazione originaria.
- La presenza di una nuova istruttoria e di una rinnovata valutazione degli elementi di fatto e di diritto distingue l’atto di conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile, dal mero atto confermativo, che non riapre i termini decadenziali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →