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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10969/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia origina dall’acquisto, in una procedura fallimentare, di una farmacia mediante decreto di trasferimento. Il curatore del fallimento aveva anticipato il pagamento dell’imposta di registro relativa al decreto e aveva chiesto all’aggiudicataria il rimborso di tale importo, sostenendo che, secondo l’ordinanza/verbale di vendita e aggiudicazione, le imposte e le spese di trasferimento gravassero sull’acquirente oltre il prezzo. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda ritenendo, in sostanza, che le spese di registrazione fossero comprese nel prezzo di aggiudicazione. La Corte d’appello ha invece parzialmente accolto l’appello del fallimento, condannando l’aggiudicataria al pagamento dell’imposta di registro, ma escludendo le sanzioni. Con il ricorso per cassazione l’aggiudicataria ha dedotto: 1) violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. per asserita introduzione in appello di domande o motivi nuovi; 2) violazione degli artt. 1175, 1375, 1366 c.c. e dell’art. 2 Cost. per interpretazione antiletterale e contraria a buona fede dell’ordinanza di vendita, che secondo la ricorrente includeva nel 15% della cauzione anche le spese di trasferimento e di procedura; 3) omesso esame di fatto decisivo quanto all’eccezione di inammissibilità dell’appello; 4) nullità per omessa pronuncia sulla stessa eccezione; 5) violazione dell’art. 76 d.P.R. 131/1986 e dell’art. 2697 c.c. per mancato rilievo della decadenza quinquennale della pretesa impositiva; 6) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere la sentenza fondato la decisione su una prova della notifica dell’atto impositivo ritenuta inesistente, mentre il documento prodotto attestava una notifica successiva al 2017 e quindi tardiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi allo ius novorum, affermando che in appello non erano stati introdotti fatti storici nuovi né una domanda nuova, ma soltanto nuove argomentazioni giuridiche su una domanda rimasta immutata quanto a petitum e causa petendi. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sull’interpretazione dell’ordinanza di vendita, osservando che l’interpretazione del decreto/ordinanza di trasferimento è attività riservata al giudice di merito e che la sentenza impugnata aveva escluso, con valutazione di fatto non censurabile nei limiti dedotti, che le spese di registrazione fossero comprese nel prezzo di aggiudicazione. Quanto ai motivi sulla decadenza e sulla prescrizione, la Corte li ha dichiarati inammissibili o comunque non fondati, rilevando che la Corte territoriale aveva accertato, sulla base della documentazione, l’avvenuta tempestiva richiesta/notifica dell’atto impositivo al curatore entro il termine quinquennale e che la diversa allegazione circa una notifica del 2017 non era decisiva né idonea a integrare un vizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono ammissibili nuove domande fondate su fatti storici nuovi e diversi rispetto a quelli dedotti in primo grado; non vi è invece divieto per nuove argomentazioni giuridiche a sostegno di una domanda rimasta immutata.

  • art. 112 c.p.c.

    Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di appello decide su questioni che restano interne al medesimo thema decidendum e non introduce una nuova domanda.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere una lettura dell’ordinanza conforme a correttezza, ma la Corte non ha accolto tale censura.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere una lettura dell’ordinanza conforme a buona fede; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente rispetto alla motivazione impugnata.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno di un’interpretazione del provvedimento conforme a buona fede; la Corte ha escluso che la decisione di merito violasse tale canone.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in funzione argomentativa, senza incidere sull’esito della decisione.

  • art. 1475 c.c.

    Richiamato dalla Corte d’appello come criterio conforme alla previsione secondo cui l’acquirente deve corrispondere il prezzo oltre imposte e spese.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte d’appello per affermare che eventuali contestazioni sul contenuto del verbale di vendita avrebbero dovuto essere proposte con opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 76 d.P.R. 131/1986

    La pretesa impositiva deve essere richiesta entro cinque anni dal giorno in cui la registrazione avrebbe dovuto essere richiesta; la Corte ha ritenuto che tale termine fosse stato tempestivamente interrotto/rispettato sulla base degli atti documentali.

  • art. 13 d.P.R. 131/1986

    La registrazione dell’atto giudiziario va richiesta entro il termine di venti giorni; la Corte richiama tale termine nel valutare la tempestività dell’attività del curatore.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è violazione dell’onere della prova quando il giudice di merito accerta in fatto la notifica o la comunicazione sulla base della documentazione acquisita; la doglianza non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di travisamento della prova è stata respinta perché la decisione non si è basata su prove inesistenti, ma su documenti valorizzati dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue tra violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatto decisivo, escludendo che le censure della ricorrente rientrassero utilmente nei vizi denunciati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In appello non integra domanda nuova la mera riproposizione della medesima pretesa con diverse argomentazioni giuridiche, purché restino invariati petitum, causa petendi e fatto storico costitutivo.
  • L’interpretazione del decreto o dell’ordinanza di trasferimento emessi in sede esecutiva è attività riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge effettivamente dedotta, non come semplice contrapposizione di una lettura alternativa.
  • Quando una parte contesta la ripartizione degli oneri economici collegati all’aggiudicazione, il giudice può valorizzare il tenore complessivo degli atti della procedura esecutiva/fallimentare, senza che la clausola relativa alla cauzione implichi automaticamente l’inclusione di tutte le spese nel prezzo.
  • La deduzione di decadenza della pretesa impositiva richiede di confrontarsi con gli atti documentali posti dal giudice a base dell’accertamento: la diversa allegazione di una notifica successiva è irrilevante se non scalfisce il fatto decisivo già accertato.
  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio; essa è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova o attribuito il peso probatorio alla parte sbagliata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoEspropriazione forzataTransazione
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaEsecuzioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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