Ordinanza n. 1138/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data del 27 OTTOBRE 2025, n. 0064387 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Erica Perrone nata il 12/02/1989 a Modena (MO) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31/03/2024, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 18270 dell’08/05/2024, come citata in premessa, è rigettata”. - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241. - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento, ai fini dell'insegnamento di sostegno come docente specializzato, di un attestato formativo conseguito in Spagna, unitamente al parere ministeriale negativo e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego espresso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, comunicato via e-mail il 27 ottobre 2025, relativo alla richiesta di riconoscimento in Italia di un attestato denominato "Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo", rilasciato da un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati. Ha inoltre impugnato il parere negativo reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca e il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, chiedendo l'annullamento degli atti previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a decidere la domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non dimostrato il periculum in mora, inteso come pericolo imminente di un pregiudizio grave e irreparabile, poiché la ricorrente non ha provato di essere titolare di un contratto di insegnamento. In assenza del periculum, il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare il fumus boni iuris e quindi la possibile fondatezza delle censure contro il diniego di riconoscimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato con riferimento al preavviso di rigetto impugnato; l'ordinanza non ne esamina la legittimità.
Massime di principio
- Ai fini della concessione della tutela cautelare, il ricorrente deve dimostrare un pericolo imminente di pregiudizio grave e irreparabile; la mera impugnazione di un diniego amministrativo non è sufficiente.
- Quando il periculum in mora non è provato, il giudice amministrativo può respingere l'istanza cautelare senza esaminare il fumus boni iuris.
- La mancata prova della titolarità di un contratto di insegnamento può escludere, in relazione al diniego di riconoscimento di un titolo estero per l'insegnamento, la sussistenza di un pregiudizio cautelare grave e irreparabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 492/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 493/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 494/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 495/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 496/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 497/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →