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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16012/2025 del 15/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione proposta da un’avvocata contro una cartella di pagamento emessa per pretese contributive. L’opposizione investiva sia il merito della pretesa contributiva, sia alcuni vizi formali della cartella, della notificazione e del procedimento di formazione del titolo esecutivo. Il giudice di merito aveva qualificato, per la parte relativa ai vizi formali, l’azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e l’aveva dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo decorso il termine di 20 giorni. Nel ricorso per cassazione la parte opponente ha dedotto nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che il termine di 20 giorni fosse stato erroneamente calcolato, poiché il titolo era stato notificato il 21/01/2019 e l’opposizione era stata iscritta a ruolo l’11/02/2019, cioè nel giorno di scadenza prorogato ex art. 155, comma 4, c.p.c. La Corte ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva deciso anche sul merito della pretesa contributiva, rigettando l’opposizione per mancanza di contestazione degli obblighi contributivi e per prova dei fatti costitutivi da parte dell’ente, sicché l’opposizione aveva contenuto scindibile tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all’esecuzione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, quando un’opposizione in materia esecutiva è scindibile in una parte relativa ai vizi formali degli atti esecutivi e in una parte relativa al merito dell’esecuzione, le due componenti seguono regimi impugnatori diversi. Applicando tale principio, ha ritenuto che la parte relativa ai vizi formali della cartella, della notifica e della formazione del titolo dovesse essere trattata come opposizione agli atti esecutivi, soggetta al termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c.; tuttavia ha giudicato errato il computo del termine operato dal giudice di merito, poiché l’opposizione era stata proposta tempestivamente alla luce della proroga del termine scadente in giorno festivo ex art. 155, comma 4, c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Cosenza, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    in proprio ex art.86 cod. proc. civ.

    indica la capacità della parte di stare in giudizio in proprio; nel testo serve solo per la qualità processuale della ricorrente.

  • art. 111 Cost.

    ricorso straordinario ex art.111 Cost.

    è il fondamento del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 comma primo n.4 cod. proc. civ.

    consente di denunciare la nullità della sentenza per errori processuali o vizi della motivazione in procedendo dedotti come nullità.

  • art. 617 c.p.c.

    termine di 20 giorni previsto, a pena di decadenza, dall’art. 617 c.p.c.

    l’opposizione agli atti esecutivi è soggetta a termine perentorio di 20 giorni; la Corte ribadisce che tale regime vale per la parte dell’opposizione riferita ai vizi formali degli atti esecutivi.

  • art. 155, comma 4, c.p.c.

    prorogata ex art.155 comma quarto cod. proc. civ.

    se la scadenza del termine cade in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo.

Massime di principio

  • Quando un’opposizione in materia esecutiva contiene censure eterogenee, in parte contro gli atti esecutivi e in parte contro il diritto a procedere ad esecuzione, il relativo giudizio e la successiva impugnazione devono essere trattati secondo il regime proprio di ciascuna opposizione, senza sovrapporre le discipline.
  • La parte dell’opposizione che denuncia vizi formali della cartella, della notificazione o della formazione del titolo va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ed è soggetta al termine perentorio di 20 giorni previsto dall’art. 617 c.p.c.
  • Nel computo del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi occorre applicare la proroga prevista per la scadenza in giorno festivo, con conseguente tempestività dell’atto se presentato il primo giorno utile successivo.
  • Se il giudice di merito ha erroneamente dichiarato tardiva un’opposizione tempestivamente proposta, la sentenza è nulla nella parte in cui ha applicato in modo scorretto il regime decadenziale dell’art. 617 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveContenzioso tributario
RamiEsecuzioniProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della provaGiudicato

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