Sentenza n. 910/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - del diniego n. 71 del 19.10.2022 di cui al prot. 0094881 in relazione alla domanda di condono edilizio L. 47/85 del 30.6.1986 prot. 24600 pratica n. 2771 Fabbricato in Via Calabria F. 38, P.lla 86 (doc. 1) Preavviso di diniego in relazione alla domanda di condono edilizio L. 47/85 del 30.6.1986 prot. 24600 pratica n. 2771 Fabbricato in Via Calabria F. 38, P.lla 86, sub 3 (doc. 2); - ordinanza dirigenziale di demolizione n. 18 del 3.3.2020 (doc. 3), nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, mai notificati al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un fabbricato e presupposta ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di condono edilizio ex legge n. 47/1985 e l’ordinanza di demolizione. Ha dedotto, anzitutto, che l’Amministrazione non avrebbe potuto ordinare la demolizione prima della definizione della domanda di condono. Ha inoltre lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione in ordine all’entità degli abusi, alla loro qualificazione come nuove costruzioni anziché come parziali difformità e all’asserita assenza di nuova volumetria, nonché la mancata comunicazione del preavviso di diniego.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR, sulla base della relazione depositata dal Comune in esecuzione di un incombente istruttorio, ha accertato che, dopo la presentazione della domanda di condono, al manufatto originario era stato aggiunto un secondo manufatto, successivamente fuso con il preesistente, dando luogo a un organismo edilizio nuovo e diverso da quello rappresentato nell’istanza. La presentazione della domanda di condono non abilita il richiedente a completare, trasformare o ampliare l’opera, che resta abusiva fino all’eventuale concessione della sanatoria. La modifica del fabbricato rendeva quindi superfluo attendere la definizione della pratica di condono, il cui esito risultava necessariamente negativo, prima di disporre il ripristino. La censura relativa al mancato preavviso di diniego è stata respinta perché la comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990 risultava allegata dallo stesso ricorrente. La mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo all’ordine di demolizione è stata ritenuta irrilevante, poiché l’ordine di demolizione di opere abusive è un provvedimento vincolato e dovuto, non soggetto alla previa comunicazione di avvio. È stata inoltre esclusa l’illegittimità per difetto di motivazione: gli atti impugnati erano congruamente motivati in relazione alle caratteristiche degli abusi, mentre l’istruttoria giudiziale smentiva la qualificazione delle opere come mere difformità parziali e l’assenza di nuova volumetria. Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
l. 47/1985
La domanda di condono non consente di completare, trasformare o ampliare il manufatto abusivo; l’opera resta abusiva fino all’eventuale concessione della sanatoria.
art. 7 l. 241/1990
La previa comunicazione di avvio non è necessaria per l’ordine di demolizione di opere abusive, in quanto provvedimento vincolato e dovuto.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego risultava essere stato comunicato, essendo stato prodotto dallo stesso ricorrente; la relativa censura è stata quindi respinta.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di condono edilizio non abilita il richiedente a completare, trasformare o ampliare il manufatto oggetto dell’istanza, che resta abusivo fino all’eventuale concessione della sanatoria.
- Quando, dopo la presentazione della domanda di condono, il manufatto viene modificato in modo da risultare diverso da quello rappresentato nell’istanza, l’Amministrazione può respingere la domanda e disporre il ripristino senza dover attendere la definizione della pratica originaria, essendo l’esito del condono precluso dalla trasformazione dell’opera.
- L’ordine di demolizione conseguente all’accertamento di opere edilizie abusive è un provvedimento sanzionatorio vincolato e dovuto; pertanto, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
- La motivazione del diniego di condono e dell’ordine di demolizione è sufficiente quando individua e descrive le caratteristiche degli abusi riscontrati, consentendo di comprendere perché le opere non siano qualificabili come mere difformità parziali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 348/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 351/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →