Cassazione Civile, Ordinanza n. 30090/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva pignorato presso un comune i crediti vantati dal proprio debitore nei confronti dell'ente; interveniva anche una cassa edile. Poiché il comune, terzo pignorato, non aveva reso la dichiarazione di quantità, il giudice dell'esecuzione aveva assegnato le somme pignorate ai creditori sulla base della mancata contestazione. Il comune proponeva opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione e, respinta l'opposizione dal tribunale, ricorreva in cassazione con due motivi: con il primo sosteneva che l'opposizione fosse ammissibile e che fosse stata correttamente introdotta, deducendo la violazione degli artt. 548 e 617 c.p.c. e contestando il regime applicabile ratione temporis; con il secondo censurava, nel merito, la disciplina applicata al pignoramento e la mancata considerazione di fatti decisivi relativi all'assegnazione, lamentando violazione degli artt. 543, 548 e 549 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che l'opposizione fondata sull'art. 548 c.p.c. fosse inammissibile perché il comune non aveva provato l'incolpevole mancata conoscenza, per caso fortuito o forza maggiore, dell'ordinanza di fissazione della nuova udienza; dall'altro, che l'ulteriore opposizione diretta a far valere vizi propri dell'ordinanza di assegnazione fosse comunque tardiva e proposta con un rito non corretto, dovendo seguire l'art. 617, comma 2, c.p.c. e non essendo stata attivata la necessaria fase sommaria. Il secondo motivo è stato assorbito, perché inerente al merito di una opposizione già correttamente dichiarata inammissibile. Il comune è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 548 c.p.c.
comma 1; comma 3; ultimo comma
Nel regime temporale applicabile, l'opposizione del terzo pignorato contro l'ordinanza di assegnazione per mancata dichiarazione di quantità richiede la prova di non aver avuto conoscenza del provvedimento di fissazione della nuova udienza per caso fortuito o forza maggiore; tale rimedio serve a superare gli effetti della non contestazione.
art. 617 c.p.c.
L'opposizione agli atti esecutivi per vizi propri dell'ordinanza di assegnazione resta proponibile anche dal terzo pignorato, ma deve essere introdotta con il rito ordinario previsto dal comma 2, cioè con ricorso al giudice dell'esecuzione e previa fase sommaria, non con citazione quando la legge richiede il ricorso.
art. 543 c.p.c.
Richiamato solo dal ricorrente per censurare la procedura esecutiva; non è svolta una specifica interpretazione autonoma oltre al rinvio al regime del pignoramento presso terzi.
art. 549 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 543 e 548 c.p.c. nel dedurre vizi della procedura esecutiva; la Corte non ne sviluppa una distinta lettura decisoria.
art. 360 c.p.c.
n. 3; n. 5; art. 360 bis, comma 1, n. 1
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e conforme alla giurisprudenza consolidata; il secondo motivo, relativo al merito, resta assorbito.
artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
Indicano la trattazione in camera di consiglio e il rito camerale adottato in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel regime previgente dell'art. 548 c.p.c., l'opposizione del terzo pignorato contro l'ordinanza di assegnazione fondata sulla mancata dichiarazione di quantità è ammissibile solo se il terzo dimostra di non avere potuto tempestivamente conoscere il provvedimento di fissazione della nuova udienza per caso fortuito o forza maggiore.
- L'opposizione del terzo pignorato può anche far valere vizi propri dell'ordinanza di assegnazione non dipendenti dalla non contestazione, ma in tal caso deve essere proposta secondo il rito ordinario dell'art. 617, comma 2, c.p.c., con ricorso al giudice dell'esecuzione e previa fase sommaria.
- L'erronea scelta del modello formale dell'atto introduttivo non incide automaticamente sulla tutela sostanziale, ma ai fini delle decadenze rileva la prima formalità propria del rito corretto; quando però manca la necessaria fase sommaria prevista dal rito esecutivo, l'opposizione è inammissibile.
- In sede di legittimità, il ricorso manifestamente infondato o conforme a giurisprudenza consolidata può essere dichiarato inammissibile senza necessità di integrare il contraddittorio verso litisconsorti non costituiti.
- Le censure di merito restano assorbite quando la statuizione impugnata sia correttamente confermata nella parte relativa all'inammissibilità dell'opposizione.
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