Circolare n. 29 del 27/06/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti interpretativi su profili di reddito d’impresa, adempimenti IVA e un caso di IVA immobiliare all’estero. Tra i temi principali: l’inapplicabilità, in una trasformazione da s.r.l. a s.n.c., delle regole dell’art. 96 TUIR agli interessi passivi riportabili; la deducibilità per competenza di una clausola penale nel periodo in cui sussistono certezza e determinabilità del costo; l’inclusione dei beni in leasing nella base del 5% per le manutenzioni se iscritti correttamente in bilancio; il momento dal quale decorre il rimborso delle maggiori imposte a seguito di rilievi definitivi, anche in caso di adesione o conciliazione; e diversi chiarimenti su firma di istanze, contabilità separata IVA, autofattura mensile cumulativa e registrazione delle autofatture ex art. 17, comma 2, oltre alla territorialità IVA per la progettazione di un immobile all’estero.
Rilievi interpretativi su quesiti del MAP del 26 maggio 2011
Rilievi interpretativi su quesiti del MAP del 26 maggio 2011
La circolare raccoglie e chiarisce una serie di quesiti interpretativi emersi nel corso del Modulo di aggiornamento professionale del 26 maggio 2011. I temi trattati riguardano il reddito d’impresa, alcuni adempimenti IVA e un caso di territorialità IVA connesso alla progettazione di un immobile estero. I chiarimenti sono formulati con riferimento alle norme del TUIR e del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché alla disciplina civilistica richiamata per la rappresentanza degli enti.
Reddito d’impresa: trasformazione regressiva e interessi passivi
Nel caso di trasformazione da s.r.l. a s.n.c., la società risultante è soggetta alle regole di determinazione del reddito d’impresa previste dagli articoli 55-66 del TUIR. La circolare precisa che, per tale soggetto, non trova applicazione l’articolo 96, comma 4, del TUIR: di conseguenza, eventuali eccedenze di interessi passivi riportabili maturate prima della trasformazione non possono essere utilizzate in deduzione secondo il meccanismo previsto per i soggetti IRES.
Resta fermo, invece, che gli interessi passivi che maturano in capo alla società di persone dopo la trasformazione saranno deducibili secondo l’articolo 61 del TUIR, cioè nei limiti del rapporto tra ricavi e proventi che concorrono al reddito e quelli esclusi.
Reddito d’impresa: clausola penale e principio di competenza
In materia di clausola penale disciplinata dagli articoli 1382-1384 c.c., la circolare affronta il caso di una penale dovuta da un’impresa a un ente pubblico per violazione contrattuale verificatasi nel 2010. Il punto centrale è l’individuazione del periodo di imputazione fiscale del costo.
L’Agenzia richiama l’articolo 109, comma 1, del TUIR, secondo cui i componenti negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza, purché nell’esercizio stesso ne sia certa l’esistenza e determinabile in modo obiettivo l’ammontare. Nel caso esaminato, tali requisiti risultano sussistenti al 31 dicembre 2010, insieme alla corretta contabilizzazione del costo e del debito, come richiesto anche dall’articolo 83 del TUIR.
Ne consegue che la penale è deducibile nel periodo d’imposta 2010, da dichiarare con UNICO 2011. La circolare aggiunge che, se in futuro l’impresa ottenesse un esito favorevole nel giudizio eventualmente promosso contro la pretesa dell’ente pubblico, dovrà iscrivere una sopravvenienza attiva per le somme restituite.
Reddito d’impresa: spese di manutenzione e beni in leasing
La circolare conferma che, ai fini del calcolo della base su cui applicare la percentuale forfetaria del 5% prevista dall’articolo 102, comma 6, del TUIR per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, possono essere compresi anche i beni strumentali ammortizzabili acquisiti in locazione finanziaria.
La condizione è che tali beni, in conformità ai principi contabili applicabili, risultino iscritti nell’attivo di bilancio e, conseguentemente, nel registro dei beni ammortizzabili all’inizio dell’esercizio.
Reddito d’impresa: rimborso delle maggiori imposte dopo rettifica temporale
Con riferimento alla circolare n. 23/E del 4 maggio 2010, la circolare in esame chiarisce il significato dell’espressione "atti ad altro titolo" ai fini della decorrenza del diritto al rimborso della maggiore imposta versata per un periodo d’imposta diverso da quello oggetto di accertamento.
Il diritto al rimborso decorre dal momento in cui il rilievo dell’Amministrazione finanziaria diviene definitivo. Ciò avviene non solo quando la sentenza passa in giudicato, ma anche in caso di accertamento definitivo per mancata impugnazione nei termini o per acquiescenza, nonché nei casi di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.
Adempimenti: firma di istanze e altri atti indirizzati all’Agenzia delle entrate
In tema di sottoscrizione delle istanze e di altri atti indirizzati all’Agenzia delle entrate, la circolare richiama i criteri civilistici per l’individuazione dei soggetti titolari del potere di rappresentanza degli enti.
Il rappresentante legale può trasferire a un terzo il potere di firma quando l’adempimento fiscale gli è attribuito ex lege, purché il conferimento avvenga mediante procura speciale o altro atto da cui risulti chiaramente la delega. La nozione di legale rappresentante viene quindi letta in coerenza con la disciplina della rappresentanza sostanziale e processuale dell’ente.
Adempimenti: contabilità separata IVA e adozione in corso d’anno
La circolare ribadisce che l’opzione per la contabilità separata IVA, prevista dall’articolo 36 del D.P.R. n. 633 del 1972, deve essere esercitata, salvo il caso di inizio di una nuova attività in corso d’anno, sin dall’inizio dell’anno mediante comportamento concludente, accompagnato dalla prevista comunicazione in dichiarazione annuale o all’avvio dell’attività.
L’adozione in corso d’anno non è quindi ammessa in via ordinaria. Viene però richiamata un’eccezione già riconosciuta in caso di operazioni di ristrutturazione aziendale con modifiche soggettive sostanziali, per le quali l’opzione esercitata in corso d’anno è stata ritenuta valida.
Adempimenti: autofattura mensile cumulativa
Per le prestazioni rese da uno stesso prestatore non residente nell’arco di un mese, il soggetto passivo stabilito in Italia può emettere, in via opzionale, un’autofattura anticipata rispetto al momento di effettuazione dell’operazione. Per le prestazioni di servizi, tale momento coincide con il pagamento del corrispettivo.
L’autofattura deve riportare il totale delle prestazioni ricevute nel mese di riferimento, con indicazione distinta delle singole prestazioni. La soluzione è coerente con i precedenti richiamati dalla circolare, in particolare con i chiarimenti già forniti in materia di documentazione cumulativa.
Adempimenti: registrazione dell’autofattura ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972
Per le operazioni rese da soggetti non residenti nei confronti di cessionari o committenti stabiliti in Italia, la circolare conferma che il soggetto nazionale deve emettere autofattura in unico esemplare e annotarla sia nel registro delle vendite sia nel registro degli acquisti.
La registrazione può essere effettuata mediante registri sezionali oppure sugli ordinari registri delle fatture emesse e degli acquisti, purché vengano mantenute distinte progressioni numeriche e l’ordine progressivo sequenziale di ciascuna seriazione. La prima pagina dei registri deve indicare le serie numeriche adottate.
IVA: progettazione di un immobile all’estero
L’ultima parte della circolare riguarda la progettazione di un complesso immobiliare in un Paese extra UE non black list, affidata da una società italiana a un ingegnere residente in Italia. L’Agenzia precisa che l’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972 si applica anche alle prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione di lavori immobiliari, comprese la progettazione e la direzione lavori relative a uno specifico immobile.
Poiché il bene immobile è specificamente individuato e situato all’estero, la prestazione non è territorialmente rilevante in Italia e quindi è fuori campo IVA. Ne deriva che per la società committente italiana non è previsto alcun adempimento ai fini IVA.
Indicazione finale
La circolare si chiude con l’invito alle Direzioni Regionali a vigilare affinché i principi enunciati siano applicati in modo uniforme sul territorio.
Punti principali
Trasformazione da s.r.l. a s.n.c. e interessi passivi eccedenti
In caso di trasformazione regressiva da società di capitali a società di persone, la società risultante determina il reddito secondo gli articoli 55-66 del TUIR. Per tale soggetto non si applica la disciplina dell’articolo 96, comma 4, del TUIR: le eccedenze di interessi passivi riportabili maturate dalla s.r.l. non possono essere utilizzate in deduzione secondo quella regola. Gli interessi passivi generati dalla successiva s.n.c. restano invece deducibili secondo l’articolo 61 del TUIR.
Deducibilità per competenza della clausola penale
La penale contrattuale prevista in un rapporto privatistico con un ente pubblico è deducibile nell’esercizio di competenza se, al 31 dicembre 2010, risultano certi l’an e determinabile in modo oggettivo il quantum, oltre alla corretta contabilizzazione del costo e del debito. Nel caso esaminato, la deduzione spetta nel 2010, da dichiarare con UNICO 2011. Se in seguito l’impresa ottiene in giudizio l’annullamento della pretesa e la restituzione delle somme pagate, deve rilevare una sopravvenienza attiva.
Spese di manutenzione e beni in leasing
La base di computo del limite forfetario del 5% per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione comprende anche i beni materiali strumentali ammortizzabili acquisiti in leasing finanziario, purché siano iscritti nell’attivo di bilancio e, conseguentemente, nel registro dei beni ammortizzabili all’inizio dell’esercizio, secondo le corrette regole contabili.
Rettifica temporale dei costi e rimborso delle maggiori imposte
Il diritto al rimborso della maggiore imposta versata per un periodo diverso da quello oggetto di accertamento decorre quando il rilievo diventa definitivo. Ciò vale non solo per la sentenza passata in giudicato, ma anche per gli accertamenti divenuti definitivi per mancata impugnazione, per acquiescenza, per accertamento con adesione e per conciliazione giudiziale, cioè anche per gli atti "ad altro titolo".
Firma di istanze e atti indirizzati all’Agenzia delle entrate
Il rappresentante legale, individuato secondo le regole civilistiche sulla rappresentanza, può delegare a un terzo il potere di firma qualora l’adempimento fiscale sia attribuito ex lege al rappresentante stesso. La delega deve risultare da procura speciale o da altro atto idoneo a provare il conferimento del potere.
Contabilità separata IVA in corso d’anno
L’opzione per la contabilità separata IVA deve, di regola, essere esercitata sin dall’inizio dell’anno mediante comportamento concludente e relativa comunicazione; non è quindi ammessa una decorrenza in corso d’anno, salvo l’avvio di una nuova attività. È richiamata come eccezione la ristrutturazione aziendale con modifiche soggettive sostanziali, per la quale è stata ritenuta valida l’opzione esercitata in corso d’anno.
Autofattura mensile cumulativa per servizi
Per più servizi resi dallo stesso prestatore non residente nell’arco di un mese, il soggetto passivo nazionale può emettere opzionalmente un’autofattura anticipata rispetto al momento di effettuazione dell’operazione, che per le prestazioni di servizi coincide con il pagamento del corrispettivo. L’autofattura deve indicare il totale delle prestazioni ricevute nel mese, con distinta evidenza delle singole operazioni.
Registrazione dell’autofattura ex art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972
Per le operazioni rese da non residenti a soggetti passivi stabiliti in Italia, il cessionario/committente emette autofattura in unico esemplare e la annota sia nel registro vendite sia nel registro acquisti. La registrazione può avvenire tramite registri sezionali oppure sugli stessi registri delle fatture, ma con distinte progressioni numeriche e nel rispetto dell’ordine sequenziale; la prima pagina di ciascun registro deve indicare le serie numeriche adottate.
Progettazione di immobile all’estero e territorialità IVA
La progettazione di un complesso immobiliare specificamente individuato e situato in un Paese extra UE non black list, resa da un ingegnere residente in Italia a favore di una società italiana, rientra nella deroga territoriale relativa agli immobili di cui all’articolo 7-quater, lettera a), del D.P.R. 633/1972. La prestazione è quindi fuori campo IVA in Italia e non comporta adempimenti IVA per la società committente italiana.
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