Circolare n. 31 del 6/07/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come si applica, in capo all’Agenzia delle entrate, la sanzione di esclusione per un anno dai benefici fiscali prevista dall’art. 83-bis, comma 14, del d.l. n. 112/2008 per specifiche violazioni sulla sicurezza stradale e sulla regolarità del mercato dell’autotrasporto. Vengono distinti il procedimento istruttorio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il successivo provvedimento dell’Agenzia, individuata quale autorità competente solo per i benefici fiscali. Sono inoltre disciplinate competenza territoriale, contenuto del provvedimento, pubblicazione sul sito dell’Agenzia, decorrenza dell’esclusione e successiva eventuale irrogazione delle sanzioni tributarie se il beneficio viene comunque fruito nel periodo di esclusione.
Applicazione della sanzione di esclusione per un anno dai benefici fiscali per violazioni in materia di autotrasporto di cose per conto terzi
Tutela della sicurezza stradale e sanzione di esclusione dai benefici fiscali nell’autotrasporto
La circolare illustra il regime sanzionatorio previsto dall’art. 83-bis del d.l. n. 112/2008 per alcune violazioni in materia di autotrasporto di cose per conto terzi, con particolare riguardo alla sanzione dell’esclusione per un anno dai benefici fiscali. Il documento definisce il rapporto tra il procedimento istruttorio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il provvedimento finale dell’Agenzia delle entrate, chiarendo competenze, decorrenza, pubblicità e conseguenze in caso di indebita fruizione dei benefici nel periodo di esclusione.
Quadro normativo e autorità competenti
Il comma 14 dell’art. 83-bis prevede, per le violazioni dei commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis, la sanzione dell’esclusione fino a sei mesi dalle procedure per l’affidamento pubblico di beni e servizi e l’esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali previsti dalla legge. Il comma 15 demanda l’applicazione delle sanzioni ad autorità competenti individuate con decreto ministeriale.
Il decreto interministeriale 16 settembre 2009 individua:
- l’Agenzia delle entrate, per la sanzione dell’esclusione dai benefici fiscali;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’esclusione dalla procedura di affidamento pubblico;
- il Ministero dello sviluppo economico, per l’esclusione dai benefici finanziari.
La circolare evidenzia che, in base a una lettura coordinata delle disposizioni, l’Agenzia delle entrate è competente solo per l’esclusione dai benefici fiscali.
Procedimento sanzionatorio e attività istruttoria
La procedura prende avvio dalle segnalazioni dei soggetti che hanno svolto i controlli o di chiunque abbia interesse. La Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge l’istruttoria, comunica al trasgressore la contestazione delle violazioni e, entro 60 giorni dal ricevimento delle segnalazioni, trasmette gli atti con dettagliata relazione all’autorità competente.
La circolare chiarisce che il provvedimento dell’Agenzia delle entrate è solo il momento conclusivo di un procedimento che si fonda sull’esito dell’istruttoria ministeriale. Le violazioni rilevanti ai fini dell’esclusione dai benefici fiscali sono quelle dei commi 7, 8 e 9 dell’art. 83-bis, mentre il Ministero conserva la facoltà di procedere d’ufficio se viene comunque a conoscenza delle violazioni.
Il trasgressore, prima dell’adozione del provvedimento, può fornire ulteriori elementi utili in fase istruttoria, con l’obiettivo di evitare l’atto o consentirne l’annullamento in autotutela.
Competenza territoriale dell’Agenzia delle entrate
Il provvedimento di esclusione dai benefici fiscali è adottato dal Direttore regionale competente, ovvero dal Direttore provinciale di Trento o Bolzano, in base al domicilio fiscale del soggetto responsabile della violazione al momento della constatazione. La competenza è radicata nel comune in cui il soggetto ha il domicilio fiscale quando il Ministero comunica la commissione delle violazioni.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, rilevano la sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa. Se la struttura ricevente non è quella competente, deve inoltrare gli atti a quella corretta, anche nei casi in cui il domicilio fiscale sia stato fissato ai sensi dell’art. 59 del d.P.R. n. 600/1973.
La scelta di attribuire la competenza alle strutture di vertice regionali o provinciali risponde a esigenze organizzative e procedurali e agevola anche l’eventuale contenzioso, che è devoluto al TAR.
Provvedimento di esclusione: contenuto, notifica e impugnazione
Il Direttore regionale o provinciale, ricevuti gli atti istruttori del Ministero, emette il provvedimento di esclusione per un anno dai benefici fiscali. Il provvedimento deve richiamare gli atti da cui emergono le violazioni, essere corredato della relata di notifica ed indicare:
- il responsabile del procedimento;
- i riferimenti per richiedere informazioni;
- la possibilità di presentare istanza di annullamento in autotutela.
Contro il provvedimento è ammesso:
- ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla notifica;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per soli motivi di legittimità.
La circolare richiama inoltre l’obbligo di specificare che le informazioni necessarie per identificare il destinatario e per individuare il periodo di decorrenza della sanzione sono pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Pubblicazione degli elenchi e durata della pubblicità
L’art. 2, comma 4-undecies, del d.l. n. 225/2010 consente la pubblicazione, sul sito dell’autorità competente, di un elenco contenente le sole informazioni necessarie per identificare i destinatari della sanzione e il periodo di decorrenza. La pubblicazione serve a rendere conoscibile il provvedimento alle amministrazioni e agli enti chiamati a verificare il rispetto dell’esclusione.
L’elenco, collocato nella sezione “Documentazione” del sito dell’Agenzia delle entrate sotto la voce “Sicurezza stradale e regolarità del mercato: soggetti esclusi dai benefici fiscali”, riporta:
- partita IVA e codice fiscale;
- nome, cognome, città e data di nascita, oppure denominazione e sede legale;
- estremi del provvedimento;
- data di emanazione e di notifica;
- struttura dell’Agenzia che ha emesso l’atto.
La pubblicazione dura almeno fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica del provvedimento e, comunque, fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla definizione dell’eventuale contenzioso o all’adozione del provvedimento di autotutela. Se intervengono ricorsi o autotutela, l’elenco deve essere aggiornato con gli esiti e con gli estremi dei successivi provvedimenti.
Benefici interessati e decorrenza dell’esclusione
La circolare precisa che l’esclusione riguarda soltanto i benefici fiscali riconducibili all’attività disciplinata dall’art. 83-bis, cioè quelli connessi all’autotrasporto di cose per conto terzi. Restano quindi fuori, ad esempio, agevolazioni di carattere personale come quelle per la prima casa.
Non risultano inoltre esclusi i regimi semplificati o altri regimi diversi dall’ordinario, poiché non costituiscono agevolazioni fiscali ma si applicano in base alle caratteristiche del soggetto o dell’attività.
La decorrenza della misura è stabilita dal 1° gennaio successivo alla data di notifica del provvedimento e l’esclusione opera per un anno.
Effetti della sanzione e irrogazione delle sanzioni tributarie
L’esclusione dai benefici fiscali non coincide con una sanzione tributaria, ma determina la preclusione temporanea alla maturazione del diritto a fruire dei benefici. Se il contribuente utilizza comunque un’agevolazione fiscale durante il periodo di esclusione, l’ufficio competente attiva il procedimento previsto dal d.lgs. n. 472/1997 per il recupero del beneficio e per l’irrogazione della relativa sanzione tributaria.
Le Direzioni Provinciali, ovvero le Direzioni Regionali per i contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro, devono verificare il rispetto dell’esclusione consultando l’elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia. La verifica non riguarda solo la struttura territorialmente competente nel periodo di esclusione: il provvedimento incide sulla maturazione del diritto al beneficio, sicché il contribuente non può far valere, anche in anni successivi, benefici il cui presupposto maturi nell’anno di esclusione.
Chiusura operativa
La circolare segnala infine che verranno successivamente fornite ulteriori indicazioni operative sulla gestione dei controlli conseguenti al mancato rispetto del provvedimento di esclusione, anche in relazione all’iter di conversione del d.l. n. 70/2011, che potrebbe incidere sul procedimento sanzionatorio.
Punti principali
Presupposto normativo e autorità competenti
L’art. 83-bis del d.l. n. 112/2008 prevede, per la violazione di specifici obblighi in materia di autotrasporto di cose per conto terzi, l’esclusione fino a sei mesi dagli affidamenti pubblici e l’esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali. Il decreto ministeriale 16 settembre 2009 individua le autorità competenti: Agenzia delle entrate per i benefici fiscali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli affidamenti pubblici, Ministero dello sviluppo economico per i benefici finanziari. La circolare precisa che, per effetto del coordinamento tra le norme, all’Agenzia resta la sola competenza sui benefici fiscali.
Procedimento sanzionatorio e ruolo istruttorio del MIT
La procedura nasce dalle segnalazioni dei soggetti che hanno effettuato il controllo o di chiunque vi abbia interesse. La Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità svolge l’istruttoria, comunica al trasgressore la constatazione delle violazioni e trasmette entro 60 giorni gli atti, con dettagliata relazione, all’autorità competente. Questa attività istruttoria è il presupposto del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, che deve motivare il proprio atto richiamando gli esiti dell’esame ministeriale. La circolare evidenzia anche che il trasgressore può fornire ulteriori elementi prima dell’adozione del provvedimento, per evitare o far annullare l’atto in autotutela.
Competenza territoriale dell’Agenzia delle entrate
Il provvedimento di esclusione dai benefici fiscali è adottato dal Direttore regionale competente, ovvero dal Direttore provinciale di Trento o Bolzano, in base al domicilio fiscale del soggetto responsabile al momento della constatazione della violazione. Per le persone fisiche rileva il comune di domicilio fiscale; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa. Le strutture territoriali riceventi devono inoltrare gli atti alla struttura competente se il domicilio fiscale non è stato correttamente individuato.
Contenuto del provvedimento, impugnazione e decorrenza
Il provvedimento deve contenere l’indicazione del soggetto destinatario, il richiamo agli atti istruttori trasmessi dal Ministero, il responsabile del procedimento, i riferimenti per eventuali informazioni e la possibilità di presentare istanza di autotutela. È ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni per soli motivi di legittimità. La decorrenza dell’esclusione è fissata dal 1° gennaio successivo alla notifica del provvedimento e dura un anno.
Pubblicazione degli elenchi sul sito dell’Agenzia
In attuazione dell’art. 2, comma 4-undecies, del d.l. n. 225/2010, l’Agenzia pubblica sul proprio sito un elenco con le sole informazioni necessarie a identificare i destinatari della sanzione e il periodo di decorrenza. L’elenco include dati identificativi, estremi e data del provvedimento, data di notifica e struttura che lo ha emesso. La pubblicazione serve a consentire agli enti e alle amministrazioni competenti di verificare il rispetto dell’esclusione e di attivare, se necessario, i propri procedimenti.
Effetti dell’esclusione e sanzioni tributarie successive
La circolare chiarisce che l’esclusione riguarda solo i benefici fiscali riconducibili all’attività disciplinata dall’art. 83-bis e non altri benefici personali, come ad esempio quelli sulla prima casa; non si estende nemmeno ai regimi semplificati o diversi dall’ordinario, perché non costituiscono agevolazioni fiscali. Se, durante il periodo di esclusione, il contribuente fruisce comunque di un beneficio fiscale, l’ufficio competente attiva il procedimento tributario ai sensi del d.lgs. n. 472/1997 per il recupero e l’irrogazione della sanzione prevista per l’indebita fruizione.
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