Circolare n. 33 del 15/07/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la riforma della fiscalità degli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, introdotta dal decreto-legge n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011. Dal 1° luglio 2011 viene abolita la tassazione del fondo basata sulla maturazione e la tassazione si sposta, in via generale, in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi o del realizzo delle quote. La circolare chiarisce ambito soggettivo, ritenute applicabili e non applicabili, disciplina dei redditi di capitale e diversi, regime transitorio per fondi e investitori, nonché le norme abrogate.
Nuovo regime di tassazione degli OICR di diritto italiano e dei fondi lussemburghesi storici
Nuovo regime di tassazione degli OICR di diritto italiano e dei fondi lussemburghesi storici
La circolare esamina la riforma introdotta dall'articolo 2, commi da 62 a 79, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che ha profondamente modificato la fiscalità degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Il nuovo assetto, applicabile dal 1° luglio 2011, elimina la tassazione per maturazione in capo al fondo e sposta la tassazione, in linea generale, in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi o del realizzo delle quote.
Ambito soggettivo
La riforma riguarda gli OICR con sede in Italia, con esclusione dei fondi immobiliari, e i fondi lussemburghesi storici autorizzati al collocamento in Italia. Vi rientrano i fondi comuni mobiliari aperti, le SICAV, i fondi comuni mobiliari chiusi e, più in generale, gli organismi di investimento collettivo disciplinati dall'articolo 36 del TUF che investono in strumenti finanziari, depositi bancari, crediti, titoli rappresentativi di crediti e altri beni con mercato e valore determinabile con periodicità almeno semestrale. Sono ricompresi anche i fondi che effettuano cartolarizzazioni e quelli che investono in beni d'arte, metalli preziosi o altre materie prime negoziate.
La circolare precisa che restano esclusi i fondi immobiliari, soggetti alla disciplina propria del d.l. n. 351/2001 e dell'articolo 32 del d.l. n. 78/2010, nonché le forme di previdenza complementare, che continuano a essere tassate secondo il d.lgs. n. 252/2005 con imposta sostitutiva dell'11% sul risultato di gestione maturato. È inoltre ribadito che la disciplina fiscale degli OICR si applica solo a organismi che presentino i requisiti civilistici del fondo comune di investimento, così come ridefiniti dal d.l. n. 78/2010 per contrastare l'uso improprio del veicolo fondo.
Regime fiscale dei fondi prima e dopo il 1° luglio 2011
Fino al 30 giugno 2011 i fondi e le SICAV erano assoggettati a imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato maturato della gestione, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva, e con possibilità di riportare in compensazione le perdite di esercizio. Per i fondi che detenevano partecipazioni qualificate era prevista una disciplina speciale, poi abrogata, volta a evitare l'uso del fondo per investire indirettamente in partecipazioni rilevanti al solo fine di beneficiare della tassazione agevolata.
Dal 1° luglio 2011 gli OICR italiani e i fondi lussemburghesi storici non sono più soggetti alle imposte sui redditi. Il prelievo si concentra su specifici redditi di capitale, mentre il fondo assume la posizione di soggetto "lordista": percepisce i redditi al lordo del prelievo, salvo che la legge preveda espressamente una ritenuta o un'imposta sostitutiva anche nei suoi confronti. La circolare distingue dunque con precisione i redditi di capitale sui quali la ritenuta è esclusa da quelli sui quali resta applicabile.
Ritenute non applicabili e ritenute applicabili ai fondi
Tra i prelievi che non si applicano agli OICR la circolare indica, tra gli altri, la ritenuta del 27% sugli interessi dei conti correnti bancari entro il limite della giacenza media annua non superiore al 5% dell'attivo medio gestito, la ritenuta sui pronti contro termine e sulle operazioni di riporto, la ritenuta sui redditi di capitale diversi soggetti al 12,50%, la ritenuta sui proventi da OICR italiani, lussemburghesi storici ed esteri, l'imposta sostitutiva sui titoli di Stato e sulle obbligazioni ex d.lgs. n. 239/1996, la ritenuta sugli utili societari e quella sui proventi dei fondi immobiliari e delle SIIQ/SIINQ.
Restano invece applicabili agli OICR le ritenute e le imposte sostitutive relative a interessi e proventi di obbligazioni e titoli similari, depositi presso banche italiane ed estere, accettazioni bancarie, cambiali finanziarie oltre i limiti di rendimento consentiti, titoli atipici e proventi di operazioni di riporto/pronti contro termine aventi ad oggetto strumenti soggetti al 27%. Per i redditi diversi, le plusvalenze e le minusvalenze sono percepite al lordo di ogni onere impositivo, in quanto gli OICR non sono soggetti a imposta sui redditi.
Redditi di capitale dei partecipanti: disciplina previgente
Fino al 30 giugno 2011 i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai fondi erano, per i soggetti non imprenditori, esclusi da imposizione in quanto già tassati in capo al fondo. La determinazione del reddito di capitale seguiva l'articolo 45, comma 4-bis, TUIR: i proventi distribuiti o percepiti in sede di riscatto, liquidazione o cessione costituivano redditi di capitale nella misura corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle quote o azioni rilevato alla data dell'operazione e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto, secondo gli ultimi prospetti del fondo.
La parte eccedente tale incremento costituiva plusvalenza, assoggettata all'imposta sostitutiva del 12,50% nei modi ordinari. Le eventuali minusvalenze dovevano essere ripartite tra componente riferibile alla partecipazione e componente derivante dalla negoziazione, con la precisazione che le minusvalenze di partecipazione non erano deducibili dalle plusvalenze o dagli altri redditi diversi del partecipante, perché già scomputate nel calcolo del risultato maturato del fondo.
Per gli imprenditori commerciali, i proventi concorrevano al reddito d'impresa al momento della percezione e dava diritto a un credito d'imposta del 15% nei limiti del reddito di capitale maturato, salvo il caso delle imprese di assicurazione per le polizze di ramo III, in cui il credito spettava al momento dell'iscrizione in bilancio. Per le forme di previdenza complementare il credito d'imposta del 15% concorreva al risultato di gestione ed era detratto dall'imposta sostitutiva dell'11%. Per i non residenti ex articolo 6 d.lgs. n. 239/1996 era previsto il rimborso del 15% dei proventi previa richiesta entro il 31 dicembre dell'anno di percezione.
Nuovo regime dei redditi di capitale dal 1° luglio 2011
Dal 1° luglio 2011 i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICR italiani e lussemburghesi storici sono tassati con ritenuta alla fonte del 12,50% ai sensi del nuovo articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600/1973. La base imponibile comprende sia i proventi distribuiti in costanza di partecipazione sia i proventi compresi nella differenza tra valore di riscatto, liquidazione o cessione e costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il costo e il valore delle quote o azioni sono desunti dai prospetti periodici; se non esiste un calcolo giornaliero, si utilizza l'ultimo prospetto disponibile.
La circolare sottolinea che, rispetto al regime precedente, il valore di riferimento non è più quello iniziale dell'organismo, bensì l'ultimo prospetto antecedente la sottoscrizione o acquisto. Inoltre, il rinvio al costo medio ponderato semplifica la determinazione del reddito di capitale. Con l'abrogazione dell'articolo 45, comma 4-bis, TUIR viene meno la presunzione di attribuzione prioritaria dei proventi, e possono assumere rilievo le regole di distribuzione previste dal regolamento del fondo. È inoltre considerata cessione anche il trasferimento delle quote a rapporti intestati a soggetti diversi, salvo specifiche eccezioni, mentre non rilevano fiscalmente le operazioni di pronti contro termine sulle quote o azioni del fondo.
Modalità di applicazione della ritenuta
La ritenuta del 12,50% è applicata a titolo d'acconto nei confronti degli imprenditori individuali per le partecipazioni relative all'impresa, delle società di persone residenti, dei soggetti IRES residenti e delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Per tutti gli altri soggetti, inclusi esenti ed esclusi da IRES, la ritenuta è a titolo d'imposta. Nessun credito d'imposta spetta ai partecipanti, poiché il fondo non è più soggetto all'imposta sostitutiva sul risultato di gestione.
Sostituto d'imposta è, in via generale, la SGR o la SICAV; per i fondi lussemburghesi storici il ruolo spetta ai soggetti residenti incaricati del collocamento. Se le quote sono immesse in un sistema di deposito accentrato, gli obblighi di sostituzione si trasferiscono agli intermediari residenti depositari e, per quanto riguarda gli intermediari non residenti, ai soggetti aderenti al sistema o ai sistemi esteri collegati. In tale ipotesi gli intermediari devono anche effettuare le prescritte comunicazioni nominative nella dichiarazione del sostituto d'imposta. I soggetti non residenti che applicano la ritenuta devono nominare un rappresentante fiscale in Italia e questi risponde degli stessi obblighi e responsabilità del soggetto residente.
Soggetti esenti dalla ritenuta sui proventi
La ritenuta non si applica ai soggetti non residenti individuati dall'articolo 6 del d.lgs. n. 239/1996: soggetti residenti in Paesi white list, investitori istituzionali esteri costituiti in tali Paesi e organismi internazionali o banche centrali. La circolare richiama la white list vigente in via transitoria e definisce gli investitori istituzionali esteri come enti che, indipendentemente dalla forma giuridica e dal trattamento fiscale nel Paese d'origine, hanno per oggetto l'effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi. Per i titoli al portatore la ritenuta si applica sull'intero ammontare del reddito, indipendentemente dal soggetto detentore o dal periodo di possesso.
Redditi diversi di natura finanziaria e risparmio amministrato
Dal 1° luglio 2011 anche i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso delle quote di OICR sono ricondotti alla disciplina ordinaria dell'articolo 67 TUIR. Se il risultato di gestione del fondo è negativo, la perdita si riversa direttamente sul partecipante come minusvalenza compensabile secondo le regole dell'articolo 68 TUIR. Il regime del risparmio amministrato diventa il regime naturale per tali operazioni anche senza opzione espressa, con possibilità per il contribuente di rinunciare al regime con effetto dalla prima operazione successiva.
La circolare introduce inoltre la possibilità di ottenere la certificazione delle minusvalenze anche in caso di rimborso, pure parziale, delle quote o azioni, così da consentirne l'utilizzo in presenza di rapporti non formalizzati di custodia o amministrazione aventi a oggetto solo tali strumenti. Se invece le quote sono già inserite in un rapporto formale di risparmio amministrato, la certificazione non va rilasciata perché la minusvalenza va utilizzata all'interno dello stesso rapporto. Le disposizioni trovano applicazione anche ai fondi immobiliari, in ragione del tenore generale della norma.
Regime transitorio per i fondi
Per il risultato di gestione maturato al 30 giugno 2011 le SGR, le SICAV e i collocatori dei fondi lussemburghesi storici devono prelevare e versare l'imposta sostitutiva del 12,50% in massimo 11 rate, a partire dal 16 febbraio 2012. La base imponibile va determinata secondo le regole ordinarie di compensazione tra tutti i fondi gestiti dalla stessa SGR, senza distinzione tra fondi aperti e chiusi. La circolare richiama anche le modalità di calcolo in caso di fusioni, applicando il criterio già espresso nella risoluzione n. 25/E del 2004.
I risultati negativi residui dopo la compensazione al 30 giugno 2011 possono essere usati in compensazione dei redditi derivanti dalla partecipazione agli OICR italiani soggetti alla nuova ritenuta del 12,50%. A tal fine la SGR, la SICAV o il collocatore accreditano al fondo o al comparto un importo pari al 12,50% del risultato negativo. La compensazione avviene senza applicazione dei limiti e degli adempimenti del d.lgs. n. 241/1997. In caso di cessazione del fondo, gli eventuali risultati negativi residui si trasformano in minusvalenze in capo ai partecipanti e sono attestati con apposita certificazione.
Regime transitorio per i partecipanti non imprenditori, imprenditori, non residenti e previdenza complementare
Per i partecipanti non imprenditori che detengono quote al 30 giugno 2011, in caso di rimborso o cessione, il valore rilevante ai fini del reddito di capitale è quello risultante dai prospetti alla medesima data. Per determinare le plusvalenze o minusvalenze, il costo fiscalmente riconosciuto va rettificato tenendo conto della differenza tra il valore al 30 giugno 2011 e il valore di acquisto. La circolare fornisce esempi numerici per illustrare il meccanismo di calcolo.
Per i soggetti esercenti attività d'impresa il credito d'imposta del 15% continua a spettare sui proventi percepiti dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza del differenziale positivo maturato al 30 giugno 2011. Lo stesso criterio vale per le imprese di assicurazione, limitatamente alle polizze di ramo III, con riferimento ai valori iscritti in bilancio. Anche per le forme di previdenza complementare il credito d'imposta del 15% è riconosciuto sui proventi percepiti o iscritti nel rendiconto, nei limiti della differenza positiva maturata al 30 giugno 2011.
Per i soggetti non residenti ex articolo 6 d.lgs. n. 239/1996 è riconosciuta una somma pari al 15% dei proventi percepiti dal 1° luglio 2011, sempre nei limiti della differenza positiva tra valore al 30 giugno 2011 e valore di acquisto. Le SGR, le SICAV e i collocatori procedono al pagamento per il tramite della banca depositaria, compensando l'importo dovuto con l'imposta sostitutiva da versare sul risultato maturato al 30 giugno 2011 o con la ritenuta dovuta nel nuovo regime. La circolare richiede inoltre la separata contabilizzazione delle quote ante e post 30 giugno 2011, con possibilità di applicare il criterio FIFO per gestire il magazzino transitorio.
Regime transitorio per il risparmio amministrato
Per i rapporti di custodia, amministrazione o deposito esistenti al 30 giugno 2011 aventi a oggetto quote o azioni di OICR, il regime del risparmio amministrato si applica automaticamente dal 1° luglio 2011 anche senza opzione. Il contribuente può rinunciare al regime con comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 2011, con effetti dal 1° luglio 2011. In mancanza di rinuncia, il contribuente deve fornire all'intermediario gli elementi e la documentazione necessari al calcolo delle plus/minusvalenze e, se occorre, la provvista per il pagamento dell'imposta.
Abrogazioni normative
Dal 1° luglio 2011 sono abrogate le principali disposizioni previgenti: la disciplina fiscale dei fondi mobiliari aperti e chiusi, dei fondi lussemburghesi storici, delle SICAV, degli OICVM italiani dedicati a non residenti, dei fondi che investono in partecipazioni qualificate, della determinazione dei redditi di capitale da OICVM, del credito d'imposta per la previdenza complementare e una specifica previsione sul risparmio gestito. La riforma sostituisce così il precedente sistema basato sulla tassazione del fondo con un modello centrato sulla tassazione del partecipante.
Punti principali
Ambito soggettivo della riforma
La nuova disciplina riguarda gli OICR con sede in Italia, esclusi i fondi immobiliari, e i fondi lussemburghesi storici autorizzati al collocamento in Italia. Rientrano i fondi mobiliari aperti, le SICAV, i fondi mobiliari chiusi e, più in generale, gli OICR disciplinati dall'articolo 36 del TUF che investono in strumenti finanziari, depositi, crediti e altri beni con mercato e valore determinabile. Sono esclusi i fondi immobiliari e le forme di previdenza complementare, che restano soggette alle proprie regole fiscali. La circolare precisa inoltre che la disciplina si applica solo agli organismi che effettivamente presentino i requisiti civilistici del fondo comune di investimento.
Regime fiscale dei fondi dal 1° luglio 2011
Dal 1° luglio 2011 gli OICR italiani e i fondi lussemburghesi storici non sono più soggetti alle imposte sui redditi. Viene meno la tassazione del risultato di gestione maturato in capo al fondo e il fondo assume, ai fini delle ritenute sui redditi di capitale, la posizione di soggetto 'lordista', cioè percettore al lordo del prelievo salvo i casi espressamente previsti. La circolare distingue puntualmente i redditi di capitale sui quali non si applica alcuna ritenuta o imposta sostitutiva da quelli sui quali invece il prelievo alla fonte continua a trovare applicazione.
Ritenute e imposte sostitutive non applicabili ai fondi
Per gli OICR non si applicano, tra le altre, la ritenuta sugli interessi dei conti correnti bancari entro il limite del 5% dell'attivo medio gestito, la ritenuta sui pronti contro termine e operazioni di riporto, la ritenuta sui redditi di capitale diversi soggetti al 12,50%, la ritenuta sui proventi da OICR italiani, lussemburghesi storici ed esteri, l'imposta sostitutiva sui titoli di Stato e obbligazioni ex d.lgs. n. 239/1996, la ritenuta sugli utili societari e quella sui proventi di fondi immobiliari e SIIQ/SIINQ. In tali casi il fondo percepisce il reddito al lordo del prelievo. Restano invece applicabili le ritenute previste da norme che non prevedono espressamente una deroga per gli OICR.
Ritenute comunque applicabili agli OICR
La circolare elenca i casi in cui l'OICR continua a subire il prelievo alla fonte: interessi e proventi di obbligazioni e titoli similari, obbligazioni estere con scadenza inferiore a 18 mesi, depositi presso banche italiane ed estere, accettazioni bancarie, cambiali finanziarie oltre i limiti di rendimento consentiti, titoli atipici e proventi di operazioni di riporto/pronti contro termine aventi ad oggetto strumenti soggetti al 27%. Per i redditi diversi di natura finanziaria, i fondi percepiscono plusvalenze e minusvalenze al lordo di ogni onere impositivo, essendo essi stessi non soggetti a imposta sul reddito.
Redditi di capitale dei partecipanti: disciplina fino al 30 giugno 2011
Fino al 30 giugno 2011 i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai fondi erano, in linea generale, esclusi da imposizione in capo al partecipante non imprenditore perché già tassati in capo al fondo con imposta sostitutiva del 12,50%. La circolare richiama la regola dell'articolo 45, comma 4-bis, TUIR, secondo cui i proventi sono redditi di capitale per la parte corrispondente all'incremento di valore delle quote o azioni risultante dai prospetti periodici. L'eventuale eccedenza rispetto a tale incremento costituiva plusvalenza tassabile con imposta sostitutiva del 12,50%. Le minusvalenze andavano distinte tra quota riconducibile alla partecipazione al fondo e quota derivante dalla negoziazione.
Partecipanti imprenditori, previdenza complementare e non residenti nel regime previgente
Per gli imprenditori commerciali i proventi concorrevano al reddito d'impresa al momento della percezione, con diritto a un credito d'imposta del 15% nei limiti del reddito di capitale maturato. Le forme pensionistiche complementari computavano i proventi nel risultato di gestione e beneficiavano di un credito d'imposta del 15% da scomputare dall'imposta sostitutiva dell'11%. I soggetti non residenti ex articolo 6 d.lgs. n. 239/1996 potevano ottenere il rimborso del 15% dei proventi, su richiesta entro il 31 dicembre dell'anno di percezione.
Nuova tassazione dei proventi in capo ai partecipanti dal 1° luglio 2011
Dal 1° luglio 2011 i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICR italiani e lussemburghesi storici sono tassati con ritenuta del 12,50% ex articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600/1973. La base imponibile comprende i proventi distribuiti e la differenza tra valore di riscatto, liquidazione o cessione e costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto, rilevato dai prospetti periodici. La riforma elimina il riferimento al valore iniziale dell'organismo e, con l'abrogazione dell'articolo 45, comma 4-bis, TUIR, fa venir meno la presunzione di attribuzione prioritaria dei proventi maturati, rimettendo al regolamento del fondo la disciplina dei flussi interni.
Modalità di applicazione della ritenuta sui proventi
La ritenuta è a titolo d'acconto per imprenditori individuali relativamente alle partecipazioni d'impresa, società di persone residenti, soggetti IRES residenti e stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. È a titolo d'imposta per tutti gli altri soggetti, compresi esenti ed esclusi da IRES. Non spetta alcun credito d'imposta perché il fondo non è più tassato a monte. Il sostituto d'imposta è, in via ordinaria, la SGR o la SICAV; per i fondi lussemburghesi storici intervengono i collocatori residenti. Se le quote sono immesse in un sistema di deposito accentrato, gli obblighi di sostituzione gravano sugli intermediari depositari aderenti al sistema.
Soggetti non residenti e altri casi di esenzione dalla ritenuta
La ritenuta non si applica ai soggetti non residenti indicati nell'articolo 6 del d.lgs. n. 239/1996, ossia residenti in Paesi white list, investitori istituzionali esteri in tali Paesi ed enti/organismi internazionali o banche centrali. La circolare richiama la white list vigente in via provvisoria e chiarisce che, per i titoli al portatore, la ritenuta si applica sull'intero reddito. Sono esclusi dalla ritenuta anche i proventi percepiti nell'ambito del risparmio gestito, poiché in tale caso valgono le regole del regime gestito. Per le forme pensionistiche complementari i fondi sono trattati come soggetti lordisti.
Redditi diversi e regime del risparmio amministrato
Dal 1° luglio 2011 le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione o dal rimborso delle quote di OICR sono disciplinate come redditi diversi ex articolo 67 TUIR. Il regime del risparmio amministrato diventa il regime naturale anche in assenza di opzione espressa, salvo rinuncia del contribuente con effetti dalla prima operazione successiva. È prevista anche la certificazione delle minusvalenze in caso di rimborso, anche parziale, delle quote o azioni, così da consentirne l'utilizzo al di fuori del rapporto di custodia quando esso sia riferito esclusivamente a tali strumenti.
Regime transitorio per i fondi
Per il risultato di gestione maturato al 30 giugno 2011 le SGR, le SICAV e i collocatori dei fondi lussemburghesi storici devono versare l'imposta sostitutiva del 12,50% in massimo 11 rate a partire dal 16 febbraio 2012. La compensazione tra risultati positivi e negativi continua a operare tra tutti i fondi gestiti dalla medesima SGR, senza distinzione tra fondi aperti e chiusi. I risultati negativi residui possono essere utilizzati in compensazione delle ritenute sui proventi dei fondi italiani e lussemburghesi storici, con accredito al fondo di un importo pari al 12,50% del risultato negativo. Alla cessazione del fondo, le minusvalenze residue si imputano ai partecipanti e sono certificabili dalla SGR o dal collocatore.
Regime transitorio per partecipanti non imprenditori, imprese, non residenti e previdenza complementare
Per i partecipanti non imprenditori, in caso di rimborso o cessione di quote possedute al 30 giugno 2011, il valore fiscale è quello rilevato dai prospetti a tale data, non depurato dell'imposta del fondo. Per le plus/minusvalenze da cessione si assume come costo fiscalmente riconosciuto il costo originario rettificato della differenza tra valore al 30 giugno 2011 e valore di acquisto. Per i partecipanti esercenti attività d'impresa e per le forme pensionistiche complementari resta riconosciuto un credito d'imposta del 15% sui proventi percepiti o iscritti, nei limiti della differenza positiva maturata fino al 30 giugno 2011. Per i non residenti aventi diritto ex articolo 6 d.lgs. n. 239/1996 è riconosciuta una somma pari al 15% dei proventi, nei limiti del medesimo differenziale maturato. È inoltre previsto il mantenimento di una separazione contabile tra quote ante e post 30 giugno 2011, con possibilità di utilizzo del criterio FIFO per gestire il magazzino delle quote.
Abrogazioni
Dal 1° luglio 2011 sono abrogate le principali norme previgenti sulla tassazione dei fondi mobiliari aperti e chiusi, dei fondi lussemburghesi storici, delle SICAV, degli OICVM dedicati ai non residenti, dei fondi che investono in partecipazioni qualificate, della determinazione dei redditi di capitale da OICVM, del credito d'imposta per la previdenza complementare e di una previsione sul risparmio gestito. La riforma sostituisce integralmente il precedente impianto basato sulla tassazione in capo al fondo con un sistema centrato sulla tassazione in capo al partecipante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 20 lug 2011Circolare n. 34 del 20/07/2011
- Circolare · 8 lug 2011Circolare n. 32 del 8/07/2011
- Circolare · 6 lug 2011Circolare n. 31 del 6/07/2011
- Circolare · 27 lug 2011Circolare n. 35 del 27/07/2011
- Circolare · 28 lug 2011Circolare n. 36 del 28/07/2011
- Circolare · 29 lug 2011Circolare n. 37 del 29/07/2011
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →