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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39972/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore dell'imputato deduceva, con un unico motivo, violazione degli artt. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.: nella determinazione dell'aumento di pena ex art. 81, comma 2, il giudice di appello avrebbe erroneamente richiamato, come reato satellite cui imputare l'aumento, la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. anziché quella effettivamente contestata (art. 416 cod. pen.), configurando un vizio di motivazione e una possibile nullità o annullamento della determinazione della pena

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il richiamo all'art. 416-bis nella motivazione fosse un mero refuso, avulso dal contesto, prontamente riconoscibile e non idoneo a arrecare pregiudizio ai diritti di difesa, dato che la sanzione determinata era comunque compresa nella forbice edittale del reato effettivamente contestato (art. 416). Perciò nessuna nullità o conseguenza sostanziale sulla determinazione della pena è derivata dall'errore materiale. Inoltre la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    parte generale: partecipazione ad associazione a delinquere (semplice)

    È la fattispecie effettivamente contestata all'imputato; la Corte ha ritenuto che la pena aumentata rientrasse nella forbice edittale di questo articolo, perciò l'errato richiamo all'art. 416-bis non ha avuto effetti sostanziali

  • art. 416-bis cod. pen.

    Citato nella sentenza di appello per errore materiale (refuso); la Corte di Cassazione ha considerato tale richiamo un refuso non incidente, quindi non applicabile ai fini della determinazione della pena

  • art. 493-ter cod. pen.

    Norma relativa all'utilizzo indebito di strumento di pagamento, titolo di reato indicato nella vicenda; citata nel provvedimento impugnato come fatto compendiale, senza rilievo sulla questione del refuso

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Disciplina l'aumento della pena per il reato satellite o concorso di reati; la Corte ha ritenuto che l'aumento applicato fosse compatibile con l'art. 416 effettivamente contestato

  • art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Criteri di impugnazione in cassazione relativi ai motivi di nullità e vizio di motivazione; il ricorso invocava tali lett. ma la Corte l'ha ritenuto infondato perché l'errore era meramente materiale e non pregiudizievole

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la formulazione del motivo in sede di rinvio; usata per riassumere il motivo proposto in cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e ad una somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente infondato; applicata per liquidare € 3.000,00 a carico del ricorrente

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 34493 del 13/03/2013; Sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013)

    Principio consolidato secondo cui i refusi nella motivazione non determinano nullità della sentenza se sono avulsi dal contesto, facilmente individuabili e non pregiudicano i diritti di difesa né la coerenza logica della motivazione

Massime di principio

  • Un refuso formale nella motivazione (es.: richiamo a norma diversa da quella contestata) non comporta automaticamente nullità della sentenza se l'errore è evidente, non altera il quadro probatorio né le scelte discretive del giudice e non arreca pregiudizio ai diritti di difesa
  • Per far valere con successo un vizio di motivazione occorre dimostrare che l'errore abbia inciso concretamente sulla qualificazione giuridica del fatto o sulla commisurazione della pena, non basta la mera incongruenza formale
  • Se la pena determinata rientra comunque nella forbice edittale della fattispecie corretta, l'errato richiamo normativo è probabilmente inoffensivo e il ricorso avverso tale errore rischia di essere dichiarato manifestamente infondato
  • La Corte può condannare il ricorrente alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è ritenuto manifestamente infondato; ciò costituisce disincentivo a impugnazioni temerarie
  • In casi simili è utile far emergere con precisione il concreto pregiudizio derivato dal refuso (per esempio una diversa misura della pena o diversa qualificazione giuridica con effetti penali o patrimoniali), altrimenti il motivo rischia di essere considerato inammissibile

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