Cassazione Penale, Sentenza n. 34366/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza avverso la convalida del sequestro probatorio di materiale pirotecnico riconducibile alla ricorrente. La difesa contestava: carenza di motivazione sul fumus commissi delicti e sull'esatta fattispecie contestata; omissione di indicare perché i beni costituivano corpo del reato o cose pertinenti; mancata distinzione tra la condotta del fratello (presunto autore di alcune condotte) e quella della ricorrente; illegittima estensione del sequestro a tutto il materiale custodito nel deposito autorizzato (licenza prefettizia n. 35546), con ingiustificata qualificazione di confisca obbligatoria e conseguente divieto di restituzione; e omissione di esame e risposta alle argomentazioni difensive contenute nella memoria depositata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha censurato la motivazione del Tribunale del riesame come superficiale e inadeguata: il giudice non ha adeguatamente argomentato il fumus commissi delicti né le ragioni per escludere rilevanza all'autorizzazione prefettizia della ricorrente, non ha distinto le responsabilità tra indagati e non ha risposto compiutamente alle deduzioni difensive. Ha inoltre ritenuto non sufficientemente giustificata la necessità di sottoporre a vincolo l'intero materiale custodito nel deposito. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale del riesame di Cosenza per un nuovo esame, con istruzioni a colmare le carenze motivazionali evidenziate; le restanti censure sono state assorbite.
Norme richiamate
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Consente l'invio della requisitoria in forma scritta; richiamata in relazione alla requisitoria del Procuratore generale.
codice di procedura penale, art. 253, comma 1
art. 253, comma 1, cod. proc. pen.
Imposta gli obblighi motivazionali del decreto di sequestro probatorio: la necessità di indicare i fatti e la finalità probatoria per cui si procede al sequestro.
codice di procedura penale, art. 355, comma 2
art. 355, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di motivazione del provvedimento di convalida del sequestro; richiamata per valutare adeguatezza della motivazione sul fumus e sulle finalità probatorie.
codice di procedura penale, art. 324, comma 7
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Stabilisce il divieto di restituzione delle cose quando è configurabile la confisca obbligatoria; invocato per giustificare la non restituzione del materiale pirotecnico sequestrato.
codice penale, art. 240, comma secondo
art. 240, comma secondo, cod. pen.
Riferito ai profili di confisca obbligatoria integrata da talune condotte; richiamato nella doglianza relativa alla qualificazione dei beni come soggetti a confisca obbligatoria.
T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), art. 47
Norma relativa alla detenzione di materie esplodenti e autorizzazioni; è stata al centro della discussione sulla legittimità della detenzione dei materiali nel deposito autorizzato.
T.U.L.P.S., art. 8
Riguarda la conduzione di esercizi tramite rappresentanti autorizzati; la difesa ha invocato giurisprudenza secondo cui la preposizione deve essere stabile e non occasionale per integrare la fattispecie.
T.U.L.P.S., art. 55
Predispone l'obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere per materiali pirotecnici; contestato il rilievo dell'omessa tenuta alla luce di eccezioni normative.
Regolamento T.U.L.P.S., art. 97 e art. 98
artt. 97 e 98 Reg. T.U.L.P.S.
Norme regolamentari legate alle prescrizioni per depositi e autorizzazioni per materiale pirotecnico; richiamate nel quadro delle presunte violazioni.
Regolamento T.U.L.P.S., art. 108
Indica obblighi amministrativi/di registrazione connessi alla gestione di materiale esplodente; rilevante nella contestazione sull'aggiornamento del registro.
d.lgs. n. 123 del 2015, art. 5, comma 4
art. 5, comma 4, d.lgs. n. 123/2015
Prevede eccezioni all'obbligo di registrazione per alcune categorie di articoli pirotecnici; la difesa l'ha richiamata per sostenere che alcuni fuochi non sono soggetti all'obbligo di annotazione.
legge n. 110 del 1975, art. 25
Norma relativa agli esplosivi; citata tra le disposizioni penali da cui derivano le ipotesi di reato connesse al materiale sequestrato.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio e la relativa convalida devono contenere, anche se in forma concisa, una motivazione specifica che indichi la finalità probatoria e le ragioni per cui i beni sono considerati corpo del reato o cose pertinenti; il mero richiamo agli articoli di legge è insufficiente.
- In presenza di più indagati il giudice del riesame deve distinguere e motivare le rispettive sfere di responsabilità e collegare tali distinzioni al fumus commissi delicti e alla portata del sequestro.
- La titolarità di un'autorizzazione prefettizia o altre situazioni amministrative rilevanti non possono essere dichiarate "irrilevanti" senza specifica e motivata valutazione: l'esistenza di autorizzazioni incide sulla valutazione della legittima detenzione e sul carattere del materiale come 'corpo di reato'.
- Il giudice deve esaminare e rispondere alle deduzioni difensive rilevanti (memorie depositate), poiché l'omessa considerazione può rendere la motivazione insufficiente e portare all'annullamento del provvedimento.
- La finalità probatoria invocata (es. accertamenti tecnici per verificare la pericolosità/micidialità) deve essere adeguatamente giustificata quando si estende il sequestro a tutto il materiale custodito: è necessario motivare perché l'intero stock è pertinente al reato e non solo parti di esso.
- Se i beni possono essere soggetti a confisca obbligatoria, opera il divieto di restituzione ex art. 324(7) c.p.p.; tuttavia la qualificazione come beni soggetti a confisca deve essere adeguatamente motivata.
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