Sentenza n. 2736/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 52/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2016/2017-2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 52/2025, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, e condannato il Ministero ad attribuirle complessivamente € 2.000,00 oltre interessi dalla maturazione del credito al saldo. Nonostante la notificazione della sentenza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e una successiva diffida, il Ministero non aveva attivato la Carta né accreditato le somme. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata ed era decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; inoltre, una sentenza civile passata in giudicato costituisce titolo attuabile in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento. È stato ordinato al Ministero di attribuire la Carta per gli anni scolastici 2016/2017-2019/2020, per € 2.000,00 oltre agli interessi stabiliti dal giudicato, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un dirigente da lui delegato; il commissario dovrà intervenire su istanza della ricorrente e completare l’esecuzione entro ulteriori 60 giorni. L’eventuale compenso commissariale è posto a carico del Ministero e sarà liquidato separatamente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 550,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli esecutivi che possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario rientrano tra i titoli esecutivi suscettibili di attuazione mediante il giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: i) all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda; ii) all’avvenuta notificazione della sentenza e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Nel caso deciso, l’ammissibilità dell’ottemperanza è stata riconosciuta dopo il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza, nonché dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
d.P.R. 115/2002
Il compenso per l’attività commissariale, ove dovuto, sarà posto a carico dell’Amministrazione intimata e sarà determinato e liquidato con separato decreto collegiale, ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
L’eventuale compenso del commissario ad acta è a carico dell’amministrazione inadempiente e viene determinato e liquidato con separato decreto collegiale.
Massime di principio
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato può essere attuata mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; nel caso deciso, l’azione è stata ritenuta ammissibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non dimostri di avere adempiuto al comando contenuto nel titolo giudiziale, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza, con intervento su istanza della parte interessata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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