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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19320/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che confermava la condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.). Ha dedotto due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità a titolo di concorso nella truffa (contestazione della valutazione probatoria relativa all'incasso dell'assegno e al profitto illecito); 2) violazione dell'art. 164 c.p. per omissione nella concessione della sospensione condizionale della pena, per via di una errata valutazione dei precedenti ostativi (la corte di appello aveva ritenuto che i precedenti cumulati superassero il limite di due anni di reclusione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per manifesta infondatezza e per aspecificità (il ricorso non ha efficacemente confutato le argomentazioni del giudice d'appello). Ha invece accolto il secondo motivo: la corte d'appello aveva errato nel ritenere sussistenti precedenti che ostassero alla sospensione condizionale; dagli atti risultano solo due condanne, una per oltraggio (reato depenalizzato) e una per invasione di terreni con pena di mesi due di reclusione, quindi non superano il limite previsto. Poiché la mancata concessione del beneficio era basata su presupposto errato e il procedimento è proseguito fino alla decisione di cassazione, è maturata la prescrizione del reato (estinzione per prescrizione alla data del 12/03/2022). Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e ha confermato le statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Norma che punisce la truffa; qui è il capo di imputazione originario rispetto al quale è stata pronunciata la condanna.

  • art. 164 c.p.

    Dispone i presupposti per la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione fosse stata erroneamente negata per un errato computo dei precedenti.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione per aspecificità dei motivi; la Corte ha applicato questo principio dichiarando inammissibile il primo motivo perché non ha confutato le argomentazioni del giudice d'appello.

  • art. 578 c.p.p.

    Stabilisce che, in caso di annullamento per estinzione del reato, devono essere confermate le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata; la Corte ha disposto la conferma delle statuizioni civili.

  • Giurisprudenza - Sez. U, Sent. n. 1 del 19/01/2000 (Rv. 216239 - 01)

    Principio che la cosa giudicata si forma sul capo di imputazione solo quando tutte le questioni necessarie per la condanna o il proscioglimento su quel capo sono divenute definitive; fino ad allora alcune questioni (es. cause di estinzione) possono essere rilevate.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019 (Rv. 276995 - 01)

    Conferma che l'annullamento di punti della decisione di merito può comportare la prosecuzione del rapporto processuale e il decorso della prescrizione rispetto al capo di imputazione interessato.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso devono essere specifici e dimostrare il contrasto con le argomentazioni del giudice di merito: la mera reiterazione o genericità espone all'inammissibilità per aspecificità (art. 591 c.p.p.).
  • La sospensione condizionale della pena (art. 164 c.p.) non può essere negata sulla base di un errore di fatto nel computo dei precedenti; occorre verificare il casellario giudiziale e impugnare tempestivamente la valutazione dei precedenti.
  • La formazione della cosa giudicata sul capo di imputazione avviene soltanto quando tutte le questioni rilevanti per quel capo sono divenute definitive: pertanto cause di estinzione (es. prescrizione) devono poter essere rilevate fino all'esaurimento del giudizio su quel capo.
  • Se la prosecuzione del rapporto processuale in Cassazione consente il decorso del termine di prescrizione, il reato può estinguersi durante l'iter cassazionale; in caso di estinzione per prescrizione la sentenza di annullamento può essere pronunciata senza rinvio.
  • Le statuizioni civili possono rimanere confermate anche quando la condanna penale è annullata per prescrizione (art. 578 c.p.p.), per cui chi agisca civilisticamente dovrebbe valutare separatamente i rimedi per la tutela patrimoniale.

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