Cassazione Penale, Ordinanza n. 05731/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di merito l'imputato è stato condannato e, con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, ha dedotto un unico motivo relativo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che tale beneficio non era stato richiesto nel corso del giudizio di merito e, in particolare, non risultava una domanda specifica formulata in appello o almeno nelle conclusioni del grado di appello, con indicazione di dati di fatto idonei a sostenerla. Il ricorrente lamentava quindi la mancata concessione del beneficio, ma la Corte ha ritenuto che la censura non fosse proponibile in cassazione nei termini prospettati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla sospensione condizionale della pena non poteva essere scrutinata perché il beneficio non risultava essere stato richiesto nel giudizio di merito. Ha richiamato il principio secondo cui il mancato esercizio da parte del giudice di appello del potere-dovere di applicare d'ufficio circostanze attenuanti o la sospensione condizionale della pena non può essere fatto valere in cassazione se l'imputato non abbia formulato una richiesta specifica in appello o nelle conclusioni del giudizio di appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 163 c.p.
richiamato implicitamente dal tema della sospensione condizionale della pena, quale beneficio la cui concessione presuppone una specifica richiesta o comunque una deduzione processuale nel giudizio di merito
art. 606 c.p.p.
la censura in cassazione è stata ritenuta non proponibile nei termini dedotti, poiché attiene a una questione non devoluta al giudice di merito con richiesta specifica
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La mancata concessione della sospensione condizionale della pena non è censurabile in cassazione quando il beneficio non sia stato previamente richiesto in modo specifico nel giudizio di merito, almeno in appello o nelle conclusioni.
- Il giudice di appello non è tenuto a motivare sul mancato riconoscimento d'ufficio della sospensione condizionale della pena o di attenuanti, se la parte non abbia formulato una domanda puntuale corredata da elementi di fatto idonei a sostenerla.
- Per denunciare in cassazione il mancato riconoscimento di un beneficio penale, il ricorrente deve aver devoluto la questione al giudice di merito in modo specifico; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
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