Sentenza del 14/12/2015 n. 6652 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Documentazione non esibita in 1° Grado - Produzione in Appello - Legittimità.Processo tributario - Cartella di pagamento - Avviso di ricevimento - Inesistenza della firma del portiere del destinatario - Notificazione inesistente - Cartella di pagamento - Nullità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, l'ammissibilità in appello della produzione dell'avviso di ricevimento relativo alla notificazione della cartella di pagamento, anche se Equitalia non si era costituita in primo grado, e, dall'altro, la validità della notificazione stessa. L'avviso di ricevimento prodotto in appello non recava la firma del portiere del destinatario, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante. Tale mancanza impediva di ritenere provata una notificazione valida.
La decisione
La produzione documentale in appello è stata ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 546/1992, anche per l'appellante rimasto contumace in primo grado. Tuttavia, l'avviso di ricevimento non dimostrava validamente la consegna della cartella, poiché mancava la firma del portiere del destinatario. La notificazione è stata qualificata come inesistente e, di conseguenza, la cartella di pagamento è stata dichiarata nulla, con ricadute sull'avviso di pagamento impugnato.
Norme richiamate
La norma consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario. La produzione è stata ritenuta ammissibile anche quando proviene dalla parte che non si era costituita in primo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la documentazione non prodotta in primo grado può, in linea generale, essere depositata in appello ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 546/1992, anche dalla parte rimasta contumace in primo grado.
- La validità della notificazione di una cartella di pagamento deve risultare da elementi documentali idonei, tra cui un avviso di ricevimento completo e coerente con le modalità di consegna dichiarate.
- Se si sostiene che la cartella sia stata consegnata al portiere, l'avviso di ricevimento deve riportare una sottoscrizione o un'indicazione idonea a comprovare tale modalità di consegna; in mancanza, la notificazione può essere considerata inesistente o comunque invalida.
- L'invalidità della notificazione della cartella presupposta può determinare la nullità dell'atto successivo fondato su di essa, quando la cartella non risulti altrimenti validamente conosciuta o notificata al contribuente.
- La produzione documentale in appello può essere ammessa, ma ciò non significa che il documento sia automaticamente sufficiente a dimostrare la regolarità della notificazione: ammissibilità della prova e sua efficacia probatoria sono questioni distinte.
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