Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/04/2017 n. 9659 - Comm. Trib. Prov. Roma

Registro, ipotecarie e catastali - Fatti costituenti reato - Sentenze di condanna al risarcimento del danno - Prenotazione a debito - Compete - Avviso di liquidazione - Illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi del ricorrente è stata accolta: le sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato rientrano tra gli atti soggetti a prenotazione a debito. Pertanto, l’imposta non deve essere richiesta mediante pagamento contestuale al momento della registrazione e l’avviso di liquidazione è stato ritenuto illegittimo. La decisione richiama il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 5952/2007.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la tassazione, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, delle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato. Il ricorrente ha sostenuto che tali sentenze dovessero essere registrate a debito, senza il contestuale pagamento delle imposte, in applicazione dell’articolo 59, lettera d), del d.P.R. n. 131/1986. Di conseguenza, è stata contestata la legittimità dell’avviso di liquidazione emesso dall’Amministrazione.

Norme richiamate

  • Articolo 59, lettera d), del d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro)

    Le sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato si registrano a debito.

    Le sentenze che condannano al risarcimento dei danni derivanti da un reato devono essere registrate mediante prenotazione a debito, senza il pagamento immediato dell’imposta di registro e delle imposte eventualmente collegate. Un avviso di liquidazione emesso per esigere subito tali imposte è quindi illegittimo.

Massime di principio

  • Quando una sentenza civile contiene una condanna al risarcimento di danni direttamente riconducibili a un fatto costituente reato, occorre verificare l’applicabilità della prenotazione a debito prevista dall’articolo 59, lettera d), del d.P.R. n. 131/1986.
  • La prenotazione a debito comporta che l’imposta venga annotata contabilmente senza essere richiesta con pagamento contestuale al momento della registrazione dell’atto.
  • Un avviso di liquidazione emesso nonostante la sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito può essere impugnato per illegittimità.
  • È necessario distinguere le condanne risarcitorie fondate su fatti costituenti reato da quelle derivanti da meri illeciti civili, poiché la disciplina della prenotazione a debito potrebbe non applicarsi in quest’ultimo caso.
  • La qualificazione del fatto come reato deve risultare dalla sentenza o dagli elementi giuridici del procedimento; la sola natura risarcitoria della condanna non è, di per sé, sufficiente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.