Sentenza del 19/04/2017 n. 9659 - Comm. Trib. Prov. Roma
Registro, ipotecarie e catastali - Fatti costituenti reato - Sentenze di condanna al risarcimento del danno - Prenotazione a debito - Compete - Avviso di liquidazione - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del ricorrente è stata accolta: le sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato rientrano tra gli atti soggetti a prenotazione a debito. Pertanto, l’imposta non deve essere richiesta mediante pagamento contestuale al momento della registrazione e l’avviso di liquidazione è stato ritenuto illegittimo. La decisione richiama il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 5952/2007.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la tassazione, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, delle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato. Il ricorrente ha sostenuto che tali sentenze dovessero essere registrate a debito, senza il contestuale pagamento delle imposte, in applicazione dell’articolo 59, lettera d), del d.P.R. n. 131/1986. Di conseguenza, è stata contestata la legittimità dell’avviso di liquidazione emesso dall’Amministrazione.
Norme richiamate
Articolo 59, lettera d), del d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro)
Le sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato si registrano a debito.
Le sentenze che condannano al risarcimento dei danni derivanti da un reato devono essere registrate mediante prenotazione a debito, senza il pagamento immediato dell’imposta di registro e delle imposte eventualmente collegate. Un avviso di liquidazione emesso per esigere subito tali imposte è quindi illegittimo.
Massime di principio
- Quando una sentenza civile contiene una condanna al risarcimento di danni direttamente riconducibili a un fatto costituente reato, occorre verificare l’applicabilità della prenotazione a debito prevista dall’articolo 59, lettera d), del d.P.R. n. 131/1986.
- La prenotazione a debito comporta che l’imposta venga annotata contabilmente senza essere richiesta con pagamento contestuale al momento della registrazione dell’atto.
- Un avviso di liquidazione emesso nonostante la sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito può essere impugnato per illegittimità.
- È necessario distinguere le condanne risarcitorie fondate su fatti costituenti reato da quelle derivanti da meri illeciti civili, poiché la disciplina della prenotazione a debito potrebbe non applicarsi in quest’ultimo caso.
- La qualificazione del fatto come reato deve risultare dalla sentenza o dagli elementi giuridici del procedimento; la sola natura risarcitoria della condanna non è, di per sé, sufficiente.
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