Cassazione Penale, Ordinanza n. 06474/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma, compreso il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, deducendo un unico motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva tuttavia che la censura è formulata in modo generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., poiché non si confronta adeguatamente con la motivazione della decisione impugnata. Inoltre, viene ritenuto infondato il rilievo sostanziale, perché per riconoscere l'art. 131-bis c.p. occorrono congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; è sufficiente che il giudice di merito escluda uno solo di tali presupposti, senza dover analizzare tutti gli indici valutativi. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano spiegato che la condotta non era occasionale, con motivazione ritenuta congrua e non specificamente confutata.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità richiede cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; il diniego è adeguatamente motivato se il giudice di merito esclude anche uno solo dei presupposti richiesti.
art. 581 c.p.p.
I motivi di ricorso devono essere specifici; la mancanza di specificità può derivare anche dall'assenza di correlazione tra la complessità della motivazione impugnata e la struttura della censura, quando questa non svolge una critica argomentata effettiva alla sentenza.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. è necessario verificare congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la mancanza di uno solo dei due presupposti legittima il diniego della causa di non punibilità.
- La motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto non deve necessariamente esaminare tutti gli indici previsti dalla norma, se il giudice di merito ha già dato conto in modo congruo dell'assenza di uno dei requisiti richiesti.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico o meramente apparente, cioè quando non si confronta in modo specifico con la ratio della decisione impugnata e non svolge una critica argomentata effettiva.
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