Sentenza n. 10299/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto della Provincia Autonoma di Bolzano - Dipartimento alla Salute, Banda Larga e Cooperative n. 24408 del 12/12/2022, avente ad oggetto “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” e dei relativi allegati (d’ora in poi: “Delibera di ripiano”); - della nota, pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma, denominata “Importante avviso a tutte le ditte che hanno fornito dispositivi medici all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, avente ad oggetto la “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell'articolo 14 della Legge Provinciale 17/1993 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”, richiamata nella “Delibera di Ripiano”, pubblicata sul sito istituzionale in data 14 novembre 2022; - per quanto occorrer possa, della mail inviata dalla Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige prot. prov.le 0545641 del 14 agosto 2019 e della documentazione allegata, nonché della mail del 16 giugno 2019 dell'Ufficio provinciale competente, entrambe richiamate nella Delibera di Ripiano e dal contenuto non noto; - del decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano n. 545/2023 del 13 gennaio 2023, recante “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 - Rinvio termini”, nella parte in cui, recependo il d.l. 4/2023 e adeguando il nuovo termine per la corresponsione degli importi dovuti dalle aziende al 30 aprile 2023, conferma la “Delibera di Ripiano”; - del Decreto del Ministero della Salute, emesso di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: (i) l'Intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni (repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022) recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; (ii) l'Accordo della Conferenza Stato – Regioni (repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019) recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”; (iii) la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; (iv) per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022, trasmessa alla ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all'accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, inclusa la determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30.11.2022 e relativi allegati, con la quale sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Abbott Medical Italia s.r.l. il 3/10/2023: per l'annullamento - del Decreto della Provincia Autonoma di Bolzano - Dipartimento alla Salute, Banda Larga e Cooperative n. 10686/2023 del 15/06/2023, avente ad oggetto “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” e dei relativi allegati (di seguito, anche “Delibera di ricalcolo del ripiano”); - per quanto occorrer possa, del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute, Banda Larga e Cooperative n. 545 del 13 gennaio 2023 e della determina del Direttore dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2023-A-000832 del 12/6/2023, richiamate nella “Delibera di ricalcolo del ripiano”; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; - nonché per l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti provinciali e statali di determinazione e ricalcolo del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
La controversia
La società ha impugnato il decreto della Provincia Autonoma di Bolzano che determinava il fatturato e l'importo del payback dovuto per la fornitura di dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti, gli atti istruttori e il successivo decreto provinciale di ricalcolo. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità, limitandosi a riferire che erano stati dedotti asseriti profili di illegittimità del meccanismo del payback. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere versato alla Provincia Autonoma di Bolzano la quota ridotta del payback prevista dall'art. 8 del d.l. n. 34/2023.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, nonostante il dubbio sollevato in udienza, valorizzando il riferimento espresso dell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 alla competenza del TAR Lazio per i giudizi relativi al payback. Ha poi accertato che la Provincia aveva depositato il decreto contenente l'elenco delle imprese che avevano pagato l'importo del payback e che in tale elenco figurava anche la società ricorrente. Tale versamento, effettuato nella misura ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta, ha integrato i presupposti per la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, come previsto dalla medesima disposizione.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 34/2023
"Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite"
La disposizione attribuisce rilievo al tempestivo versamento della quota ridotta del payback, prevedendo che l'accertamento del pagamento determini la cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi e stabilendo la compensazione delle spese; il riferimento al TAR Lazio è stato inoltre ritenuto decisivo per affermare la giurisdizione amministrativa.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023
Il comma 3 costituisce la base normativa specifica per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e per la compensazione integrale delle spese.
art. 73 c.p.a.
È richiamato in relazione all'avviso dato alle parti in udienza circa il dubbio sulla giurisdizione; il giudice ha poi superato tale dubbio sulla base dell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato nell'epigrafe in relazione alla trattazione del giudizio, senza che il testo ne sviluppi ulteriormente l'applicazione.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il tempestivo versamento della quota ridotta prevista dall'art. 8 del d.l. n. 34/2023, accertato dalla regione o dalla provincia autonoma mediante apposito provvedimento pubblicato e comunicato al TAR Lazio, determina la cessazione della materia del contendere.
- Il riferimento espresso al TAR Lazio contenuto nell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 costituisce elemento decisivo per affermare la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie cui la disposizione si riferisce.
- Quando la disciplina speciale del payback prevede che il versamento della quota ridotta determini la cessazione della materia del contendere, il giudice deve dichiarare tale cessazione qualora il pagamento risulti documentato dall'elenco ufficiale delle imprese che hanno adempiuto.
- Nei giudizi rientranti nella previsione dell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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