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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10143/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Stano, amministratore della Autotrasporti Giordano s.r.l. dichiarata fallita, era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale per avere omesso la consegna/tenuta dei libri e scritture contabili obbligatorie rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. In cassazione deduceva: (1) errata qualificazione del dolo, perché la Corte d'Appello avrebbe confuso la fattispecie che richiede dolo specifico (occultamento/omessa tenuta) con quella che richiede solo dolo generico (tenuta irregolare/falsificante); (2) errata valutazione delle circostanze attenuanti e della recidiva specifica infraquinquennale, non avendo riconosciuto le attenuanti generiche nella misura massima e avendo valutato in modo sbilanciato la recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo (assorbente il secondo). Ha rilevato che la sentenza di appello ha equivocato le due fattispecie alternative previste dall'art. 216, comma 1, n. 2 della legge fallimentare: la condotta di occultamento/omessa tenuta richiede dolo specifico e consiste nella sottrazione fisica delle scritture, mentre la fattispecie della tenuta fraudolenta (che rende impossibile la ricostruzione) presuppone che i libri siano stati effettivamente rinvenuti e falsificati o compilati con dati falsi e si regge sul dolo generico. Poiché nel caso risultava la totale assenza delle scritture contabili e non una loro irregolare tenuta, la Corte d'appello ha motivato in modo contraddittorio, applicando impropriamente il dolo generico. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per un nuovo esame e per una compiuta ricostruzione della fattispecie concreta.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    Prevede due ipotesi alternative: a) occultamento/sottrazione/distruzione o omessa tenuta delle scritture (richiede dolo specifico di profitto o di recare pregiudizio ai creditori); b) tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio (presuppone libri effettivamente rinvenuti e richiede dolo generico, con falsità ideologica o omissioni originarie)

  • art. 217 legge fallimentare

    Riferimento alla bancarotta semplice/tenuta irregolare che può essere configurabile quando manchino i presupposti della fattispecie fraudolenta documentale; utile come profilo alternativo che la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare

  • artt. 62-bis, 99 e 69 cod. pen.

    Norme relative alle circostanze attenuanti e alla recidiva: il ricorrente contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella misura massima di 1/3 e la valutazione della recidiva specifica infraquinquennale; la Cassazione ha però ritenuto il motivo assorbito dall'errore sulla qualificazione del reato

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla formulazione dei motivi di cassazione (richiamato per definire l'ambito del ricorso)

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e art. 94 d.lgs. n. 150/2022 (richiami procedurali)

    Richiami normativi relativi alla modalità di trattazione del ricorso e alla decorrenza dei termini, citati nella motivazione processuale

Massime di principio

  • Quando nei fatti emergono la totale assenza o la sottrazione fisica dei libri contabili, la fattispecie rilevante è quella dell'occultamento/omessa tenuta, che richiede la prova del dolo specifico volto a conseguire un ingiusto profitto o a recare pregiudizio ai creditori; non può essere automaticamente ricondotta alla tenuta irregolare a dolo generico
  • La bancarotta fraudolenta documentale comprende due ipotesi alternative nettamente distinte: (i) occultamento/omessa tenuta (dolo specifico); (ii) tenuta fraudolenta/falsificata che rende impossibile la ricostruzione (libri rinvenuti e dolo generico). Il giudice deve qualificare la fattispecie in modo coerente con gli elementi materiali accertati
  • Il perseguimento di una condotta basata su assenza di scritture impone al pubblico ministero di provare l'elemento soggettivo specifico se formula l'imputazione per occultamento; in mancanza di tale prova la qualificazione può portare all'annullamento della sentenza per vizio di motivazione
  • In sede di appello e cassazione i giudici non possono 'fondere' le due alternative normative sostituendo il dolo richiesto per una con quello dell'altra; ogni ricostruzione deve motivare perché si ritiene soddisfatta una specifica fattispecie
  • In caso di condotte meno gravose (negligenza, collaborazione con gli organi fallimentari, danno non grave), è strategico per la difesa contestare il dolo specifico e chiedere il riconoscimento delle attenuanti generiche fino al massimo, nonché verificare la fondatezza della recidiva specifica infraquinquennale

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