Cassazione Penale, Sentenza n. 23420/2024 del 11/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha negato il riconoscimento del vincolo della continuazione fra più condanne per delitti previsti dagli artt. 73, co.4 e co.5, d.P.R. n. 309/1990. Sostiene che si tratti di reati omogenei, commessi con la stessa modalità (piccolo spaccio di strada) e motivati dalla necessità di procurarsi denaro per mantenersi; nonostante l'arco temporale ampio, le singole condotte sarebbero ravvicinate di pochi mesi e pertanto indicatrici di un medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che aveva ritenuto assenti indicatori concreti di un disegno criminoso unitario: nonostante l'omogeneità dei reati, tra gli eventi intercorrono distanze temporali significative (almeno tre mesi tra ciascuno, circa due anni e mezzo tra primo e ultimo), vi sono stati arresti e periodi di detenzione e le condotte appaiono episodiche e legate al reperimento occasionale di singole dosi. La Corte ha inoltre precisato che il solo movente (indigenza/necessità di mantenersi) non dimostra una programmazione originaria dei reati. Ha quindi confermato il rigetto dell'istanza e condannato il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, co. 4 e co. 5
I reati contestati sono delitti in materia di stupefacenti (cessione/traffico). La Corte considera l'omogeneità del titolo di reato come uno degli indici valutabili ai fini della continuazione, ma non sufficiente se non accompagnata da altri elementi indicativi di un disegno unitario.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Norma che disciplina il motivo di ricorso per cassazione invocato (violazione di legge); il ricorrente aveva formulato il motivo ai sensi di questa disposizione.
Cass. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Richiamato come principio consolidato: il riconoscimento della continuazione richiede verifica concreta di indicatori quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità/abitudini programmate di vita e la prova che i reati successivi fossero programmati sin dal primo.
Cass. Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013
Precisa che l'unicità del movente è rilevante ai fini della continuazione solo se il proposito criminoso appare connotato da specificità e concretezza; il mero movente economico non basta a provare una programmazione unitaria.
Cass. Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016
In tema di esecuzione, grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta di applicazione della continuazione; non è sufficiente riferirsi alla contiguità cronologica o all'identità dei titoli di reato.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione occorre allegare e dimostrare indicatori concreti di un medesimo disegno criminoso: omogeneità delle condotte, contiguità spazio-temporale ravvicinata, sistematicità, modalità identiche e prova che i reati successivi erano programmati sin dal primo.
- La mera identità del titolo di reato o il comune movente (es. necessità di procurarsi denaro) non sono di per sé sufficienti a fondare la continuazione; il movente rileva solo se accompagnato da elementi di specificità e concretezza del progetto criminoso.
- L'esistenza di lunghi intervalli temporali, arresti o periodi di detenzione tra i reati è fattore contrario al riconoscimento della continuazione, perché indica episodicità e decisioni contingenti piuttosto che una programmazione unitaria.
- Grava sul ricorrente/condannato l'onere probatorio: senza elementi specifici e concreti la domanda di riconoscimento della continuazione sarà respinta e il giudice dell'esecuzione può ritenere le condotte frutto di abitualità delittuosa o scelte di vita delinquenziale.
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