Cassazione Civile, Ordinanza n. 06649/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
Le proprietarie di alcuni terreni ricompresi in un piano per l'edilizia economica e popolare avevano convenuto il Comune chiedendo il risarcimento dei danni subiti per avere fatto affidamento sull'avvio di una procedura espropriativa che non si era conclusa con la cessione volontaria né con il decreto di esproprio. In particolare, dopo la liquidazione e la comunicazione dell'indennità di espropriazione, da loro accettata, avevano sostenuto spese e trasferito l'attività florovivaistica altrove, lamentando la condotta omissiva e negligente dell'amministrazione. Il Comune ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, deducendo violazione degli artt. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. e 53 d.P.R. n. 327 del 2001, sostenendo che la controversia, poiché inserita in un procedimento ablativo con dichiarazione di pubblica utilità e atto di esercizio del potere, dovesse appartenere alla giurisdizione amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la domanda proposta non mirasse a contestare l'illegittimità di provvedimenti amministrativi, ma a far valere il danno da affidamento ingenerato dal comportamento del Comune che non aveva dato seguito alla procedura espropriativa dopo avere comunicato e liquidato l'indennità. La controversia è stata quindi ricondotta a una pretesa risarcitoria da lesione patrimoniale fondata sull'affidamento incolpevole, con rilevanza del provvedimento amministrativo solo come fatto generatore del danno. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.
La sola attinenza della controversia alla materia dell'espropriazione per pubblica utilità non basta a radicare la giurisdizione amministrativa; occorre che il giudizio abbia ad oggetto, in concreto, la legittimità o illegittimità di provvedimenti amministrativi.
art. 53 d.P.R. n. 327 del 2001
Il rinvio alla disciplina speciale dell'espropriazione non esclude la necessità che, per la giurisdizione esclusiva, la domanda investa effettivamente l'esercizio del potere e la sua legittimità.
art. 12 L. n. 865 del 1971
La cessione volontaria è richiamata come snodo della procedura ablativa, ma nel caso concreto la mancata prosecuzione del procedimento rileva come condotta fonte di affidamento e danno, non come oggetto di impugnazione provvedimentale.
art. 2043 c.c.
Il danno da affidamento incolpevole viene qualificato come lesione dell'integrità patrimoniale risarcibile in via aquiliana, pur in presenza di un provvedimento amministrativo rilevante solo come fatto causale.
art. 1173 c.c.
Il rapporto tra amministrazione e privato, in casi simili, è ricondotto a una responsabilità relazionale o da contatto sociale qualificato, idonea a generare obbligazioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, cioè alla natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio, non alla sola prospettazione formale delle parti.
- La giurisdizione esclusiva in materia espropriativa non opera automaticamente per il solo fatto che la controversia riguardi un procedimento ablativo: è necessario che il giudizio implichi lo scrutinio della legittimità di atti amministrativi specifici.
- Quando il privato agisce per il risarcimento del danno derivante dall'incolpevole affidamento riposto in un comportamento o provvedimento della pubblica amministrazione, senza contestare l'illegittimità dell'atto, la controversia appartiene al giudice ordinario.
- In tali ipotesi, il provvedimento amministrativo non costituisce l'oggetto principale dell'accertamento, ma solo il fatto storico che ha causato il pregiudizio patrimoniale.
- La responsabilità della pubblica amministrazione per danno da affidamento può essere ricondotta a un rapporto qualificato tra le parti, inquadrabile nello schema della responsabilità relazionale o da contatto sociale qualificato.
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